Affitti brevi: istruzioni per la tassa dal 17 luglio

di Barbara Weisz

14 Luglio 2017 14:05

La cedolare secca del 21% sugli affitti brevi parte il 17 luglio, prima scadenza per i contratti stipulati in giugno: adempimenti online, istruzioni Agenzia Entrate.

Nuove comunicazioni e pagamento imposta al 21% per gli operatori che mettono in contatto, anche tramite piattaforme online, proprietari di case con persone che cercano alloggio per affitti brevi: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulla cosiddetta tassa Airbnb sono contenute nel provvedimento del 12 luglio 2017, e applicano la normativa inserita nell’articolo 4 del Dl 50/2017.

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Sono tenuti ai nuovi adempimenti fiscali i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e coloro che gestiscono portali telematici che promuovo l’incontro fra domanda e offerta di affitti brevi, anche se non sono residenti nel territorio dello Stato. Le nuove regole valgono a partire dal primo giugno 2017, quindi la prima scadenza per il pagamento della tassa affitti brevi è il prossimo 17 luglio (il 16 è domenica).

Devono comunicare all’Agenzia delle Entrate nome, cognome e codice fiscale del locatore, durata del contratto, importo del corrispettivo lordo e indirizzo dell’immobile. La trasmissione dei dati avviene attraverso i servizi online, le specifiche tecniche saranno comunicate con apposito provvedimento. I soggetti non residenti effettuano l’adempimento tramite la propria organizzazione in Italia o, se non ce l’hanno, tramite un rappresentante fiscale. La scadenza è il 30 giugno dell’anno successivo a quello del contratto.

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Sull’importo degli affitti brevi si trattiene un’imposta del 21% all’atto del pagamento al beneficiario. Se quest’ultimo (il proprietario dell’immobile) non applica la cedolare secca, la trattenuta fiscale sarà un acconto sulle imposte dovute. La ritenuta si versa al Fisco entro il giorno 16 del mese successivo, utilizzando il modello F24, applicando il codice tributo “1919“, denominato “Ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve – articolo 4, comma 5, dl 50/2017“, istituito con risoluzione 88/E del 5 luglio 2017.

Ricordiamo che in base alla legge le locazioni brevi sono quelle di durata fino a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Riguardano anche contratti di sublocazione o di concessione in godimento oneroso dell’immobile da parte del comodatario.