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IMU fabbricati D, il MEF aggiorna i coefficienti 2026

di Anna Fabi

10 Marzo 2026 07:04

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Coefficienti IMU 2026 per fabbricati D senza rendita: valore contabile, aliquote comunali e regole: come calcolare la base imponibile con i nuovi moltiplicatori MEF.

Per le imprese che possiedono fabbricati del gruppo catastale D ancora privi di rendita, il MEF ha pubblicato il decreto del 6 marzo 2026 con i nuovi coefficienti di aggiornamento da usare per il calcolo della base imponibile ai fini IMU e, per le piattaforme marine, anche dell’IMPi. Per il 2026 il coefficiente è fissato a 1,01, in lieve calo rispetto a 1,03 del 2025 e 1,02 del 2024. Resta utile verificare anche eventuali variazioni di classamento catastale.

Calcolo IMU 2026 per fabbricati D senza rendita

Il calcolo della base imponibile per l’IMU 2026 continua a partire dal valore lordo dei costi di acquisto o costruzione risultante dalle scritture contabili al 1° gennaio dell’anno in corso o, se successiva, alla data di acquisizione. Per i fabbricati del gruppo D privi di rendita catastale, posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati, il valore contabile deve essere moltiplicato per i coefficienti stabiliti per l’anno in cui i costi sono stati sostenuti.

Il decreto MEF ora pubblicato consente di passare dal calcolo provvisorio a quello aggiornato. La novità più immediata riguarda proprio il coefficiente dell’anno d’imposta 2026, che scende a 1,01. Il dato attenua in misura limitata il valore rivalutato rispetto al 2025, ma non cambia la struttura del metodo: il contribuente deve comunque partire dal costo storico lordo, senza dedurre gli ammortamenti.

Per i fabbricati già dotati di rendita catastale questo criterio non si applica. In quel caso si utilizza la rendita rivalutata del 5% moltiplicata per il coefficiente catastale ordinario di 65. La distinzione resta netta e continua a segnare il confine tra metodo contabile e metodo catastale.

Coefficienti MEF 2026 e valore contabile dei fabbricati D

Il nuovo decreto conferma l’aggiornamento annuale dei coefficienti previsto dalla legge di Bilancio 2020. Per il 2026 il coefficiente è pari a 1,01, in lieve riduzione rispetto ai due anni precedenti. Questo significa che i costi capitalizzati più recenti subiscono un adeguamento meno marcato rispetto al passato, pur continuando a concorrere al valore imponibile IMU. Le aziende devono quindi considerare che:

  • il valore imponibile resta quello contabile lordo, senza abbattimento per ammortamenti;
  • gli eventuali costi incrementativi sostenuti nel 2025 entrano nel calcolo IMU 2026 con il coefficiente aggiornato previsto dal decreto;
  • la serie storica dei coefficienti continua a essere rilevante per i fabbricati costruiti o acquisiti in anni precedenti.

Il decreto MEF 2026 estende le stesse regole anche all’imposta immobiliare sulle piattaforme marine, che dal 2020 sostituisce le altre imposizioni immobiliari locali sulle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi. Anche qui il riferimento resta il valore contabile aggiornato con i coefficienti ministeriali.

Aliquote IMU 2026 fabbricati D e prospetto comunale

Accanto ai coefficienti, nel 2026 prosegue il nuovo assetto delle aliquote IMU con il prospetto digitale comunale. Le imprese devono quindi verificare se il Comune abbia introdotto differenziazioni specifiche per i fabbricati del gruppo D e quale sia la maggiorazione applicabile oltre alla quota riservata allo Stato.

Per i fabbricati D, la quota standard dello 0,76% resta destinata allo Stato, mentre l’eventuale maggiorazione comunale si applica sul valore contabile rivalutato. Questo richiede un controllo incrociato tra decreto MEF, delibera comunale e pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, perché il solo dato contabile non basta a chiudere il calcolo definitivo dell’imposta dovuta.

Valore contabile, controlli e ravvedimento IMU

La determinazione del valore contabile ai fini IMU resta in capo al contribuente, che deve conservare scritture contabili, fatture di acquisto o costruzione e documentazione relativa ai costi capitalizzati. L’allineamento crescente tra banche dati catastali e contabili rende più semplice per i Comuni individuare incongruenze tra il valore dichiarato e la consistenza reale dei cespiti.

In caso di errore nei calcoli degli anni precedenti, resta possibile ricorrere al ravvedimento operoso, versando l’imposta dovuta con sanzioni ridotte prima dell’avvio delle attività di accertamento. Per le imprese che hanno sostenuto investimenti di efficientamento energetico o di trasformazione produttiva, il riflesso fiscale continua a essere diretto: se quei costi sono stati capitalizzati sul fabbricato, entrano nella base imponibile IMU dell’anno successivo.

Con il decreto del 6 marzo, le imprese possono impostare il calcolo IMU 2026 partendo da quattro verifiche: costi storici, coefficiente, aliquota comunale e distinzione tra immobili con o senza rendita catastale. Da questo incrocio dipende il valore imponibile finale.