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Versamenti IVA: le istruzioni del Fisco

di Noemi Ricci

21 Giugno 2017 10:30

I chiarimenti delle Entrate sulle novità del decreto fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2017 in tema di versamenti IVA: differimenti, rateazioni e compensazioni.

Con la Risoluzione n. 73/E/2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le risposte alle numerose richieste di chiarimenti pervenute i in materia di versamenti IVA, alla luce delle novità introdotte dal decreto legge n. 193/2016 (Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017) – convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge n. 225/2016 – recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”.

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Ad essere modificati dal decreto sono stati gli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542. I dubbi riguardavano in particolare la possibilità di continuare ad applicare le indicazioni in materia di termini di versamento IVA, rese in via amministrativa sulla base delle norme previgenti.

L’Agenzia chiarisce che possono versare l’IVA oltre il 16 marzo anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare e conferma la possibilità di compensare il debito IVA con i crediti delle imposte dirette che emergono dalla dichiarazione annuale dei redditi e di applicare la maggiorazione dello 0,40% soltanto alla parte del debito non compensata.

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Viene confermata poi anche l’opportunità di versare il saldo IVA annuale:

  • fino al 30 giugno, con una maggiorazione della somma dovuta dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
  • fino al 30 luglio calcolando sul precedente importo ulteriori interessi dello 0,40%.

Chi si avvale dello slittamento dei termini di versamento può inoltre rateizzare a decorrere dal 30 giugno e anche chi rateizza può compensare, come previsto in linea generale, applicando l’incremento dello 0,40% soltanto all’importo effettivamente da versare al netto della compensazione.

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