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Pensione pubblica svizzera e doppia cittadinanza: niente IRPEF in Italia

di Teresa Barone

29 Settembre 2026 09:31

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Pensione pubblica svizzera all'ex dipendente federale con doppia cittadinanza: tassata solo in Svizzera. Requisiti, prelievo alla fonte e casi con IRPEF dovuta

Un ex dipendente pubblico svizzero con doppia cittadinanza italiana e svizzera può trasferire la residenza in Italia senza pagare l’IRPEF sulla pensione pubblica svizzera: il prelievo fiscale spetta soltanto alla Svizzera: lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate rispondendo a specifico interpello di un pensionato da cassa pubblica. La cittadinanza italiana non modifica il risultato perché la Convenzione contro le doppie imposizioni tra i due Paesi chiede soltanto che il pensionato sia cittadino dello Stato che paga.

Diverso invece il trattamento di chi riceve la rendita AVS o una pensione svizzera da una cassa privata: in quei casi l’imposta si paga in Italia.

In sintesi:

  • la risposta a interpello n. 177 del 23 settembre 2026 riconduce all’articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Svizzera del 9 marzo 1976 la pensione di PUBLICA, la cassa pensioni della Confederazione che gestisce la previdenza professionale dei dipendenti federali svizzeri;
  • i requisiti per la tassazione esclusiva in Svizzera sono tre e riguardano l’ente pagatore pubblico, i servizi resi allo Stato o a un ente pubblico e la cittadinanza svizzera del pensionato;
  • in Svizzera la pensione pubblica pagata a chi vive all’estero sconta un’imposta alla fonte federale dell’1% sul lordo (art. 95 della Legge federale sull’imposta federale diretta), cui si aggiunge quella cantonale e comunale;
  • rendite AVS e prestazioni LPP delle casse private sono tassate in Italia con ritenuta del 5% a titolo d’imposta (art. 76 della L. n. 413/1991).

Pensione pubblica svizzera tassata solo in Svizzera

La pensione erogata dalla Cassa pensioni federale PUBLICA a un ex dipendente pubblico residente in Italia e cittadino svizzero è imponibile soltanto in Svizzera, anche quando il pensionato possiede la cittadinanza italiana. L’Agenzia delle Entrate lo ha chiarito con la risposta a interpello n. 177 del 23 settembre 2026.

L’istante ha lavorato per il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), amministrazione centrale della Confederazione, e riceverà dalla Cassa PUBLICA una rendita pensionistica legata a quel rapporto di lavoro. Il quesito riguardava lo Stato titolare del diritto di tassare la pensione dopo il trasferimento della residenza fiscale in Italia.

Per la legge italiana il residente paga l’IRPEF sui redditi ovunque prodotti (art. 3, comma 1, del TUIR) e le pensioni di ogni genere sono redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 2, lettera a, del TUIR). La Convenzione firmata a Roma il 9 marzo 1976 e ratificata con la L. n. 943 del 23 dicembre 1978 prevale sulla norma interna, in base all’art. 169 del TUIR e all’art. 75 del DPR n. 600/1973, e per le pensioni pubbliche assegna la potestà impositiva allo Stato che paga. La prevalenza opera solo per i redditi che la Convenzione riserva alla Svizzera: gli altri redditi esteri del residente seguono le rispettive regole della Convenzione e del TUIR.

L’articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione Italia-Svizzera dispone:

Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, oppure ancora da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica che ha la nazionalità di detto Stato a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni.

Requisiti articolo 19: ente pubblico, servizio e cittadinanza

La tassazione esclusiva nello Stato che paga si applica quando ricorrono insieme tre condizioni, elencate dall’Agenzia nella risposta:

  • la pensione è erogata dallo Stato, da una sua suddivisione politica o amministrativa, da un ente locale oppure da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico;
  • il trattamento è il corrispettivo di servizi resi allo Stato, ai suoi enti locali o a enti di diritto pubblico;
  • il pensionato ha la nazionalità dello Stato che eroga la pensione.

Nel caso esaminato la prima condizione è soddisfatta perché la Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione del 20 dicembre 2006, agli articoli 2 e 3, qualifica PUBLICA come istituto di diritto pubblico della Confederazione con personalità giuridica propria, che assicura il personale federale contro vecchiaia, invalidità e morte. La seconda deriva dal servizio prestato presso il DDPS, la terza dalla cittadinanza svizzera dell’istante.

Doppia cittadinanza italiana e svizzera

La doppia cittadinanza non esclude l’applicazione dell’articolo 19: la norma richiede che il pensionato abbia la nazionalità dello Stato che paga, non attribuisce rilievo al possesso della nazionalità dell’altro Stato e non prevede deroghe per chi ha due passaporti.

L’Agenzia richiama la definizione di «nazionali» dell’articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione e il paragrafo 8 del Commentario all’articolo 3 del Modello OCSE, secondo cui il termine comprende sia la nazionalità sia la cittadinanza di uno Stato contraente. Nella stessa direzione va la risposta a interpello n. 172 del 27 gennaio 2023.

L’esito dipende dal testo della singola convenzione contro le doppie imposizioni. Il Modello OCSE, e con esso trattati come quello tra Italia e Regno Unito, assegna la pensione pubblica allo Stato di residenza quando il beneficiario ne è anche cittadino: con questa clausola un pensionato residente in Italia e cittadino italiano pagherebbe l’IRPEF. La Convenzione con la Svizzera del 1976 non contiene la clausola, e per questo la cittadinanza italiana lascia intatto il prelievo svizzero. Con la risposta n. 172/2023 l’Agenzia ha applicato la regola della convenzione con il Regno Unito a un pensionato pubblico italiano residente oltremanica e cittadino britannico, tassato solo nel Regno Unito.

Tassazione pensione svizzera per chi vive in Italia

Lo Stato che tassa la pensione svizzera di un residente in Italia dipende dall’ente che la paga, dal tipo di impiego e dalla cittadinanza del pensionato:

Pensione percepita dal residente in Italia Dove si paga l’imposta
Pensione pubblica (Confederazione, Cantoni, Comuni, enti di diritto pubblico) a un cittadino svizzero, anche con cittadinanza italiana Solo in Svizzera (art. 19, paragrafo 1, della Convenzione del 9 marzo 1976, ratificata con L. n. 943/1978), con imposta alla fonte federale dell’1% sul lordo (art. 95 della Legge federale sull’imposta federale diretta) e imposta alla fonte cantonale e comunale (art. 35, capoverso 1, lettera f, della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni)
Pensione pubblica svizzera a chi ha soltanto la cittadinanza italiana Solo in Italia, per la mancanza del requisito di nazionalità dell’art. 19, paragrafo 1, e in base all’art. 18 della Convenzione del 9 marzo 1976
Rendita AVS/AI del primo pilastro In Italia, con ritenuta del 5% a titolo d’imposta applicata dall’intermediario italiano (art. 76, comma 1, della L. n. 413/1991); se l’accredito avviene all’estero, imposta autoliquidata in dichiarazione (art. 76, comma 1-ter, della L. n. 413/1991, introdotto dalla L. n. 197/2022)
Prestazione LPP del secondo pilastro pagata da una cassa privata In Italia (art. 18 della Convenzione del 9 marzo 1976), con ritenuta del 5% a titolo d’imposta (art. 76, comma 1-bis, della L. n. 413/1991, introdotto dall’art. 55-quinquies del DL n. 50/2017)

Per le rendite del secondo pilastro la pensione svizzera è tassata in Italia perché l’articolo 18 della Convenzione, fuori dai casi dell’articolo 19, riserva allo Stato di residenza le pensioni pagate in relazione a un cessato impiego. Chi riceve la pensione su un conto in Svizzera può essere tenuto al monitoraggio fiscale nel quadro RW della dichiarazione (art. 4 del DL n. 167/1990), qualunque sia lo Stato che tassa la pensione.

Controlli dall’Agenzia delle Entrate sulla residenza

Il parere vale per i fatti descritti nell’istanza e presuppone l’effettivo trasferimento della residenza fiscale in Italia, questione di fatto che l’Agenzia esclude dall’interpello dell’art. 11 della L. n. 212/2000 (circolare n. 9/E del 1° aprile 2016). L’ufficio competente conserva il potere di accertare i requisiti, compresa l’effettiva residenza all’estero prima del rientro.

Il servizio presso il DDPS è stato assunto dall’Agenzia come veritiero sulla base della sola dichiarazione dell’istante. Per il pensionato conta quindi la documentazione che prova le tre condizioni: l’attestazione della cassa sulla natura pubblica dell’ente, rilasciata da PUBLICA nel caso esaminato il 23 giugno 2026, i documenti sul servizio presso l’amministrazione federale e la prova della cittadinanza svizzera.