Esenzione IVA società in house, regole e limiti

di Filippo Davide Martucci

22 Giugno 2016 09:18

Sono esenti da IVA le Srl costituite per ottemperare a interessi pubblici assistenziali: normativa e sentenze.

Alle prestazioni pubbliche socio-sanitarie e assistenziali rese a favore di soggetti svantaggiati da società in house providing controllate da enti pubblici si applica il regime di esenzione IVA (DPR 633/1972) anche se svolgono ulteriori attività a scopo di lucro. Lo conferma la sentenza n. 1017/67/16 della CTR di Milano.

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La vicenda trae origine dall’accertamento fiscale su operazioni ritenute imponibili nonostante la natura di Srl costituita per esclusivo svolgimento di servizi pubblici. L’Agenzia delle Entrate sosteneva l’errata applicazione dell’art. 10 del citato DPR 633/72. Tale norma elenca infatti i soggetti che godono dell’esenzione sulle prestazioni di assistenza, tra i quali non compaiono le società di capitali che svolgono tali prestazioni anche nei confronti di terzi.

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Tuttavia, per la CTR sono esenti IVA:

«le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati dì AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all’art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS».

La norma tributaria ricomprende dunque tra i soggetti esenti gli “organismi di diritto pubblico” di cui l’Unione Europea ha fornito per la prima volta una definizione nella Direttiva n. 92/50, indicandoli come:

«qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale».

Successivamente, la disciplina comunitaria e la normativa italiana di recepimento in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici hanno qualificato l’organismo di diritto pubblico come qualunque ente dotato di personalità giuridica, sottoposto a dominanza pubblica attraverso il finanziamento o il controllo della gestione o la ingerenza nella nomina degli organi e istituito per la soddisfazione di finalità d’interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale. Da ultimo, il DLgs 163/2003 (Codice degli appalti) all’art. 3, comma 26, definisce l’organismo di diritto pubblico come qualsiasi organismo, anche in forma societaria istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale.

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Con sentenza 15/5/2003 nella causa C-214/2000, la Corte di Giustizia Europea ha infine precisato che un organismo può avere sostanza di diritto pubblico pur rivestendo forma di diritto privato, perché rilevante è:

«l’effettiva realtà interna dell’ente e la sua preordinazione al soddisfacimento di un certo tipo di bisogni».