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Fisco: niente cessazione CPB con adeguamento ATECO

di Teresa Barone

4 Giugno 2025 11:14

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L’Agenzia delle Entrate chiarisce un dubbio relativo al rischio di decadenza dal regime agevolato previsto dal CPB in caso di aggiornamento del codice ATECO.

Aggiornamento dei codici ATECO 2025 e decadenza dal regime agevolato previsto per chi aderisce al Concordato Preventivo Biennale: sul loro eventuale legame, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti, pubblicando una specifica risposta nella sezione FAQ del sui sito dedicata al CPB.

In questo caso, era stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se un contribuente che ha aderito al CPB per gli anni 2024 e 2025 debba considerarsi decaduto dal regime agevolato qualora il codice ATECO subisca una variazione nel corso del 2025, tenendo conto dell’aggiornamento della classificazione. Ebbene, secondo il Fisco la modifica della classificazione ATECO non comporta di per sè una automatica causa di decadenza dal CPB, che si configura invece nel momento in cui si verifica un cambiamento dell’attività esercitata nel corso del biennio rispetto a quella svolta nell’anno precedente.

Non vi è alcuna cessazione, pertanto, quando la nuova attività rientra nell’ambito dello stesso indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA) e, anche in presenza dell’aggiornamento del codice attività dovuto alla revisione ATECO 2025, l’attività esercitata resta sostanzialmente invariata. Ecco la risposta completa alla nuova FAQ del Fisco sul CPB:

Fermo restando che il cambio del codice attività non è di per sé idoneo a configurare la cessazione dal CPB qualora il contribuente continui ad applicare il medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, si precisa che, con riguardo al caso specifico prospettato, il cambio del codice attività nel corso del 2024 in seguito all’aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, ancorché ne derivi l’applicazione di un diverso ISA, non comporta la cessazione dal CPB, in quanto tale variazione non è conseguente a una modifica sostanziale dell’attività esercitata.

Non a caso, anche per le dichiarazioni fiscali successive al 1° aprile 2025 (data di piena operatività della nuova classificazione), il contribuente ha potuto scegliere indifferentemente quale codice utilizzare per le sue comunicazioni, il vecchio o il nuovo, senza alcuna conseguenza.