


Il Governo ha approvato una serie di modifiche al Concordato Preventivo Biennale che riguardano le scadenze per aderire, la platea degli ammessi a questo strumento, le cause di esclusione in alcuni casi specifici ed il calcolo delle imposte dovute, sulla maggiorazione di reddito, che diventa più restrittiva.
Il decreto attuativo di queste disposizioni è stato approvato in via preliminare nel Consiglio dei Ministri del 13 marzo. Vediamo con precisione quali sono le novità che riguardano il CPB.
Adesione al CPB fino al 30 settembre
La prima novità sul CPB relativa alle scadenze prevede che nel 2025 l’adesione al concordato si possa esprimere entro il 30 settembre. Si tratta di una proroga rispetto alla scadenza ordinaria di fine luglio. Per le imprese con l’esercizio fiscale che non coincide con l’anno solare, l’adesione può essere effettuata entro il nono mese dall’approvazione del bilancio, quindi anche qui c’è uno slittamento di due mesi rispetto all’attuale termine di sette mesi.
La seconda novità riguarda la platea degli aventi diritto: sono esclusi i contribuenti forfettari, che invece nel 2024 erano stati ammessi in via sperimentale.
Si tratta, lo ricordiamo, dello strumento introdotto dalla Riforma Fiscale che consente ai soggetti ISA, indici sintetici di affidabilità fiscale, di concordare un imponibile su cui pagare le tasse per un biennio, con una serie di vantaggi, fra cui la sicurezza di non avere accertamenti fiscali nei periodi oggetto di CPB.
Calcolo tasse sulla maggiorazione
Per quanto riguarda il calcolo, è stata introdotta una modifica che riguarda la tassazione sostitutiva applicabile alla maggiorazione di reddito concordato in un caso specifico: se la differenza fra il reddito concordato e quello effettivo del periodo d’imposta precedente supera gli 85mila euro, non si può applicare la tassazione sostitutiva.
La regola generale è la seguente: i contribuenti che scelgono il CPB, sull’imponibile concordato possono o applicare le normali aliquote IRPEF o IRES oppure, sulla parte che eccede i ricavi dell’anno precedente scegliere una sorta di flat tax. L’aliquota cambia a seconda dell’affidabilità fiscale: è pari al 10 per cento per chi ha un punteggio ISA superiore pari almeno a 8, sale al 12% con ISA fra 6 e 8, e al 15% se invece l’indice sintetico di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
Ebbene, la nuova disposizione consente di applicare questa forma di tassazione piatta solo se la maggiorazione di reddito non supera gli 85mila euro. In caso contrario, sull’intero reddito concordato bisognerà pagare l’aliquota IRPEF del 43% oppure l’IRES al 24%.
Cause di esclusione
Infine, per quanto riguarda le cause di esclusione, ci sono correttivi che riguardano in particolare le Partite IVA che partecipano anche ad associazioni professionali o StP (Società tra Professionisti). Questi contribuenti possono aderire al CPB solo se anche la società fra professionisti o l’associazione professionale hanno operato la medesima scelta per lo stesso periodo d’imposta. Conseguentemente, le stesse STP e associazioni sono ammesse al concordato solo se tutti i soci che hanno anche un reddito individuale da lavoro autonomo aderiscono al CPB.
Non solo: quando si verifica una delle cause di esclusione sopra riportate, interviene la cessazione da CPB eventualmente già intrapreso.
Il decreto contiene anche una sorta di interpretazione autentica su un’altra causa di esclusione, relativa alle imprese che nel primo anno di CPB abbiano effettuato operazioni di fusione, scissione, conferimento, determinati casi di modifiche della compagine che aumentano il numero dei soci. Il chiarimento riguarda le operazioni di conferimento, così definite se riguardano un’azienda o un ramo d’azienda, escludendo i semplici conferimenti in denaro.