Investimenti in startup innovative: incentivi in vigore

di Barbara Weisz

9 Luglio 2019 13:14

Detrazione al 30% per persone fisiche e imprese che investono in start up innovative e PMI innovative, decreto attuativo in Gazzetta: come si applica.

Partono gli incentivi per chi investe nelle startup innovative. Finalmente, si potrebbe aggiungere, visto che si tratta di norme approvate nel 2012, che però erano in attesa di provvedimenti attuativi a loro volta condizionati a un via libera europeo. Ebbene, in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto ministeriale dell’Economia del 7 maggio scorso sulle Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative. Riguardano persone fisiche e imprese che investono o hanno investito nelle aziende innovative dopo il periodo di imposta 2016. Il beneficio è una detrazione al 30% fino a un tetto di 1 milione di euro.

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Normativa di riferimento

I riferimenti normativi fondamentali sono il dl 179/2012, che ha istituito le startup innovative prevedendo una serie di agevolazioni (fra cui quelle per chi investe, appunto), il dl 3/2015, che invece ha previsto le PMI innovative, e la legge 232/2016, che ha potenziato l’incentivo fiscale.

Investimenti agevolabili

L’investimento può essere effettuato anche tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up o PMI innovative. Se però questi ultimi veicoli di investimento non sono quotati, la detrazione spetta in misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle start-up innovative o PMI innovative ammissibili da tali società. Attenzione, l’agevolazione non si applica nei seguenti casi:

  • tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica;
  • investimenti in start-up innovative o PMI innovative ammissibili che si qualifichino come imprese in difficoltà, imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato illeciti, oppure che facciano parte dei settori della costruzione navale, del carbone e dell’acciaio;
  • investimenti delle start-up innovative, PMI innovative, incubatori certificati, organismi di investimento collettivo del risparmio, altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili;
  • ai soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa o nella PMI innovativa ammissibile oggetto dell’investimento (con una serie di eccezioni).

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L’investimento può essere un ingresso nel capitale, anche in seguito a conversione di obbligazioni, oppure una quota di Oicr.

La detrazione fiscale

Come detto, la detrazione è al 30%. Se l’agevolazione supera l’imposta lorda a carico dell’investitore, l’eccedenza può essere portata in detrazione nei periodi successivi. Le persone fisiche la detrarranno dall’imposta lorda sul reddito dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare. I soggetti IRES la portano in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare. Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a 15 milioni per ciascuna start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile.

Documentazione

Ci sono tutta una serie di documenti che bisogna conservare, fra cui il piano di investimento, il decreto dettaglia anche i motivi di decadenza e di esclusione dall’incentivo.