Contratti SAFE, detrazione al 65% sull’investimento in startup innovative

di Barbara Weisz

21 Luglio 2026 11:57

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L'Agenzia delle Entrate qualifica i SAFE come investimenti in convertendo, detrazione IRPEF al 65% sul bonifico e credito d'imposta sull'eccedenza incapiente

I contratti SAFE usati dalle startup innovative per raccogliere capitali nelle fasi iniziali danno diritto alla detrazione IRPEF del 65% già nel periodo d’imposta in cui l’investitore dispone il bonifico, senza attendere la trasformazione delle somme in quote. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 137 dell’8 luglio 2026, che qualifica il Simple Agreement for Future Equity come investimento in convertendo ai sensi dell’articolo 29-bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

In sintesi:

  • l’agevolazione spetta a condizione che la somma versata sia iscritta in una riserva patrimoniale non distribuibile, vincolata alla futura conversione;
  • l’istanza del legale rappresentante su piattaforma MIMIT precede il versamento (articolo 5, comma 1, del DM 28 dicembre 2020);
  • l’impiego della riserva a copertura delle perdite non fa perdere il beneficio;
  • l’investimento agevolabile arriva a 100mila euro per periodo d’imposta e va mantenuto per almeno tre anni;
  • la restituzione delle somme prima del triennio determina la decadenza a decorrere dalla data dell’operazione.

SAFE qualificato come investimento in convertendo

Con il SAFE l’investitore versa una somma alla startup e non riceve subito quote: acquisisce il diritto a diventare socio al verificarsi di un evento futuro, tipicamente un aumento di capitale o l’ingresso di nuovi investitori. Rispetto all’obbligazione convertibile mancano una scadenza fissa e la remunerazione a interessi, e questa atipicità aveva finora tenuto lo strumento in una zona grigia sul piano fiscale.

L’Agenzia scioglie il dubbio guardando alla sostanza dell’apporto. Le risorse confluiscono immediatamente nel patrimonio della società, l’investitore ne assume da subito il rischio d’impresa e non esiste un obbligo di rimborso: la fattispecie coincide con quella degli investimenti in convertendo, per i quali la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24093 dell’8 agosto 2023, aveva già delineato i tratti distintivi. Sulla stessa linea si era espresso il Governo rispondendo all’interrogazione a risposta immediata 5-05188 Centemero, in Commissione VI Finanze della Camera, il 25 marzo 2026.

Detrazione nel periodo d’imposta del bonifico

Il momento di maturazione del beneficio è la parte che cambia la vita a chi investe. Il decreto interministeriale 28 dicembre 2020 collocava la detrazione sugli investimenti in convertendo alla conversione in capitale sociale; l’articolo 31, comma 2, della legge 16 dicembre 2024, n. 193 ha spostato il riferimento alla data della disposizione di bonifico alla startup, con causale «versamento in conto aumento di capitale» e iscrizione della somma a riserva patrimoniale.

La risposta n. 137/2026 applica questa regola ai SAFE: il versamento è di per sé sufficiente a far sorgere il diritto alla detrazione del 65%, a prescindere dal successivo verificarsi dell’evento trigger. L’investitore porta quindi l’agevolazione nella dichiarazione relativa all’anno del bonifico, senza attendere la delibera di aumento di capitale né il deposito delle formalità societarie.

Condizioni che rendono agevolabile un contratto SAFE

Non ogni SAFE accede al beneficio. L’Agenzia àncora la qualificazione a un insieme di caratteristiche contrattuali che segnano la differenza tra apporto di mezzi propri e finanziamento, e vanno verificate prima della sottoscrizione:

  • l’investitore è esposto al rischio d’impresa, senza garanzie di restituzione;
  • il contratto non prevede rimborso del capitale né remunerazione a titolo di interessi effettivi;
  • le somme sono iscritte in una riserva patrimoniale non distribuibile, vincolata alla futura conversione;
  • la quota di capitale spettante è comunicata al momento dell’adesione e attribuita al verificarsi degli eventi previsti.

Restano fermi i requisiti soggettivi e oggettivi dell’articolo 29-bis: startup iscritta da non più di tre anni nella sezione speciale del Registro delle imprese, investimento fino a 100mila euro per periodo d’imposta, mantenimento per almeno tre anni, partecipazione non superiore al 25% del capitale o dei diritti di governance, rispetto del massimale de minimis fissato dal Regolamento (UE) 2023/2831 in capo alla società beneficiaria.

Copertura perdite, restituzione e impatto sulla detrazione

La sorte dell’agevolazione dopo il versamento è il capitolo che interessa chi struttura un round pre-seed, dove la liquidità viene spesso assorbita dai costi di gestione prima ancora della conversione. La risposta n. 137/2026 distingue con nettezza le ipotesi.

Evento successivo al versamento Effetto sulla detrazione al 65%
Conversione del SAFE in quote al verificarsi dell’evento trigger Nessun effetto, il beneficio era già maturato con il bonifico
Conversione che non si verifica Il beneficio maturato non viene meno, se le somme non tornano all’investitore
Riserva utilizzata a copertura delle perdite Nessuna decadenza dall’agevolazione
Restituzione delle somme prima dei tre anni Decadenza a decorrere dalla data della restituzione
Restituzione indiretta con interessi o distribuzione di riserve Equiparata alla restituzione, con decadenza

L’unico evento che azzera il beneficio è quindi il rientro delle somme all’investitore entro il triennio di detenzione, in forma diretta o mascherata da altre attribuzioni patrimoniali. La perdita del capitale, paradossalmente, non lo intacca.

La procedura di domanda e versamento

Il chiarimento sposta il momento della detrazione ma si confermano le tempistiche degli adempimenti. L’articolo 5, comma 1, del DM 28 dicembre 2020 impone che l’istanza sia trasmessa prima dell’investimento, anche nel SAFE. La catena da rispettare:

  1. il legale rappresentante della startup verifica la capienza del plafond de minimis e presenta l‘istanza sulla piattaforma MIMIT dedicata agli incentivi fiscali in regime de minimis, prima che l’investitore esegua il versamento;
  2. l’investitore dispone il bonifico con la causale riferita al versamento in conto aumento di capitale, secondo lo schema del contratto SAFE;
  3. la società iscrive la somma in una riserva patrimoniale non distribuibile, destinata alla futura conversione;
  4. la startup rilascia all’investitore la documentazione prevista, compresa l’attestazione sul rispetto del massimale de minimis;
  5. l’investitore espone la detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta del bonifico.

Un bonifico eseguito prima dell’istanza, o con causale generica, espone l’investitore al recupero dell’imposta anche quando il contratto rispetta in tutto e per tutto i requisiti sostanziali indicati dall’Agenzia.

Incapienza e credito d’imposta, esempio pratico

La platea dei SAFE è fatta in larga parte di business angel e piccoli investitori, per i quali il rapporto tra detrazione e IRPEF lorda pesa quanto l’aliquota. Un investitore che versa 30mila euro su un SAFE matura una detrazione di 19.500 euro. Se la sua IRPEF lorda annua, esaurite le altre detrazioni, si ferma a 9.000 euro, l’imposta viene azzerata e restano 10.500 euro di detrazione senza capienza.

Quella eccedenza non va perduta. L’articolo 2 della legge 28 ottobre 2024, n. 162 riconosce per la parte non detraibile un credito d’imposta utilizzabile in dichiarazione a riduzione delle imposte dovute oppure in compensazione con modello F24, e l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 7076 con la risoluzione n. 30/E del 28 aprile 2025. Il credito è fruibile nel periodo d’imposta di presentazione della dichiarazione e in quelli successivi, fino ad assorbimento. La conversione dell’eccedenza vale solo per gli investimenti in regime de minimis, quindi copre per intero la fattispecie SAFE riconosciuta dalla risposta n. 137/2026.

De minimis al 65%, unica leva fiscale per investe nel 2026

Il chiarimento arriva in un anno in cui il quadro degli incentivi si è ristretto. La detrazione IRPEF e la deduzione IRES del 30% previste dall’articolo 29 del D.L. 179/2012 non sono più fruibili dal 1° gennaio 2026, per scadenza dell’autorizzazione europea sugli aiuti di Stato e mancata proroga. L’articolo 29-bis regge perché opera in regime de minimis, che quell’autorizzazione non la richiede.

Il risultato è che il 65% de minimis concentra su di sé l’intera capacità di attrazione fiscale del capitale privato verso l’early stage italiano. Estendere l’agevolazione allo strumento con cui una quota rilevante dei round pre-seed viene chiusa allarga la platea proprio nel momento in cui l’altro canale è chiuso, e riduce la distanza tra la prassi contrattuale del venture capital e la lettera di una norma scritta pensando ai conferimenti immediati. Per chi investe nel capitale delle startup innovative la variabile da presidiare si sposta quindi sulla tenuta documentale dell’operazione.