Affitti: disdetta anticipata cedolare secca

Risposta di Barbara Weisz

Pubblicato 7 Marzo 2018
Aggiornato 9 Marzo 2018 17:28

Maria Angela chiede:

Sono proprietaria di un immobile locato con cedolare secca 3+2 da giugno 2017. Poichè vivo in affitto in una casa per la quale ho ricevuto regolare disdetta di contratto alla prima scadenza, vorrei sapere se, rimanendo senza un posto dove vivere, posso chiedere ai miei inquilini un recesso anticipato per giusta causa.

In generale, dovrebbe aspettare la prima scadenza del contratto di locazione (giugno 2020) e comunicare all’inquilino – con un anticipo di almeno sei mesi – il recesso dal contratto, motivato con l’esigenza di abitare personalmente l’immobile.

La disdetta anticipata è un’ipotesi diversa e in questo caso la normativa è più stringente. La legge 431/1998, articolo 3, prevede questa possibilità esclusivamente alla prima scadenza del contratto e solo in presenza di una serie precisa di motivi, fra cui c’è appunto l’uso abitativo proprio o dei parenti entro il secondo grado.

Uno strumento legislativo a suo favore potrebbe essere l’articolo 1612 del codice civile, che consente al locatore di recedere in anticipo dal contratto per abitare la casa. Se il contratto che avete firmato includeva questa possibilità, lei può far valere questa legge. Se invece l’ipotesi non era prevista, forse è più difficile percorrere questa strada.

Deve dunque verificare se, sul contratto di affitto che avete firmato, è prevista una clausola sul diritto di disdetta da parte del proprietario.

In ogni caso, è sempre possibile una risoluzione consensuale dal contratto: come primo tentativo le conviene cercare di raggiungere un accordo con l’inquilino (per esempio, lasciando un adeguato preavviso), in modo da poter accorciare i tempi.

Tutte le regole esposte sono valide per i contratti, come il suo, che prevedono l’applicazione della cedolare secca.

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Risposta di Barbara Weisz