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Concorsi PA vietati dopo il licenziamento disciplinare, i paletti del Consiglio di Stato

di Barbara Weisz

22 Luglio 2026 09:26

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Chi è stato licenziato dalla PA per motivi disciplinari può essere escluso dai nuovi bandi, e la preclusione perde forza con il tempo e con un ruolo diverso

Il licenziamento disciplinare nella Pubblica Amministrazione chiude la porta ai concorsi pubblici e il Consiglio di Stato ha stabilito entro quali limiti. Palazzo Spada ha confermato l’esclusione di un ex dirigente comunale dalla selezione bandita dallo stesso ente che lo aveva licenziato pochi mesi prima, pur riconoscendo che l’amministrazione aveva applicato la clausola in automatico, senza alcuna valutazione della gravità dei fatti addebitati.

A legittimare l’esclusione sono due circostanze indicate dai giudici: la vicinanza temporale fra il provvedimento espulsivo e il bando e l’identità del posto messo a concorso rispetto a quello perso. Fuori da quelle due condizioni, il divieto di partecipare torna a essere una scelta che l’amministrazione deve motivare caso per caso.

In sintesi:

  • l’articolo 2 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e l’articolo 2 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 escludono dai concorsi pubblici chi è stato destituito, dispensato per persistente insufficiente rendimento o licenziato per motivi disciplinari da una Pubblica Amministrazione;
  • la Corte Costituzionale (sentenza n. 329 del 27 luglio 2007) vieta le preclusioni automatiche e di durata illimitata nel tempo, imponendo all’amministrazione di ponderare la gravità della condotta;
  • il Consiglio di Stato (sezione V, sentenza 21 maggio 2026, n. 4103) considera legittima l’esclusione quando il licenziamento è recente e il posto messo a bando è lo stesso da cui il candidato è stato allontanato;
  • in assenza di quelle due condizioni, la ponderazione torna obbligatoria e l’esclusione va motivata;
  • la contestazione del licenziamento spetta al giudice del lavoro, l’unico che può rimuovere il presupposto dell’esclusione.

Esclusione dal concorso del proprio ex Comune

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di un ex dirigente del Comune di Sanremo, licenziato per motivi disciplinari l’11 marzo 2024 ed escluso dal concorso pubblico che lo stesso Comune ha indetto il 5 novembre 2024 per assumere a tempo indeterminato un dirigente da destinare al Settore Ambito Sociale, ossia il settore in cui l’uomo era impiegato dall’ottobre 2019.

L’articolo 4 del bando elencava fra i requisiti generali di ammissione la condizione di non essere stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né «licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari». La domanda dell’ex dirigente è stata respinta in forza di quella clausola. Il TAR Liguria, con la sentenza n. 974/2025, aveva già rigettato il ricorso.

Le norme che precludono i concorsi ai licenziati dalla PA

I requisiti di accesso ai concorsi pubblici sono fissati dall’articolo 2 del DPR n. 487 del 1994, il regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, che preclude la partecipazione a chi sia stato destituito o dispensato dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, licenziato per le stesse ragioni oppure per motivi disciplinari, o ancora dichiarato decaduto per aver ottenuto l’assunzione con documenti falsi.

Le fattispecie che portano al licenziamento disciplinare nella PA sono elencate dall’articolo 55-quater del D.Lgs. n. 165 del 2001 e vanno dalla falsa attestazione della presenza alle assenze ingiustificate reiterate, fino all’insufficiente rendimento dovuto alla violazione ripetuta degli obblighi contrattuali. Ciascuna di quelle condotte, una volta accertata, attiva la clausola di esclusione dai bandi.

La seconda base normativa è l’articolo 2 del DPR n. 3 del 1957, il vecchio testo unico degli impiegati civili dello Stato, che esclude dall’accesso agli impieghi chi sia stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione. I giudici amministrativi qualificano entrambe come disposizioni regolamentari che bilanciano il diritto di accedere agli uffici pubblici, tutelato dall’articolo 51 della Costituzione, con il buon andamento e l’imparzialità previsti dall’articolo 97.

I limiti costituzionali alla preclusione permanente

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 329 del 27 luglio 2007, ha dichiarato illegittimo l’automatismo che vietava di concorrere ad altro impiego statale a chi fosse stato dichiarato decaduto, perché quella preclusione colpiva «per una durata illimitata nel tempo e automaticamente» comportamenti di gravità del tutto diversa. Da qui l’obbligo, per l’amministrazione, di ponderare la proporzione fra la gravità della condotta e il divieto di partecipare a nuovi concorsi.

La pronuncia del 2007 riguardava una norma diversa da quelle applicate a Sanremo, l’articolo 128, secondo comma, del DPR n. 3 del 1957, che disciplina la decadenza dall’impiego ottenuto con documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Il Consiglio di Stato accetta comunque di misurare su quei principi di proporzionalità anche le cause di esclusione legate al licenziamento, e proprio per questo la sentenza del 2026 va letta come un’applicazione ragionata della Consulta, non come una sua smentita.

I presupposti che legittimano l’esclusione dal concorso

Il Consiglio di Stato individua due presupposti in assenza dei quali i principi della Corte Costituzionale non trovano applicazione, la notevole distanza di tempo fra il provvedimento espulsivo e il bando e l’alterità del posto messo a concorso rispetto a quello perduto. Nel caso esaminato mancavano entrambi.

Il passaggio più delicato della motivazione è l’ammissione dei giudici che la valutazione ponderata fra gravità del comportamento e divieto di concorrere è stata omessa dal Comune. L’esclusione regge lo stesso perché il licenziamento era stato adottato di recente, quindi la causa ostativa ha operato «in modo pressoché immediato e non in chiave oltre misura dilatata», senza trasformarsi in un impedimento definitivo. E perché la ponderazione avrebbe riguardato il divieto di concorrere «per lo stesso impiego», non per un impiego diverso.

Il criterio che ne discende è applicabile a chiunque abbia alle spalle un licenziamento dal pubblico impiego e voglia capire se una candidatura ha margini di tenuta.

Situazione del candidato Effetto sull’ammissione al concorso
Licenziamento disciplinare recente e concorso per lo stesso posto presso la stessa amministrazione Esclusione legittima anche senza valutazione ponderata dell’amministrazione, secondo la sentenza n. 4103/2026
Licenziamento disciplinare risalente nel tempo L’amministrazione deve ponderare gravità della condotta e divieto di partecipare, perché la preclusione automatica diventerebbe una misura sine die
Concorso per un impiego diverso da quello perduto La ponderazione torna necessaria, perché viene meno il presupposto dell’identità del posto
Decadenza per documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile L’automatismo è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 329/2007 e l’amministrazione è tenuta a una valutazione motivata

Nessuna delle due condizioni è quantificata dai giudici con un termine fisso. Il criterio di ragionevolezza lascia all’amministrazione il compito di misurare la distanza temporale, sotto il controllo del giudice amministrativo in caso di ricorso.

Il licenziamento si impugna davanti al giudice del lavoro

Chi ritiene illegittimo il licenziamento disciplinare che ha generato l’esclusione deve rivolgersi al giudice del lavoro, non al giudice amministrativo. Il Consiglio di Stato lo afferma rispondendo alla censura dell’ex dirigente, che aveva invocato la disciplina sugli atti ritorsivi del decreto legislativo n. 24 del 2023, sostenendo che il licenziamento e la clausola del bando fossero la rappresaglia per le segnalazioni da lui rivolte ad ANAC e alla Procura della Corte dei conti.

La verifica sulla natura ritorsiva del recesso appartiene all’autorità giurisdizionale civile, e i giudici amministrativi precisano che un esito favorevole al lavoratore potrebbe aprire la strada alla restitutio in integrum. La sequenza corretta è quindi una sola, prima si ottiene la rimozione del licenziamento davanti al giudice del lavoro, poi si fa valere il diritto a partecipare ai nuovi bandi. Impugnare l’esclusione dal concorso senza aver prima demolito il suo presupposto porta a un rigetto, come dimostra la condanna alle spese, liquidate in 5.000 euro oltre IVA e CPA.