Qual è la norma che stabilisce la non prescrizione dei contributi maturati durante l’astensione obbligatoria per maternità (cc.dd. “figurativi”), ai fini del riconoscimento per il calcolo della pensione?
I contributi figurativi maturati durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità sono considerati ai fini del calcolo della pensione e non sono soggetti a termini di prescrizione.
Sebbene non ci sia una norma specifica che stabilisca la non prescrizione in modo esplicito, la prassi amministrativa dell’INPS e le interpretazioni giuridiche hanno consolidato il principio che i contributi figurativi per maternità non sono soggetti a prescrizione. Questo significa che tali contributi, riconosciuti dall’INPS, non si estinguono con il passare del tempo, rimangono validi per il computo dei requisiti pensionistici e il loro riconoscimento può essere richiesto in qualsiasi momento della vita lavorativa.
Quadro normativo:
- la principale disciplina di riferimento è l’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 151/2001, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, che prevede l’accredito figurativo dei contributi previdenziali per i periodi di astensione obbligatoria per maternità, anche se avvenuti al di fuori del rapporto di lavoro (previo il possesso dei requisiti di contribuzione previsti);
- successivi chiarimenti dell’INPS (ad esempio con il messaggio n. 1215/2023) hanno precisato che tali periodi sono accreditati in misura piena, senza applicazione delle limitazioni e contrazioni previste dall’articolo 7 del D.L. 463/83 per altri contributi figurativi.
Prescrizione e validità:
- la natura dei contributi figurativi di maternità come periodo riconosciuto ex lege fa sì che la prescrizione ordinaria quinquennale prevista per altre tipologie di contributi non si applichi automaticamente;
- l’INPS e la dottrina confermano che tali contributi sono sempre riconoscibili ai fini del diritto e della misura della pensione, in quanto derivanti da un principio di tutela costituzionale della maternità, sia per le lavoratrici in servizio che per quelle che abbiano cessato a particolari condizioni.
In sintesi, la base normativa della non prescrizione dei contributi figurativi per maternità ai fini pensionistici è nell’art. 25, comma 2, D.Lgs. 151/2001, supportata dall’interpretazione amministrativa INPS che ne garantisce la validità illimitata nel tempo ai fini previdenziali.
I contributi figurativi per maternità valgono al 100% per il diritto alla pensione e per il calcolo dell’importo. Sono quindi equiparati ai contributi effettivi e contribuiscono ad aumentare l’anzianità contributiva utile a raggiungere le varie prestazioni pensionistiche (anticipata, vecchiaia, opzione donna, ecc.).
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Per controllare che i contributi figurativi siano stati effettivamente accreditati, è possibile accedere al portale INPS tramite SPID, CIE o CNS e consultare l’Estratto conto contributivo. I periodi di maternità obbligatoria devono risultare riportati con la relativa gestione previdenziale (dipendenti pubblici, privati, gestione separata ecc.).
Se il periodo non appare nell’estratto conto, è possibile inviare una segnalazione direttamente tramite il servizio online INPS “Segnalazioni contributive”, allegando la documentazione che attesta il periodo di astensione (certificati di nascita, buste paga, provvedimento di astensione). L’INPS provvede quindi al riconoscimento e all’accredito figurativo.
Da precisare che questi contributi sono riconosciuti per il diritto e la misura della pensione e vengono accreditati automaticamente in costanza di lavoro, mentre per i periodi senza rapporto di lavoro è necessario che la lavoratrice presenti specifica domanda all’ente previdenziale di iscrizione (INPS o altra gestione pubblica).
Questa caratteristica assicura che ogni lavoratrice possa mantenere il diritto alla pensione anche in caso di periodi di astensione dal lavoro per maternità, senza limiti temporali e con il massimo della tutela previdenziale.
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