Il personale della scuola che a 70 anni non ha ancora maturato il diritto alla pensione può proseguire il rapporto di lavoro oltre quella soglia, fino all’età che la normativa previdenziale fissa per la vecchiaia. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 125 del 14 luglio 2026, che ha cancellato il limite anagrafico rigido scritto nel Testo unico della scuola perché lasciava il lavoratore per mesi senza stipendio e senza assegno previdenziale.
In sintesi:
- la Corte Costituzionale (sent. n. 125/2026, depositata il 14 luglio 2026) ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 509, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994;
- i parametri violati sono l’art. 3, primo comma, e l’art. 38, secondo comma, della Costituzione;
- il tetto per il trattenimento segue ora l’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di vecchiaia;
- per i contributivi puri il requisito è di 71 anni nel 2026 e sale a 71 anni e 3 mesi dal 2028, secondo la Circolare INPS n. 28 del 16 marzo 2026.
- La Consulta cancella il tetto fisso dei 70 anni nella scuola
- Il nuovo limite di età per il trattenimento in servizio
- Chi rischiava di uscire senza stipendio e senza pensione
- Come verificare la propria posizione prima di chiedere il trattenimento
- La domanda di trattenimento nella scuola e i termini ministeriali
- Il trattenimento discrezionale resta applicabile
- Gli effetti negli altri comparti del pubblico impiego
La Consulta cancella il tetto fisso dei 70 anni nella scuola
La sentenza n. 125/2026 dichiara illegittimo l’art. 509, comma 3, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 nella parte in cui consente la permanenza in servizio non oltre il settantesimo anno di età, anziché fino alla maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia. Si tratta di una pronuncia additiva, che riscrive la norma senza eliminarla.
Il ragionamento della Corte muove dalla funzione dell’istituto. Il trattenimento in servizio è un’eccezione rispetto al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e serve a permettere al dipendente di maturare il minimo pensionistico. Una soglia anagrafica sganciata dall’evoluzione dei requisiti di accesso alla pensione, scrivono i giudici, appresta un rimedio potenzialmente inidoneo a conseguire lo scopo e tradisce la stessa ragione della norma, con violazione del principio di ragionevolezza ricavato dall’art. 3 della Costituzione e del diritto ai mezzi adeguati di sostentamento garantito dall’art. 38, secondo comma.
La questione era arrivata alla Consulta per una via poco battuta. Il Tribunale di Lecce aveva attivato il rinvio pregiudiziale previsto dall’art. 363-bis del Codice di procedura civile; la Corte di cassazione, quarta sezione civile, con ordinanza del 6 settembre 2025 ha sollevato d’ufficio la questione di legittimità.
Il nuovo limite di età per il trattenimento in servizio
Il tetto oggi applicabile è di 71 anni, e sale nei due anni successivi. Il nuovo limite corrisponde infatti all’età prevista dall’art. 24, comma 7, ultimo periodo, del D.L. n. 201/2011, che consente la pensione di vecchiaia con almeno cinque anni di contribuzione effettiva, già adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 78/2010. Gli importi aggiornati sono quelli comunicati dalla Circolare INPS n. 28 del 16 marzo 2026.
| Anno di riferimento | Età massima di permanenza in servizio |
|---|---|
| 2026 | 71 anni |
| 2027 | 71 anni e 1 mese |
| 2028 | 71 anni e 3 mesi |
La proroga non è illimitata e non è automatica. La permanenza è funzionale al raggiungimento del minimo pensionistico e si esaurisce nel momento in cui il diritto matura; l’amministrazione conserva inoltre gli strumenti ordinari per verificare l’idoneità al servizio, che la stessa Corte richiama in attuazione degli artt. 32 e 97 della Costituzione.
Chi rischiava di uscire senza stipendio e senza pensione
Il vuoto colpiva soprattutto il personale con carriera contributiva corta o iniziata tardi, cioè chi ha il primo accredito dopo il 1° gennaio 1996 e non arriva ai venti anni di versamenti richiesti dall’art. 24, comma 6, del D.L. n. 201/2011.
Il caso deciso dalla Consulta lo mostra con precisione. Una dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, priva di contribuzione sufficiente, aveva chiesto il 13 ottobre 2023 di essere trattenuta fino a 70 o 71 anni; dopo il rigetto è stata collocata a riposo il 31 agosto 2024, a 67 anni, senza pensione. Anche restando fino al vecchio tetto dei 70 anni non avrebbe ottenuto l’assegno, perché la vecchiaia con cinque anni di contributi scatta a 71: dodici mesi senza retribuzione e senza trattamento previdenziale.
La sequenza si ripete per chi entra a ruolo intorno ai 55 anni: a 67 anni ha poco più di dieci anni di versamenti, sotto la soglia dei venti, e la sola strada praticabile è la vecchiaia a requisito contributivo ridotto, che arriva quattro anni più tardi.
Come verificare la propria posizione prima di chiedere il trattenimento
La condizione tutelata dalla sentenza si riconosce da tre dati, tutti leggibili sull’estratto conto contributivo INPS: la data del primo accredito, il totale dei contributi effettivi e l’età anagrafica raggiunta al momento della cessazione. La verifica si fa nel Fascicolo previdenziale del cittadino, con accesso tramite SPID, CIE o CNS, oppure tramite patronato.
I passaggi da seguire sono quattro:
- controllare se il primo accredito contributivo è successivo al 1° gennaio 1996, condizione che colloca la posizione nel sistema contributivo puro;
- sommare i soli contributi effettivi, escludendo quelli figurativi, e confrontarli con la soglia di venti anni richiesta dall’art. 24, comma 6, del D.L. n. 201/2011;
- se i venti anni non sono raggiungibili entro il limite ordinamentale, verificare il diritto alla vecchiaia con cinque anni di contribuzione effettiva, che l’art. 24, comma 7, ultimo periodo, colloca oggi a 71 anni;
- segnalare per tempo eventuali periodi mancanti all’ufficio scolastico territoriale, perché l’accertamento del diritto a pensione passa dalla sistemazione della posizione assicurativa su Nuova Passweb.
Chi verifica di rientrare nella seconda ipotesi ha davanti una finestra di quattro anni fra i 67 e i 71, che la sentenza rende utilizzabile per intero. Per stimare la prima decorrenza utile della pensione in base a età e versamenti effettivi è disponibile il simulatore online, che tiene conto anche delle finestre mobili.
La domanda di trattenimento nella scuola e i termini ministeriali
Nel comparto scuola il trattenimento per il raggiungimento del minimo contributivo si chiede con istanza POLIS, entro il termine fissato ogni anno dal decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulle cessazioni. Per le uscite dal 1° settembre 2026 il riferimento è il D.M. n. 182 del 25 settembre 2025, con nota applicativa n. 205851 di pari data, che ha fissato al 21 ottobre 2025 la scadenza per docenti, personale educativo e ATA, e al 28 febbraio 2026 quella per i dirigenti scolastici.
Alla data odierna non risultano circolari del Ministero o dell’INPS successive al deposito della sentenza. Le indicazioni sul nuovo tetto anagrafico dovrebbero quindi arrivare con il decreto sulle cessazioni dal 1° settembre 2027, atteso a settembre.
Diverso il caso di chi è già uscito. Le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale producono effetti sui rapporti non ancora esauriti, secondo l’art. 136 della Costituzione e l’art. 30, terzo comma, della legge n. 87/1953: la posizione di chi ha un contenzioso pendente si valuta su quel piano, mentre i provvedimenti divenuti definitivi seguono regole differenti.
Il trattenimento discrezionale resta applicabile
La sentenza non incide sull’altro istituto oggi vigente nel pubblico impiego, quello introdotto dall’art. 1, comma 165, della legge n. 207/2024. Si tratta di due strumenti con logiche opposte, e la sovrapposizione dei nomi genera la maggior parte degli equivoci. Il trattenimento dell’art. 509 del Testo unico scuola nasce dall’esigenza previdenziale del lavoratore e si giustifica finché serve a maturare il minimo. Quello della Manovra 2025 risponde invece a esigenze organizzative dell’amministrazione, che lo propone al dipendente con valutazione di performance ottima o eccellente, entro il 10% delle facoltà assunzionali e con esclusione di magistratura, Forze armate, Forze di polizia e Vigili del fuoco.
I criteri per il trattenimento in servizio nella PA seguono la direttiva della Funzione Pubblica del 16 gennaio 2025 e continuano ad applicarsi nella formulazione vigente.
Gli effetti negli altri comparti del pubblico impiego
Fuori dalla scuola la pronuncia vale come precedente, non come modifica normativa immediata. La declaratoria di illegittimità colpisce una sola disposizione, l’art. 509, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994, e i limiti ordinamentali degli altri settori conservano la loro formulazione.
Il principio affermato ha però base ampia e viene da una linea giurisprudenziale consolidata, che la Corte richiama espressamente citando le proprie sentenze n. 131 del 2018, n. 33 del 2013 e n. 227 del 1997: il dipendente pubblico non può subire la risoluzione automatica del rapporto prima di aver conseguito i requisiti minimi per la pensione o una diversa utilità economica. Chi opera in altri comparti può farlo valere in giudizio, con la prospettiva di una nuova questione di costituzionalità sulla norma di settore, oppure attendere un intervento del legislatore che allinei tutti i limiti ordinamentali all’adeguamento alla speranza di vita.