Indennizzo per licenziamento fuori dall’ISEE corrente

Risposta di Anna Fabi

6 Gennaio 2026 08:20

Maria chiede:

Sono stata licenziata nell’ambito di un licenziamento collettivo per cessazione attività. In seguito ad un accordo raggiunto tramite i sindacati ho ottenuto un indennizzo che leggo nella mia CU alla voce: Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell’anno.

Percepisco la NASPI ed ho l’ISEE ordinario a cui vorrei aggiungere quello corrente in virtù della variazione del reddito negli ultimi 12 mesi in seguito al licenziamento. Volevo sapere se quella sorta di indennizzo che ho percepito deve essere inserito nella nuova DSU corrente. Come il TFR è già stato tassato alla fonte

Ai fini della DSU e dell’ISEE corrente, la regola decisiva è come è stato tassato l’indennizzo. In pratica: alcune somme legate alla cessazione del rapporto (come TFR e incentivi all’esodo) sono assoggettate a tassazione separata e non rilevano nel calcolo ISEE, altre indennità sono tassate con IRPEF ordinaria e rilevano come reddito.

Regola base ISEE: cosa entra e cosa resta fuori

Nel sistema ISEE (ordinario e corrente) sono considerati i redditi assoggettati a IRPEF ordinaria. Restano invece esclusi i redditi e le somme soggetti a tassazione separata, tra cui rientrano tipicamente il TFR e molte indennità connesse alla cessazione del rapporto (ad esempio incentivi all’esodo), quando inquadrate fiscalmente come tali.

Indennizzo da licenziamento collettivo: quando va indicato nella DSU corrente

L’indennizzo riconosciuto in sede sindacale dopo un licenziamento collettivo può essere trattato in modo diverso, con conseguenze opposte sull’ISEE corrente.

Se è stato assoggettato a tassazione separata

Quando la somma è stata qualificata come incentivo all’esodo o come indennità collegata alla cessazione del rapporto assoggettata a tassazione separata, il relativo importo non deve essere inserito tra i redditi della DSU (né ordinaria né corrente). In questo caso la logica è analoga a quella del TFR: la somma può risultare in Certificazione Unica, ma non è un reddito ISEE.

Se è stato tassato con IRPEF ordinaria

Quando l’importo è stato trattato come reddito imponibile ordinario (ad esempio indennità sostitutiva del preavviso o altre somme assimilate a reddito di lavoro dipendente), l’indennizzo concorre al reddito ISEE e, di conseguenza, deve essere considerato nella DSU per l’ISEE corrente, se ricade nel periodo reddituale preso a riferimento.

Come verificarlo in modo certo dalla Certificazione Unica

Per evitare errori, è necessario basarsi sulla sezione fiscale della CU in cui l’importo è riportato:

  • se l’importo è indicato tra i redditi imponibili IRPEF (tassazione ordinaria), rileva e va considerato nella DSU;
  • se l’importo è indicato tra i redditi a tassazione separata, non rileva e non va inserito come reddito ISEE.

La sola descrizione generica in CU (ad esempio “indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell’anno”) non è sufficiente per stabilire la rilevanza ISEE: conta la qualificazione fiscale della somma.

NASpI e ISEE corrente

La NASpI è invece un reddito imponibile IRPEF e rileva ai fini ISEE. L’ISEE corrente viene richiesto proprio per aggiornare la situazione in presenza di variazioni (come la perdita del lavoro) e, quindi, la prestazione di disoccupazione viene considerata nel ricalcolo secondo le regole dell’ISEE corrente.

In sintesi

  • se l’indennizzo è in tassazione separata (tipicamente incentivo all’esodo/cessazione) non entra nell’ISEE;
  • se l’indennizzo è a tassazione ordinaria entra nell’ISEE e va considerato nella DSU corrente, se nel periodo rilevante;
  • la verifica va fatta guardando dove l’importo è collocato nella CU (imponibile IRPEF vs tassazione separata).

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Risposta di Anna Fabi