Pensione Quota 41 per i precoci: quando fare domanda dopo la NASpI?

Risposta di Barbara Weisz

26 Marzo 2026 08:26

Sergio chiede:

Ho raggiunto i requisiti per la Quota 41 ad agosto 2025 ma non ho potuto fare domanda perchè ero ancora in NASpI fino all’11 dicembre. Quando posso fare domanda nel 2026? Devo aspettare tre mesi dalla fine della NASpI?

Può presentare la domanda di certificazione del diritto alla pensione precoci con la Quota 41, senza dover attendere tre mesi dalla fine della NASpI. La circolare INPS 99/2017 stabilisce che al momento dell’istanza devono sussistere il requisito della disoccupazione e la conclusione della prestazione spettante — condizioni nel suo caso già perfezionate a dicembre.

Il trimestre di inoccupazione successivo alla fine del sussidio è invece valutabile in via prospettica: l’INPS verifica che le condizioni siano destinate a maturare prima della decorrenza della pensione ma non richiede che il periodo sia già trascorso. Può quindi presentare domanda entro le scadenze 2026.

Certificazione del diritto Quota 41 e inoccupazione

La circolare INPS 99/2017, che disciplina l’accesso alla pensione precoci con la Quota 41, distingue due categorie di requisiti rispetto al momento di presentazione dell’istanza di certificazione.

  • La conclusione della prestazione di disoccupazione è un requisito già maturato: chi è ancora in NASpI non può presentare la domanda.
  • Il trimestre di inoccupazione successivo alla fine del sussidio è invece un requisito valutabile in via prospettica: non deve essere già decorso, ma deve risultare raggiungibile prima della decorrenza effettiva della pensione.

Nel suo caso la NASpI si è conclusa l’11 dicembre e i tre mesi di inoccupazione si completano a marzo, in ogni caso prima di qualunque finestra utile per la risposta INPS.

Le finestre di domanda per la pensione precoci 2026

Il Collegato Lavoro (legge 203/2024) ha allineato le scadenze della pensione precoci a quelle dell’APE Sociale, introducendo tre finestre annuali per la domanda di certificazione del diritto.

  1. La prima finestra scade il 31 marzo, con risposta INPS attesa entro il 30 giugno: è la più conveniente, perché l’accoglimento è garantito nei limiti delle risorse disponibili e l’iter si conclude nella prima metà dell’anno.
  2. La seconda finestra si chiude il 15 luglio, con risposta entro il 15 ottobre.
  3. La terza, con scadenza al 30 novembre, è subordinata alla disponibilità dei fondi residui: le domande presentate in questa fase possono essere respinte per esaurimento delle risorse, senza proroga automatica all’anno successivo.

La doppia istanza per ridurre i tempi

Il procedimento prevede due domande distinte: prima l’istanza di certificazione del diritto, con cui l’INPS verifica il possesso dei requisiti, poi la domanda di pensione vera e propria. Se al momento della certificazione ha già perfezionato tutti i requisiti — compreso il requisito contributivo dei 41 anni maturato ad agosto 2025 — può presentare le due domande contestualmente.

In questo modo la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della seconda istanza, oppure dalla prima decorrenza utile se successiva. La sua prima decorrenza utile teorica risale a novembre 2025 (tre mesi dalla maturazione del diritto): presentando ora la domanda di pensione contestualmente alla certificazione, la decorrenza effettiva sarà il mese successivo all’accettazione dell’istanza.

I requisiti della pensione precoci

La pensione precoci è disciplinata dai commi da 199 a 205 della legge 232/2016. Oltre ai 41 anni di contributi — di cui almeno 12 mesi versati prima del compimento dei 19 anni — e alla presenza di contribuzione al 31 dicembre 1995, è necessario appartenere a una delle cinque categorie tutelate:

  • i disoccupati involontari che hanno interamente concluso la fruizione della NASpI o di altra indennità di disoccupazione spettante;
  • i caregiver che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con disabilità grave ai sensi della legge 104/1992, o un parente di secondo grado nelle condizioni previste dalla norma;
  • i lavoratori con una percentuale di invalidità civile pari o superiore al 74%;
  • gli addetti a mansioni usuranti ai sensi del decreto legislativo 67/2011;
  • gli addetti a mansioni gravose elencate nell’allegato E della legge 232/2016, svolte per almeno sei anni negli ultimi sette o sette anni negli ultimi dieci.

La pensione non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti della pensione anticipata ordinaria.

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