Bonus 200 euro ex dipendenti a giugno in NASpI: come funziona?

Risposta di Barbara Weisz

Pubblicato 24 Giugno 2022
Aggiornato 27 Giugno 2022 06:58

Francesca chiede:

Sono stata occupata fino all’8/06 e a fine contratto ho richiesto la NASpI, con domanda accolta e in attesa di erogazione. Come funziona nel mio caso il Bonus 200 euro? Sono considerata dipendente, dato che riceverò la busta paga a luglio con i giorni lavorati di giugno, oppure come percettore di NASpI e quindi con bonus erogato dall’INPS? In questo caso, la somma una tantum è automatica o l’indennità va richiesta?

Innanzitutto, la ringrazio per la domanda che consente di fare chiarezza su un punto importante. In base a quello che scrive, lei ha diritto al bonus 200 euro in qualità di beneficiaria di NASpI e non come lavoratore dipendente. L’INPS, nel messaggio 2505/2022, chiarisce che, per avere diritto al bonus dipendenti, il rapporto di lavoro deve sussistere nel mese di luglio 2022.

Nel suo caso, invece, il rapporto di lavoro dipendente si è interrotto in giugno, quindi lei non rientra nella casistica, pur ricevendo in quel mese una busta paga, che però è riferita alle competenze del mese precedente.

Lei ha invece diritto al bonus 200 euro disoccupati in NASpI (comma 9 Art. 32 DL 50/2022), che prevede l’indennità per coloro che hanno percepito NASpI o Dis-coll nel mese di giugno 2022.

Non è neppure previsto che lei presenti domanda: sarà direttamente l’INPS a effettuare il versamento.

Per quanto riguarda le tempistiche di pagamento, la nuova circolare INPS con il calendario dei pagamenti specifica che i disoccupati con sussidio in corso, assieme agli ex beneficiari delle indennità Covid 2021 e ai soggetti tenuti a presentare domanda di bonus (collaboratori, stagionali e intermittenti, lavoratori dello spettacolo, autonomi occasionali, venditori a domicilio), riceveranno il bonus a ottobre.

Lei scrive infatti di aver interrotto il rapporto di lavoro l’8 giugno 2022 e di aver già chiesto la prestazione, che le spetta a partire dal 16 giugno se ha presentato domanda entro questa data), oppure dal giorno successivo alla presentazione se l’ha presentata più tardi. Non rileva il fatto che non sia ancora stato effettuato il primo versamento, ma il suo diritto con domanda accolta già per il mese di giugno.

 

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