Divieto licenziamenti per Covid 19

Risposta di Barbara Weisz

30 Marzo 2020 15:36

Corrado chiede:

Si parla di blocco dei licenziamenti collettivi, ma anche i licenziamenti individuali avvenuti per giustificato motivo oggettivo (Covid 19) prima del 17 Marzo sono da ritenersi nulli? Tali lavoratori possono essere inclusi nelle forme si assistenza (Cassa integrazione) previste per la particolarità della situazione?

La sua è una domanda molto interessante, perché consente di chiarire elementi importanti. La norma (articolo 46 dl 18/2020) non è chiarissima. Prevede sicuramente il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo da Coronavirus avvenuti prima del 17 marzo (ma dopo il 23 febbraio) in caso di procedure collettive.

Per i licenziamenti individuali, invece, sembra che il blocco dei licenziamenti sia da riferirsi ai 60 giorni successivi al 17 marzo. Ecco il testo preciso:

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (sono i licenziamenti collettivi, ndr) è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (è il licenziamento individuale per motivi economici).

Il riferimento alle procedure avviate prima del 17 marzo (entrata in vigore del Cura Italia che introduce il divieto di licenziamenti), ma dopo il 23 febbraio si riferisce esplicitamente solo alle procedure collettive. L’espressione «sino alla scadenza del suddetto termine» relativa invece ai licenziamenti individuali sembra potersi riferire solo ai 60 giorni successivi al 17 marzo. In questo senso vanno anche le indicazioni pubblicate sul sito della Cgil, secondo cui:

  • Per 60 giorni non possono essere aperte procedure di licenziamento collettivo e saranno sospesi i termini di quelle avviate dopo il 23/02.
  • Per 60 giorni il datore di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti, non può licenziare per giustificato motivo oggettivo.

 

Sottolineiamo però che la Cisl, fra le osservazioni sottoposte alla commissione Bilancio del Senato in sede di conversione in legge del dl, chiede che «la preclusione di licenziamenti individuali e collettivi, nonché la sospensione delle procedure già avviate, deve partire, come tutte le altre norme, dal 23 febbraio e non dall’entrata in vigore del decreto». In pratica, quindi, chiede anche per i licenziamenti iindividuali il blocco dal 23 febbraio.

Non mi pare che, però, al momento si possa dire che questi eventuali licenziamenti siano da ritenersi nulli.

Per quanto riguarda la seconda domanda, le varie forme di cig con causale Coronavirus (anche la cig in deroga per le microimprese) possono partire dal 23 febbraio (sempre che il lavoratore fosse già assunto a quella data). Ripeto: non sono in grado di dirle se ci possa essere un automatico annullamento dei licenziamenti individuali per motivi economici precedenti al 17 marzo e successivi al 23 febbraio, con relativa conversione in cassa integrazione. Ma direi che si può attivare un procedura sindacale che vada in tal senso.

 

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