Il limite di sei mensilità all’indennità per licenziamento illegittimo nelle imprese fino a 15 dipendenti non esiste più, e la Corte costituzionale ha chiuso anche l’ultima questione rimasta aperta su quella norma. Con l’ordinanza n. 131, depositata il 17 luglio 2026, infatti, la Consulta ha dichiarato manifestamente inammissibile il dubbio sollevato dal Tribunale di Padova, perché il tetto era già stato espunto dall’ordinamento dalla sentenza n. 118 del 21 luglio 2025. Per un piccolo datore di lavoro, dunque, l’impegno economico che fa seguito ad un recesso dichiarato illegittimo sale da un massimo di sei ad unodi diciotto mensilità.
- Indennità di licenziamento da 3 a 18 mensilità nelle piccole imprese
- Le regole sui licenziamenti nelle piccole imprese
- La sentenza 118/2025 della Corte costituzionale
- L’ordinanza 131/2026 e la questione sollevata a Padova
- Il tetto sopravvive per assunti prima del 7 marzo 2015
- L’invito della Consulta al legislatore
Indennità di licenziamento da 3 a 18 mensilità nelle piccole imprese
Nelle imprese sotto la soglia dei 16 dipendenti l’indennità per licenziamento illegittimo va oggi da 3 a 18 mensilità, senza alcun limite massimo fisso. Prima della sentenza della Consulta la forbice era compresa fra un minimo di tre e un massimo di sei mensilità.
Il nuovo intervallo nasce da un’operazione aritmetica che merita di essere spiegata, perché la pronuncia ha colpito soltanto una parte della norma. L’articolo 9, comma 1, del dlgs 23/2015 continua a prevedere il dimezzamento degli importi risarcitori rispetto ai datori sopra soglia, ed è caduto solo l’inciso che fissava il tetto. Poiché per i datori con più di 15 dipendenti l’intervallo è compreso fra 6 e 36 mensilità, il dimezzamento porta le piccole imprese a una forbice fra 3 e 18.
Va chiarito anche su quale importo si calcolano quelle mensilità, perché è l’elemento che determina la cifra finale. Il riferimento è l’ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, non la retribuzione lorda mensile ordinaria, e la differenza fra i due parametri può essere sensibile a seconda della struttura della busta paga.
Il regime applicabile dipende poi da due variabili che vanno incrociate, la data di assunzione e la dimensione aziendale:
| Situazione del rapporto | Indennità per licenziamento illegittimo |
|---|---|
| Assunto dal 7 marzo 2015, datore fino a 15 dipendenti | da 3 a 18 mensilità, senza tetto massimo, art. 9, comma 1, dlgs 23/2015 dopo la sentenza n. 118/2025 |
| Assunto dal 7 marzo 2015, datore oltre 15 dipendenti | da 6 a 36 mensilità, art. 3, comma 1, dlgs 23/2015 |
| Assunto prima del 7 marzo 2015, datore fino a 15 dipendenti | riassunzione oppure da 2,5 a 6 mensilità, art. 8 legge 604/1966 |
Le regole sui licenziamenti nelle piccole imprese
La norma censurata è contenuta nell’articolo 9 del dlgs 23/2015, che fa parte del Jobs Act. In base a questa disposizione, quando il datore di lavoro non raggiunge i requisiti dimensionali dei 16 dipendenti non si applica il reintegro nel posto di lavoro e l’ammontare del risarcimento è dimezzato rispetto a quello previsto nelle imprese di maggiori dimensioni.
La soglia dimensionale si misura sui parametri dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori: fino a 15 dipendenti per unità produttiva o nell’ambito dello stesso comune, e comunque non oltre 60 dipendenti sull’intero territorio nazionale, con il limite ridotto a 5 nelle imprese agricole.
Il tetto di sei mensilità, lo ricordiamo, è anche previsto dalla legge che disciplina i licenziamenti individuali, in particolare dall’articolo 8 della legge 604/1966, che uno dei quattro referendum sul lavoro del giugno 2025 proponeva di modificare senza raggiungere il quorum.
La sentenza 118/2025 della Corte costituzionale
Il limite di sei mensilità è stato dichiarato incostituzionale perché impediva la necessaria personalizzazione, adeguatezza e congruità del risarcimento del danno sofferto dal lavoratore, e la sentenza n. 118 del 21 luglio 2025 lo ha rimosso limitatamente alle parole che lo prevedevano.
La questione era stata sollevata dal Tribunale di Livorno. La Corte ha ravvisato la violazione degli articoli 3, primo comma, 4, 35, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 24 della Carta sociale europea, e ha definito illegittima l’imposizione di un tetto stabilito in sei mensilità di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e insuperabile anche in presenza di licenziamenti viziati dalle più gravi forme di illegittimità.
Una misura risarcitoria uniforme, indipendente dalle peculiarità e dalla diversità delle vicende dei licenziamenti intimati dal datore di lavoro, si traduce in un’indebita omologazione di situazioni che possono essere – e sono, nell’esperienza concreta – diverse, in violazione, quindi, del principio di eguaglianza.
Secondo la Corte l’indennità era stretta in un divario così esiguo da assomigliare a una liquidazione legale forfetizzata e standardizzata, già ritenuta inidonea a rispecchiare la specificità del caso e quindi a garantire un ristoro adeguato alla dignità del lavoratore. La legge può contenere il risarcimento, precisa la sentenza, senza sacrificarlo in nome della prevedibilità e del contenimento dei costi, di fronte a un licenziamento che l’ordinamento qualifica come illecito anche nel peculiare contesto delle piccole realtà organizzative.
L’ordinanza 131/2026 e la questione sollevata a Padova
La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la nuova questione perché non esisteva più una norma da giudicare nella parte contestata.
Il Tribunale di Padova, in funzione di giudice del lavoro, aveva sollevato la questione con ordinanza del 16 luglio 2025, cinque giorni prima che la sentenza n. 118 venisse depositata, censurando l’articolo 9, comma 1, del dlgs 23/2015 per contrasto con gli stessi parametri costituzionali. Quando il giudizio è arrivato davanti alla Consulta il tetto era già stato espunto, e anche l’Avvocatura generale dello Stato ha rilevato che la questione non aveva più oggetto.
Il valore della pronuncia è quindi di consolidamento, non di innovazione. L’ordinanza n. 131/2026 non introduce nuove regole e non modifica il quadro sanzionatorio: registra che il tetto delle sei mensilità non appartiene più al diritto vigente e chiude il contenzioso costituzionale aperto su quel punto.
Il tetto sopravvive per assunti prima del 7 marzo 2015
Il limite di sei mensilità continua a valere per i lavoratori delle piccole imprese assunti prima del 7 marzo 2015, ai quali non si applica il contratto a tutele crescenti.
La sentenza n. 118/2025 ha inciso esclusivamente sul dlgs 23/2015, che disciplina i rapporti sorti dalla sua entrata in vigore, e a quella legge del 1966 la pronuncia non fa riferimento pur dichiarando incostituzionale la norma del Jobs Act che ne riproduceva il limite. Per i rapporti precedenti opera quindi ancora l’articolo 8 della legge 604/1966, che prevede in alternativa la riassunzione o un’indennità fra 2,5 e 6 mensilità.
Nella stessa azienda, quindi, due lavoratori licenziati lo stesso giorno per la stessa ragione possono avere tutele economiche diverse a seconda dell’anno di assunzione. È una asimmetria che pesa nella valutazione del rischio prima di procedere a un recesso e nella quantificazione di un’eventuale offerta conciliativa.
L’invito della Consulta al legislatore
La Corte ha accompagnato la dichiarazione di illegittimità con un invito al legislatore, rimasto finora senza seguito.
Secondo la sentenza il criterio del numero dei dipendenti non può costituire l’esclusivo indice rivelatore della forza economica del datore di lavoro, e quindi della sostenibilità dei costi connessi ai licenziamenti illegittimi. Andrebbero considerati anche altri fattori, come il fatturato o il totale di bilancio, che descrivono meglio la capacità patrimoniale di un’impresa organizzata in forma ridotta.
Finché un intervento normativo non arriva, la quantificazione dell’indennità all’interno della nuova forbice è affidata alla valutazione del giudice del lavoro, che tiene conto della gravità della violazione e delle circostanze del rapporto.