L’indennità di malattia della Gestione Separata INPS non è automatica come per i dipendenti: il certificato trasmesso dal medico non vale come domanda di prestazione, e senza un’istanza presentata entro i termini l’iscritto non riceve nulla. È l’unica categoria per cui la certificazione medica, da sola, non attiva l’istruttoria.
In sintesi:
- la tutela spetta agli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, senza altra assicurazione obbligatoria né trattamento pensionistico;
- servono almeno un mese di contribuzione nei dodici mesi precedenti l’inizio della malattia;
- il reddito dell’anno precedente non deve superare il 70% del massimale contributivo annuo;
- la domanda va presentata entro 180 giorni dalla fine dell’evento;
- l’indennità si calcola in percentuale sul massimale contributivo diviso 365, secondo i mesi accreditati.
Chi ha diritto alla tutela e chi ne è escluso
La prestazione spetta ai collaboratori e agli iscritti alla Gestione Separata che non abbiano altre forme di assicurazione obbligatoria né un trattamento pensionistico in corso. L’esclusività dell’iscrizione è il primo requisito da verificare.
La tutela raggiunge anche i lavoratori autonomi occasionali, purché il compenso superi i 5.000 euro, soglia oltre la quale scatta l’obbligo di versamento alla Gestione Separata. Sono invece esclusi gli iscritti ad altre gestioni assicurative e i pensionati, per i quali la copertura del rischio di malattia è già assolta altrove.
Ai requisiti soggettivi si affiancano quelli contributivi e reddituali: almeno un mese di contribuzione accreditata nei dodici mesi precedenti l’inizio dell’evento e un reddito dell’anno precedente non superiore al 70% del massimale contributivo annuo previsto dall’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995.
Le due prestazioni previste e la loro durata
La normativa distingue l’indennità di malattia comune dall’indennità per degenza ospedaliera, con limiti di durata sensibilmente diversi. La prima è la più stringente, ed è quella che sorprende chi arriva da un rapporto di lavoro dipendente.
- l’indennità di malattia comune non può superare un sesto della durata complessiva del rapporto, intesa come numero di giornate lavorate o comunque retribuite nei dodici mesi precedenti l’inizio dell’evento, con un tetto assoluto di 61 giorni pari a 365 diviso sei, e una durata che parte da un minimo di 20 giorni in base alla consistenza del rapporto;
- l’indennità per degenza ospedaliera spetta per tutte le giornate di ricovero fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare, compresi i giorni di day hospital.
La Legge n. 81/2017 ha ampliato il secondo binario: dal giugno 2017 i periodi di malattia certificati come conseguenti a trattamenti terapeutici di patologie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, o che comunque comportino un’inabilità lavorativa temporanea del 100%, sono equiparati alla degenza ospedaliera. La differenza pratica è netta, perché fa passare il tetto da 61 a 180 giorni.
Come si calcola l’importo dell’indennità
La base di calcolo è il massimale contributivo dell’anno in cui inizia l’evento, diviso 365. Su quel valore giornaliero si applica una percentuale che cresce con i mesi di contribuzione accreditati nei dodici mesi precedenti.
| Contribuzione accreditata nei dodici mesi precedenti | Percentuale applicata |
|---|---|
| Da tre a quattro mesi | 4% per la malattia comune, 8% per la degenza ospedaliera |
| Da cinque a otto mesi | 6% per la malattia comune, 12% per la degenza ospedaliera |
| Da nove a dodici mesi | 8% per la malattia comune, 16% per la degenza ospedaliera |
Le percentuali sono stabili nel tempo, mentre il massimale contributivo è rivalutato ogni anno dall’INPS con la circolare sugli importi delle prestazioni: è quel valore, e non le percentuali, a determinare quanto cambia l’assegno da un anno all’altro. Il raffronto con la disciplina dei dipendenti è impietoso, perché l’indennità di malattia del lavoro subordinato si calcola sulla retribuzione media giornaliera effettiva e non su un parametro convenzionale uguale per tutti.
La domanda che il certificato non sostituisce
Per i lavoratori dipendenti la trasmissione telematica del certificato avvia da sola l’istruttoria, perché il documento vale come domanda di prestazione. Per la Gestione Separata la regola non si applica, per l’espressa eccezione prevista dal decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 12 gennaio 2001.
La procedura da seguire è la seguente:
- farsi rilasciare il certificato dal medico e comunicare al committente il numero di protocollo telematico, oppure consegnare il certificato cartaceo entro due giorni dalla data di rilascio;
- presentare la domanda di indennità per malattia o degenza ospedaliera con il servizio dedicato sul portale INPS, accedendo con SPID, CIE, CNS o eIDAS;
- utilizzare invece il modello SR06, da recapitare alla sede territoriale con la documentazione sanitaria, quando si tratta di malattie gravi soggette alla valutazione dell’Ufficio medico legale;
- rispettare il termine di 180 giorni dalla fine dell’evento, oltre il quale il diritto alla prestazione decade.
Chi non dispone di identità digitale può avvalersi del Contact center dell’Istituto oppure dell’assistenza di patronati e intermediari abilitati.
Reperibilità e obblighi durante la malattia
Gli adempimenti dell’iscritto in malattia sono sostanzialmente allineati a quelli dei lavoratori dipendenti, a partire dalle fasce di reperibilità per le visite mediche di controllo, fissate dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
Il certificato va trasmesso subito, e in caso di continuazione o di ricaduta della stessa malattia l’indennizzo può comprendere anche le prime tre giornate, che nell’evento iniziale non sono coperte. Come per il lavoro subordinato, la data di inizio della prognosi indicata dal medico determina la decorrenza della tutela e va verificata sul documento ricevuto.