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Ottava salvaguardia esodati: il disegno di legge

di Barbara Weisz

Pubblicato 20 Luglio 2016
Aggiornato 20 Ottobre 2016 09:02

In 32mila gli esodati tutelati dal Ddl Damiano di ottava salvaguardia depositato alla Camera: requisito pensione entro il 2019 o entro tre anni dalla fine della mobilità.

I lavoratori fuoriusciti entro fine 2011 che maturano il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2019, oppure entro tre anni dalla fine della mobilità per coloro che hanno avuto accesso a questo ammortizzatore sociale e sono cessati entro fine 2014, con le regole ante Riforma Fornero, sono tutelati dal Ddl Damiano di ottava salvaguardia esodati: il disegno di legge è stato ufficialmente depositato alla Camera, inizia ora l’iter parlamentare. L’ottava salvaguardia tutela 32mila esodati fino ad ora rimasti fuori dalle precedenti salvaguardie.

=> Ottava salvaguardia: gli esodati previsti

Nel dettaglio, ecco chi sono i 32mila esodati rimasti fuori dalle precedenti salvaguardie ed ora tutelati:

  • 6mila 800 lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, a seguito di accordi stipulati entro la fine del 2011, e cessati dal lavoro entro il 31 dicembre 2014 che perfezionano il requisito per la pensione con le regole ante riforma Fornero entro tre anni dalla fine dell’indennità di mobilità, anche con versamento dei contributi volontari: sono compresi in questo contingente anche coloro che provengono da aziende cessate o interessate da procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, amministrazione straordinaria speciale), attivate entro il 31 dicembre 2011. Eventuali periodi di sospensione della mobilità per svolgere attività lavorativa, mantenendo l’iscrizione nelle liste di mobilità, rilevano ai fini del prolungamento di fruizione dell’indennità e non comportano l’esclusione dalla salvaguardia.
  • 25mila 200 soggetti, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato, espulsi entro fine 2011, che perfezionano i requisiti previdenziali entro il 31 dicembre 2019.

In pratica, avranno accesso a questa salvaguardia, nel caso in cui la legge venga approvata senza modifiche (l’iter è quello normale di un disegno di legge, che quindi deve essere approvato dalla camera e dal Senato), coloro che entro il 2019 o entro tre anni dalla fine della mobilità avranno maturato i seguenti requisiti:

  • 61 anni e sette mesi di età e 36 anni di contributi, oppure 62 anni e sette mesi e 35 anni di contributi: è la quota 97,6, per i lavoratori dipendenti;
  • 62 anni e sette mesi e 36 anni di contributi oppure 63 anni e sette mesi e 35 anni di contributi per gli autonomi (quota 98,7);
  • 40 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica;
  • 65 anni e sette mesi di età e 20 anni di contributi: pensione di vecchiaia;
  • 62 anni e quattro mesi e 20 anni di contributi per le lavoratrici del privato.

alla Camera