L’INPS ha aperto la campagna RedEst 2026 per i pensionati residenti all’estero che percepiscono prestazioni collegate al reddito. La dichiarazione riguarda i redditi 2025 e si trasmette online dal 25 maggio tramite patronati, consolati e strutture territoriali dell’Istituto, mentre i modelli cartacei arriveranno a settembre. Con il messaggio n. 2099 del 24 giugno 2026 l’Istituto di Previdenza ha rilanciato la campagna e riaperto anche la RedEst 2025 sui redditi 2024, per la regolarizzazione delle posizioni ancora pendenti.
I punti principali della campagna:
- la RedEst 2026 riguarda i redditi 2025 dei pensionati all’estero con prestazioni collegate al reddito, online dal 25 maggio e modelli cartacei a settembre 2026 (INPS, messaggio n. 2099 del 24 giugno 2026);
- è riaperta la RedEst 2025 sui redditi 2024, mentre la RedEst 2024 sui redditi 2023 si è chiusa il 31 marzo 2026;
- i redditi da dichiarare ricadono in cinque fattispecie, dai trattamenti previdenziali ai redditi immobiliari esclusa la prima casa (decreto 12 maggio 2003, art. 1);
- i documenti da allegare cambiano in base al Paese di residenza, tra certificazione degli organismi esteri e autocertificazione, secondo l’elenco allegato al decreto (decreto 12 maggio 2003, art. 2).
- RedEst 2026 sui redditi 2025 dei pensionati all’estero
- Modelli cartacei RedEst in arrivo a settembre
- Redditi da dichiarare nel modello RedEst
- Certificazioni e autocertificazioni per Paese di residenza
- Patronati e consolati verificano identità e documenti
- RedEst 2025 riaperta per i redditi 2024
- Sospensione pensione senza dichiarazione RedEst
- Differenza tra RED in Italia e RedEst all’estero
RedEst 2026 sui redditi 2025 dei pensionati all’estero
La RedEst 2026 serve all’INPS per verificare i redditi percepiti nel 2025 dai titolari di pensioni e trattamenti assistenziali residenti fuori dall’Italia. L’adempimento riguarda chi riceve prestazioni INPS collegate al reddito, per le quali l’importo o il diritto dipendono dalla situazione economica del pensionato e, nei casi previsti, anche del coniuge o del nucleo familiare.
Il riferimento normativo è l’articolo 49, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che disciplina l’accertamento reddituale per i percettori di prestazioni collegate al reddito residenti all’estero. La comunicazione consente all’Istituto di aggiornare le somme spettanti e di evitare pagamenti indebiti, recuperi successivi o blocchi sulle prestazioni.
Modelli cartacei RedEst in arrivo a settembre
Nel mese di settembre 2026 l’INPS invierà i modelli cartacei RedEst ai pensionati residenti all’estero interessati dalla campagna. La lettera contiene la richiesta di comunicazione dei dati reddituali e consente al pensionato di presentare la documentazione attraverso i canali previsti.
I dati possono essere trasmessi con modalità diverse a seconda del soggetto che cura l’invio:
- i patronati e i consolati utilizzano le pagine dedicate sul sito INPS;
- le strutture territoriali INPS accedono tramite l’ambiente intranet dell’Istituto;
- la procedura interna segue il percorso “Processi”, “Assicurato pensionato”, “Campagna RedEst”.
Redditi da dichiarare nel modello RedEst
Nel modello RedEst vanno indicate cinque tipologie di reddito, dai trattamenti previdenziali italiani ed esteri ai redditi a carattere assistenziale. Il decreto 12 maggio 2003, attuativo dell’articolo 49 della legge 289/2002, individua i redditi prodotti all’estero rilevanti per l’accertamento, valutati dall’ente erogatore per confronto con le regole italiane.
Le tipologie da comunicare sono:
- redditi previdenziali italiani ed esteri;
- redditi da lavoro;
- redditi immobiliari, con esclusione della prima casa di abitazione;
- redditi di capitali e di partecipazione;
- redditi a carattere assistenziale.
La dichiarazione riguarda anche i redditi del coniuge o del nucleo familiare quando la prestazione lo richiede.
Certificazioni e autocertificazioni per Paese di residenza
I documenti da allegare al modello RedEst dipendono dal Paese di residenza del pensionato, secondo la tabella allegata al decreto 12 maggio 2003. Per i residenti negli Stati inclusi nell’elenco, l’accertamento avviene con la certificazione, anche negativa, rilasciata dagli organismi che in ciascuno Stato erogano prestazioni previdenziali e assistenziali, insieme alla copia della dichiarazione dei redditi presentata all’autorità fiscale dello Stato di residenza. Per i pensionati che, secondo la normativa locale, non sono tenuti alla dichiarazione fiscale, è sufficiente un’autocertificazione degli eventuali ulteriori redditi.
Gli Stati inclusi nell’elenco sono Australia, Austria, Belgio, Canada, Cipro, Città del Vaticano, Corea del Sud, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Turchia e Ungheria.
Per i residenti in Paesi non compresi nell’elenco, oltre alla certificazione, anche negativa, degli organismi previdenziali e assistenziali, va presentata un’autocertificazione degli eventuali ulteriori redditi percepiti. Le autocertificazioni vanno rese all’autorità consolare italiana o a un ente di patronato, che accertano l’identità del dichiarante.
Patronati e consolati verificano identità e documenti
Quando il pensionato consegna i modelli RedEst 2026, patronati e consolati devono svolgere controlli preliminari prima dell’invio telematico. L’attività non si limita alla ricezione del modulo, perché include anche la verifica della documentazione prodotta a supporto dei redditi dichiarati. Al momento della consegna, gli intermediari devono svolgere queste attività:
- accertano l’identità personale del dichiarante;
- raccolgono i modelli RedEst 2026 compilati e firmati;
- verificano la conformità tra documentazione presentata e dati indicati nei modelli;
- acquisiscono i dati attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’INPS.
RedEst 2025 riaperta per i redditi 2024
Con la stessa decorrenza del 25 maggio 2026, l’INPS ha riaperto la campagna RedEst 2025, relativa ai redditi percepiti nel 2024. La riapertura consente ai pensionati residenti all’estero che non hanno ancora inviato la dichiarazione di regolarizzare la propria posizione con la procedura telematica.
La campagna RedEst 2024, relativa ai redditi 2023, si è invece chiusa il 31 marzo 2026. Le dichiarazioni relative a quell’annualità ancora non acquisite devono essere trattate tramite ricostituzione reddituale, cioè con il riesame della prestazione sulla base dei redditi non comunicati nei termini.
Sospensione pensione senza dichiarazione RedEst
La mancata presentazione della dichiarazione RedEst può incidere sulle prestazioni collegate al reddito. L’INPS utilizza i dati reddituali per verificare la permanenza dei requisiti e, in assenza della comunicazione richiesta, può avviare la sospensione delle somme soggette a verifica e poi la revoca degli importi non spettanti.
Tra le prestazioni interessate rientrano, in base alla disciplina RED e RedEst, integrazione al minimo, maggiorazioni sociali, assegno sociale, trattamenti di famiglia, prestazioni di invalidità civile e quattordicesima. La comunicazione reddituale non riguarda tutti i pensionati all’estero e interessa solo chi percepisce trattamenti collegati a limiti reddituali.
Differenza tra RED in Italia e RedEst all’estero
Per i pensionati residenti in Italia, la comunicazione avviene con il Modello RED per le pensioni INPS legate al reddito, tramite i canali ordinari previsti dall’Istituto, dai CAF e dai patronati. Per i pensionati residenti fuori dall’Italia, invece, l’adempimento segue la procedura RedEst e coinvolge anche le autorità consolari. La differenza dipende dalla natura dei redditi e dalla documentazione richiesta nei diversi Paesi di residenza.