Il nuovo Fondo bilaterale per la filiera delle Telecomunicazioni diventa operativo e introduce una delle misure più rilevanti per la gestione degli esuberi nel settore: l’assegno straordinario di solidarietà, che consente l’uscita dal lavoro fino a cinque anni prima della maturazione del diritto alla pensione.
Il meccanismo è analogo all’isopensione prevista dalla legge 92/2012, ma specifico per la filiera TLC. La disciplina, attiva dal 1° gennaio 2024, è stata definita dal decreto interministeriale del 4 agosto 2023 e ulteriormente chiarita dall’INPS con la Circolare n. 144/2025.
Chi rientra nelle tutele del Fondo TLC
Il Fondo riguarda un perimetro ampio di aziende della filiera TLC: operatori di telefonia fissa e mobile, fornitori di servizi dati e contenuti digitali, imprese di assistenza clienti, realtà che sviluppano soluzioni tecnologiche per il networking e servizi digitali multimediali. L’adesione è automatica per tutte le imprese del settore che rientrano nell’articolo 26 del Dlgs 148/2015.
Si tratta di una misura flessibile che consente alle aziende di gestire esuberi strutturali preservando l’anzianità contributiva dei lavoratori.
Assegno straordinario e scivolo pensione
L’assegno straordinario accompagna i lavoratori in esubero verso la pensione anticipata o di vecchiaia, a condizione che maturino i requisiti entro i 60 mesi successivi alla cessazione. L’importo corrisponde alla pensione teorica maturata al momento dell’uscita, senza rivalutazione annuale e senza prestazioni aggiuntive come la quattordicesima.
Chi può accedervi
- Pensione anticipata: almeno 37 anni e 10 mesi di contributi (36 anni e 10 mesi per le donne).
- Pensione di vecchiaia: almeno 62 anni di età e 20 anni di contributi.
Sono validi anche i contributi esteri maturati in Paesi UE, SEE, Svizzera, Regno Unito e Stati con convenzioni bilaterali. Non possono accedervi i titolari di assegno ordinario di invalidità.
Accordo sindacale e costi per le imprese
L’accesso alla misura richiede un accordo aziendale con le organizzazioni sindacali, che individua i lavoratori interessati e ne raccoglie il consenso alla cessazione. Una volta firmato, il datore di lavoro invia l’accordo all’INPS e presenta la domanda tramite modulo “AP159”. Il costo è interamente a carico dell’azienda esodante, che deve finanziare:
- l’assegno mensile per tutto il periodo;
- la contribuzione correlata (figurativa) da versare tramite Inps.
Importo, durata e limiti della prestazione
La durata massima è di 60 mesi. L’assegno corrisponde alla pensione maturata alla data di uscita, calcolata applicando il coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore. Essendo una prestazione di sostegno e non una pensione:
- non si applica la perequazione annuale;
- non spettano mensilità aggiuntive legate al reddito;
- non è possibile rateizzare riscatti o ricongiunzioni, che vanno pagati prima dell’accesso.
L’assegno straordinario è cumulabile con redditi da lavoro subordinato e autonomo e soggetto a tassazione ordinaria.
Alla maturazione del requisito di vecchiaia o anticipata, l’incentivo all’esodo cessa ed il lavoratore dovrà presentare domanda di pensione: non c’è trasformazione automatica.
Contribuzione figurativa: come incide sulla pensione futura
Durante l’erogazione dell’assegno viene accreditata contribuzione figurativa utile sia al diritto sia alla misura della pensione:
- fino al raggiungimento dei 42 anni e 10 mesi (41 e 10 mesi per le donne) per accesso anticipato;
- fino ai 67 anni per la vecchiaia.
La finestra mobile di 3 mesi per la pensione anticipata è coperta dall’assegno, ma non dalla contribuzione figurativa. Il versamento della contribuzione figurativa avviene con l’aliquota prevista dal fondo di riferimento (generalmente 33% + eventuale 1% aggiuntivo).