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Fondo Telecomunicazioni, sbloccati 18 milioni per la cassa integrazione

di Anna Fabi

10 Agosto 2026 08:00

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Fondo TLC per telefonia, servizi digitali e call center, le risorse finanziano l'assegno di integrazione salariale per le domande giacenti.

Il Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle Telecomunicazioni ha incassato 18 milioni di euro di contributi dalle imprese del comparto, sbloccando finalmente i pagamenti per addetti a servizi e call center in cassa integrazione. Istituito con decreto 4 agosto 2023 (Lavoro ed Economia) in attuazione del Dlgs 148/2015, assicura infatti una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività per i dipendenti del settore, dai gestori telefonici ai call center.

In sintesi:

  • il Fondo riguarda le imprese di telefonia fissa e mobile, trasmissione dati, contenuti digitali e assistenza clienti (articolo 1 del decreto interministeriale 4 agosto 2023);
  • le risorse trasferite dal FIS finanziano l’assegno di integrazione salariale dell’articolo 30, comma 1-bis, del dlgs 148/2015 (decreto interministeriale 17 aprile 2026);
  • il contributo ordinario è dello 0,80% per le imprese escluse dalla cassa integrazione ordinaria e dello 0,45% per la generalità delle aziende della filiera (articolo 7);
  • l’onere a carico del Fondo non supera il 120% della contribuzione ordinaria versata dalla singola impresa, senza alcun limite nei primi tre anni di vita del Fondo (articolo 6, comma 7);
  • l’accesso all’assegno non richiede anzianità presso l’unità produttiva ed esclude i soli dirigenti (Circolare INPS 1° agosto 2024, n. 86).

Cassa integrazione per lavoratori di tutte le aziende TLC

Il Fondo, istituito presso l’INPS, vede coinvolte le seguenti sigle sindacali: Assotelecomunicazioni – Asstel, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni.

Nel suo ambito di applicazione rientrano le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, con licenze e autorizzazioni laddove previste, comprese le aziende di servizi di telefonia fissa e/o mobile e quelle che erogano servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali, anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc).

Nell’alveo del Fondo TLC trovano copertura anche le imprese che svolgono attività di assistenza e gestione clienti per aziende di telecomunicazione di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate alle telecomunicazioni e quelle che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali.

Dalla data di decorrenza del Fondo i datori di lavoro individuati dall’articolo 1 del decreto non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale, ferma la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.

Prestazioni riconosciute dal Fondo TLC

L’elenco dei beneficiari corrisponde all’articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo:

  • finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell’Unione europea;
  • prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
  • prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro;
  • prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto a quelle previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;
  • assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
  • assicurare, in via opzionale e nel rispetto della legislazione vigente, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.

Sulle prestazioni integrative delle lettere b) e c) l’articolo 6 fissa una soglia: il trattamento complessivo deve raggiungere l’80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati e utile al calcolo del TFR.

L’assegno straordinario di esodo nelle telecomunicazioni segue invece regole proprie, con un limite massimo di 60 mesi e un contributo interamente a carico dell’azienda.

A queste, si aggiunge l’assegno di integrazione salariale dell’articolo 5, comma 2, riservato alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 10 del dlgs 148/2015, cioè escluse dalla cassa integrazione ordinaria. Per quelle aziende la prestazione sostituisce il regime della CIGS, quello del Fondo di integrazione salariale e i rispettivi obblighi contributivi.

L’importo è pari a quello dell’integrazione salariale determinato ai sensi dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, entro i massimali aggiornati ogni anno dall’INPS, e per tutta la durata il Fondo versa la contribuzione correlata prevista dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Diciotto milioni dal FIS per pagare gli assegni

L’importo accreditato al Fondo TLC è di 18.060.039,79 euro ed è stato determinato dal decreto interministeriale 17 aprile 2026, integrativo del decreto istitutivo, previa certificazione dell’INPS. Si tratta della quota parte delle risorse che le imprese della filiera avevano versato al Fondo di integrazione salariale negli anni in cui il comparto vi era iscritto, non di uno stanziamento aggiuntivo a carico della finanza pubblica.

La catena normativa parte dall’articolo 8 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, che ha introdotto il comma 11-bis nell’articolo 26 del dlgs 148/2015 per i Fondi bilaterali costituiti dopo il 1° maggio 2023. L’articolo 2, comma 6, del decreto interministeriale 11 luglio 2025 ha poi stabilito che la quota da trasferire sia indicata in appositi decreti integrativi. Il calcolo tiene conto del patrimonio del FIS nell’anno precedente alla costituzione del Fondo di settore e del rapporto fra i contributi versati al FIS dalle imprese TLC e il totale dei contributi FIS dello stesso anno.

Le somme hanno una destinazione vincolata: finanziano l’assegno di integrazione salariale dell’articolo 30, comma 1-bis, riconosciuto ai datori di lavoro che prima della costituzione del Fondo bilaterale rientravano nel campo di applicazione del FIS. Il Comitato amministratore, con delibera n. 113 del 16 giugno 2026, ha stabilito che le domande già presentate e non ancora definite vengano esaminate secondo la data di presentazione, fino a esaurimento della disponibilità trasferita.

Esaurita quella somma, le ulteriori istanze e le domande relative alle prestazioni integrative dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria possono essere accolte soltanto entro i limiti delle risorse progressivamente disponibili, poiché l’articolo 1, comma 3, del decreto istitutivo vincola il Fondo al pareggio di bilancio e vieta l’erogazione in carenza di disponibilità.

L’INPS ha illustrato il trasferimento e le istruzioni contabili con il messaggio n. 2548/2026, segnalando alla stessa data una carenza temporanea di risorse sul Fondo.

Contributi al Fondo TLC, tutte le aliquote

Il finanziamento poggia su due aliquote ordinarie applicate a platee diverse, più un contributo addizionale a carico esclusivo del datore. La ripartizione è di due terzi a carico dell’impresa e un terzo a carico dei lavoratori, calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti a tempo indeterminato, apprendisti inclusi e dirigenti esclusi.

Contributo Misura
Ordinario, imprese fuori dal campo della cassa integrazione ordinaria 0,80% mensile dell’imponibile previdenziale, due terzi datore e un terzo lavoratori
Ordinario, generalità delle imprese della filiera 0,45% mensile dell’imponibile previdenziale, due terzi datore e un terzo lavoratori
Addizionale, a carico del solo datore di lavoro 1,5% sulla base imponibile individuata dall’articolo 7 secondo la prestazione richiesta
Prestazioni delle lettere d), e), f) contributo mensile straordinario pari al fabbisogno di copertura, a carico esclusivo del datore

Ai contributi si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, con l’esclusione di quelle relative agli sgravi contributivi, secondo il rinvio dell’articolo 33, comma 4, del dlgs 148/2015 e dell’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Domanda, accordo sindacale e termini

L’erogazione richiede istanza della società e preventivo espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Per le prestazioni delle lettere a), d), e) ed f) serve in aggiunta un accordo sindacale aziendale o di gruppo, sottoscritto con le rappresentanze aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria; le prestazioni della lettera d) richiedono anche accordi individuali.

Per l’assegno di integrazione salariale i termini sono quelli dell’articolo 30, comma 2, del dlgs 148/2015, richiamato dall’articolo 8, comma 4, del decreto istitutivo: la domanda va inoltrata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione eventualmente programmata e non oltre 15 giorni dal suo inizio effettivo.

Le istanze si presentano sulla piattaforma OMNIA Integrazioni Salariali dell’INPS, attiva per il comparto dal 28 marzo 2024 secondo il messaggio INPS n. 1274 del 27 marzo 2024, dal menu dedicato alla cassa integrazione e ai fondi di solidarietà.

Tetto 120% sulle prestazioni, 3 anni senza limite

L’articolo 6, comma 7, del decreto istitutivo lega quanto un’impresa può ottenere a quanto ha versato: l’onere a carico del Fondo per le prestazioni finanziate da contribuzione ordinaria non può superare il 120% della contribuzione dovuta dalla singola impresa fino al trimestre precedente l’inizio della prestazione, al netto di quanto già deliberato a suo favore.

Lo stesso comma introduce però una deroga di rilievo per le aziende che si affacciano ora al Fondo: nessun limite si applica alle prestazioni erogate nei primi tre anni di esistenza del Fondo, che eroga dal 2024. Finché la finestra transitoria è aperta, la prestazione autorizzabile dipende soltanto dalla capienza complessiva del Fondo e non dal montante contributivo della singola impresa.

Esempio di costo per un call center

Se consideriamo un call center con 50 dipendenti a tempo indeterminato, fuori dal campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria, con una retribuzione imponibile media di 1.900 euro mensili: il monte imponibile è di 95.000 euro al mese.

Il contributo ordinario dello 0,80% vale 760 euro al mese, di cui 506,67 a carico dell’azienda e 253,33 trattenuti ai lavoratori. Su dodici mesi si arriva a 9.120 euro complessivi, 6.080 dei quali gravano sull’impresa. Se l’azienda sospende a zero ore 10 addetti per tre mesi, le retribuzioni perse ammontano a 57.000 euro e il contributo addizionale dell’1,5% aggiunge 855 euro una tantum.

Un’impresa con questo profilo, dopo tre anni di contribuzione ordinaria, avrebbe versato circa 27.360 euro e si troverebbe un tetto teorico di 32.832 euro di prestazioni ottenibili. Finché il regime dell’articolo 6, comma 7, sospende quel tetto, il limite non opera, e la differenza fra presentare la domanda ora o più avanti si misura in decine di migliaia di euro di copertura potenziale.

Tutele per lavoratori TLC, compresi call center

Gli addetti dei call center e dell’assistenza clienti sono i destinatari naturali dell’assegno finanziato dai 18 milioni, perché lavorano quasi sempre in aziende escluse dalla cassa integrazione ordinaria e prive di alternative: senza il Fondo bilaterale, per loro non esisterebbe alcuna tutela del reddito durante una sospensione. È il segmento su cui incidono insieme l’automazione del customer care e la rotazione degli appalti, e nel giugno 2026 le organizzazioni sindacali hanno chiesto al tavolo di crisi proprio il finanziamento del Fondo di settore a sostegno del reddito nei cambi di appalto.

Le prestazioni spettano a tutti i lavoratori dipendenti delle imprese della filiera, compresi quelli con contratto a tempo determinato, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di qualunque tipologia contrattuale, con esclusione dei dirigenti, che il decreto istitutivo non contempla fra i beneficiari.

L’INPS ha inoltre chiarito con la circolare 1° agosto 2024, n. 86 che l’accesso all’assegno non richiede alcuna anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale il trattamento è richiesto: una differenza che conta nel comparto, dove i cambi di appalto spostano di frequente gli addetti fra commesse e sedi, e che allarga la platea rispetto al Fondo di integrazione salariale, il quale chiede trenta giorni.

L’iniziativa appartiene però all’azienda: l’articolo 8, comma 1, subordina ogni erogazione a una specifica istanza della società, e il singolo dipendente non dispone di un canale autonomo per attivare il Fondo. Il ruolo delle rappresentanze sindacali si esercita nella consultazione preventiva e, per le prestazioni delle lettere a), d), e) ed f), nell’accordo aziendale che ne condiziona l’accesso.

Sull’importo agiscono due basi di calcolo diverse. L’assegno di integrazione salariale è pari all’importo determinato ai sensi dell’articolo 3 del dlgs 148/2015, quindi all’80% della retribuzione persa entro i massimali che l’INPS aggiorna ogni anno, e su stipendi medio-alti il tetto comprime la copertura effettiva. Dove interviene la prestazione integrativa del Fondo, invece, l’articolo 6 impone che il trattamento complessivo raggiunga l’80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati e utile al calcolo del TFR, sulla media degli ultimi dodici mesi: una base contrattuale, non soggetta a massimale.

Poiché l’erogazione in carenza di disponibilità è vietata, una domanda corretta non assicura da sola l’autorizzazione, e nei periodi di capienza ridotta l’esito dipende dall’ordine cronologico di presentazione delle istanze aziendali.

Il pagamento avviene a conguaglio in busta paga oppure con accredito diretto dell’INPS, secondo la modalità indicata nel provvedimento di autorizzazione.

Sul piano previdenziale la copertura prosegue durante la sospensione. Per tutto il periodo di erogazione dell’assegno il Fondo versa alla gestione di iscrizione del lavoratore la contribuzione correlata prevista dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, utile per il diritto alla pensione, compresa quella anticipata, e per la determinazione del suo importo. Lo stesso meccanismo vale per le prestazioni aggiuntive erogate in caso di cessazione del rapporto.