Appalti: quando scatta la responsabilità solidale

di Anna Fabi

Pubblicato 8 Novembre 2019
Aggiornato 9 Novembre 2019 07:13

I chiarimenti della Corte di Cassazione in tema di responsabilità solidale negli appalti, che non si estende ai crediti di natura risarcitoria.

La responsabilità solidale negli appalti scatta solo con riferimento ai crediti retributivi e contributivi e non per quelli risarcitori. È il chiarimento fornito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 28517/2019.

Responsabilità solidale negli appalti

In particolare viene chiarito che il committente non è obbligato a risarcire i lavoratori nel caso di illegittima riduzione unilaterale dell’orario di lavoro da parte dell’appaltatore, in assenza di consenso scritto dei dipendenti: la responsabilità solidale del committente è limitata ai crediti retributivi e contributivi, e non può essere estesa ai crediti risarcitori, in quanto questi ultimi sono collegati al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale.

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Nella sentenza di primo grado Poste italiane era stata condannata al pagamento, quale appaltatore di servizi di pulizia, dei crediti maturati dalle lavoratrici nei confronti della propria datrice a titolo risarcitorio per illegittima unilaterale riduzione dell’orario lavorativo, quale responsabile ai sensi dell’art. 29, secondo comma I. 276/2003. La Corte territoriale riteneva applicabile il regime di responsabilità in oggetto anche alle pubbliche amministrazioni qualora operanti in qualità di committenti e non di datrici di lavoro: dovendosi interpretare la previsione di inapplicabilità del decreto legislativo 276/2003, a norma dell’art. 1, secondo comma d.1g. cit., “per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale”, alla stregua di endiadi coincidente con l’espressione “personale delle pubbliche amministrazioni”.

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Poste italiane ha quindi proposto ricorso in Cassazione che ha ribaltato la sentenza e ha confermato l’erronea estensione della responsabilità solidale della committente agli importi dovuti dal datore di lavoro per ore di lavoro convenute nei contratti di lavoro individuale e collettivo ma non prestate per unilaterale riduzione dell’orario lavorativo ed erronea estensione della responsabilità solidale della committente, prevista per i soli crediti di natura retributiva e contributiva, anche a quelli di natura risarcitoria, quali appunto quelli in oggetto.

In più la Corte aveva erroneamente compreso nella locuzione normativa “trattamenti retributivi“, contenuta nell’art. 29, secondo comma d.Ig. 276/2003, anche il credito risarcitorio, che invece per la Cassazione deve deve essere interpretata in maniera rigorosa. L’applicabilità del predetto regime di responsabilità deve essere esclusa per le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno.