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Mobilità in deroga 2026 ripristinata nelle aree di crisi industriale

di Teresa Barone

3 Marzo 2026 12:02

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La misura era rimasta fuori dalla Legge di Bilancio. Un emendamento al Milleproroghe, ora convertito in legge, la reintroduce per circa 10.000 lavoratori.

La mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa è concessa per tutto il 2026. Lo ha stabilito la Legge 26/2026, che ha convertito il decreto Milleproroghe. Il tutto, grazie ad un emendamento di Governo volto a colmare un vuoto normativo della Legge di Bilancio, che aveva lasciato fuori dalle tutele gli iscritti nelle liste regionali di mobilità. Una lacuna che, secondo il presidente della Commissione Lavoro della Camera Walter Rizzetto, rischiava di lasciare senza copertura circa 10.000 lavoratori su scala nazionale.

Mobilità in deroga “dimenticata” dalla Manovra 2026

La Manovra 2026 aveva rifinanziato la cassa integrazione straordinaria per le aree di crisi industriale complessa aumentando le risorse disponibili — dai 70 milioni del 2025 ai 100 milioni — ma con destinazione esclusiva alla CIGS. I lavoratori già usciti dal ciclo produttivo, in mobilità ordinaria o in deroga in scadenza, si trovavano così senza strumento di continuità. La CGIL aveva definito la scelta “incomprensibile e grave”, mentre la CISL aveva avvertito che si sarebbero creati vuoti di protezione per migliaia di persone senza reddito.

L’emendamento governativo al Milleproroghe ha quindi corretto la rotta modificando il comma 165, articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199: le risorse del Fondo per l’occupazione potranno ora essere utilizzate sia per la CIGS che per la mobilità in deroga, reintegrando nella platea dei beneficiari i disoccupati iscritti nelle liste regionali.

Beneficiari e requisiti 2026 del rinnovo nel Milleproroghe

Possono accedere alla mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa i lavoratori che soddisfano tutti i seguenti presupposti:

  • risultare disoccupati alla data di presentazione della domanda, con lo stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente;
  • aver perso l’occupazione presso un’unità produttiva ubicata in un’area riconosciuta come crisi industriale complessa ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 83/2012;
  • risultare già beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga alla data del 1° gennaio 2017, senza soluzione di continuità rispetto ai trattamenti successivamente concessi;
  • essere inseriti nel piano regionale di politiche attive approvato dal Ministero del Lavoro, condizione obbligatoria per l’erogazione della prestazione;
  • non avere diritto, in via prioritaria, ad altri ammortizzatori ordinari (NASpI, fondi di solidarietà).

Come funziona la procedura e come fare domanda

La procedura si articola su tre livelli.

  1. Le Regioni trasmettono al Ministero del Lavoro il piano regionale di politiche attive e l’elenco nominativo dei beneficiari, con codice fiscale, data di cessazione del trattamento precedente e periodo di prosecuzione richiesto.
  2. Il Ministero verifica la sussistenza dei requisiti e la sostenibilità finanziaria, comunicando poi l’esito alla Regione e per conoscenza all’INPS.
  3. La Regione può a quel punto autorizzare il trattamento, che l’INPS eroga entro il limite delle risorse disponibili per ciascun territorio.

Il lavoratore deve presentare domanda all’INPS entro 60 giorni dalla data di licenziamento, dalla scadenza del trattamento precedente o, se posteriore, dalla data del provvedimento regionale di concessione. I controlli automatizzati sulla mobilità, introdotti con il Messaggio INPS n. 3205/2025 garantiscono la coerenza tra i flussi regionali e ministeriali, riducendo i rischi di autorizzazioni errate.

Durata della mobilità in deroga e cause di decadenza

Il trattamento dura al massimo 12 mesi, prorogabili di ulteriori 12 per chi proviene da un precedente periodo di mobilità ordinaria o in deroga, purché non vi sia interruzione tra i trattamenti. La decadenza scatta se il beneficiario trova un nuovo impiego a qualsiasi titolo (anche part-time o a termine) oppure se interrompe la partecipazione alle misure di politica attiva previste dal piano regionale.