I debiti contributivi verso l’INPS si possono dilazionare fino a 60 rate mensili a partire dalle domande presentate dal 21 maggio 2026, data di pubblicazione della Circolare 60/2026 con le regole di passi. La rateazione si richiede esclusivamente dal Cassetto previdenziale e permette alle imprese in difficoltà di rientrare dal debito mantenendo la regolarità contributiva.
- Debiti INPS fino a 36 o 60 rate in base all’importo
- Quali debiti contributivi rientrano nella rateizzazione
- La domanda di dilazione online
- Istruttoria e avvio rate con DURC regolare
- Seconda dilazione per nuovi debiti o somme dovute
- Revoca e decadenza dalla rateazione
- Rideterminazione dei piani in corso entro il 20 giugno
Debiti INPS fino a 36 o 60 rate in base all’importo
La dilazione fino a 60 rate dei debiti INPS è stata istituita dal Collegato Lavoro (articolo 23 della legge 203/2024), disciplinata con apposito decreto interministeriale e resa operativa dal nuovo documento di prassi INPS, a fronte di una “dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria”.
La durata del piano dipende dall’importo del debito. Per quelli entro i 500mila euro la dilazione arriva a un massimo di 36 rate mensili, oltre quella soglia il piano può estendersi fino a 60 rate. In entrambi i casi serve un unico requisito, ossia una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, che l’Istituto verifica con un’istruttoria dedicata.
Cambia anche chi autorizza i piani. Le dilazioni fino a 36 rate sono decise dai direttori delle filiali territoriali; quelle fino a 60 rate sono di competenza dei direttori regionali e di coordinamento metropolitano. Quando il debito coinvolge più strutture territoriali, la competenza spetta a quella che gestisce il credito di importo maggiore.
Quali debiti contributivi rientrano nella rateizzazione
La rateizzazione riguarda i debiti contributivi non ancora affidati agli agenti della riscossione. Vi rientrano i contributi dovuti a titolo di omissione o di evasione e i relativi accessori di legge, accertati alla data di presentazione della domanda.
La dilazione copre l’intera esposizione debitoria verso le Gestioni INPS e riguarda quattro tipi di pendenze:
- il mancato o ritardato pagamento dei contributi dovuti mensilmente o periodicamente, rilevabili dalle denunce e dalle registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge;
- il mancato pagamento dei contributi connesso a denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non veritiere, oppure emerso da atti notificati d’ufficio o da verifiche ispettive;
- le comunicazioni di compliance notificate al contribuente;
- gli addebiti contributivi notificati dopo i controlli eseguiti d’ufficio dall’INPS.
La difficoltà può derivare anche da eventi contingenti ed eccezionali che incidono sugli obblighi contributivi correnti. L’INPS ammette, ad esempio, gli adempimenti annuali o infrannuali previsti dai contratti collettivi, le crisi aziendali con ricadute sociali ed economiche di particolare gravità, i casi di ristrutturazione o riconversione assistiti dalla cassa integrazione straordinaria, l’esecuzione di provvedimenti giudiziali e il mancato incasso di crediti verso soggetti pubblici o privati.
La situazione di temporanea difficoltà economica deve comunque essere comprovata dal mancato o ritardato pagamento dei contributi.
La domanda di dilazione online
La richiesta va inoltrata esclusivamente per via telematica, dal Cassetto previdenziale del contribuente. Può presentarla il debitore oppure un intermediario abilitato; chi non dispone ancora di un accesso deve registrarsi con SPID, CIE o CNS.
La domanda deve comprendere tutti i debiti contributivi maturati verso le Gestioni dell’Istituto, con il dettaglio dei singoli importi. Sono escluse soltanto le somme contestate in sede amministrativa o giudiziaria.
Con la domanda, il debitore riconosce in modo esplicito e incondizionato il proprio debito e rinuncia alle eccezioni che potrebbero metterne in discussione l’esistenza o la riscuotibilità. Se dopo la definizione della pratica emergono nuove somme dovute, vanno versate entro 30 giorni.
Istruttoria e avvio rate con DURC regolare
L’INPS chiude l’istruttoria e il procedimento di concessione entro 20 giorni di calendario dalla domanda, definendo il piano di ammortamento e la scadenza della prima rata. Il piano si attiva con il pagamento di quella prima rata, che vale come adesione formale del contribuente.
Sull’importo rateizzato si applicano gli interessi di dilazione, calcolati al tasso vigente alla data della domanda. Il versamento non può avvenire tramite compensazione con crediti fiscali.
Dal pagamento della prima rata il contribuente risulta in regola con i versamenti, condizione che incide sul rilascio del DURC e sull’accesso ad appalti e agevolazioni.
Seconda dilazione per nuovi debiti o somme dovute
Chi ha già un piano in corso, può ottenerne un secondo in casi circoscritti. La seconda dilazione copre i debiti sorti dopo la concessione del primo piano oppure la contribuzione corrente maturata dopo la presentazione della domanda ancora in lavorazione. Per accedervi, il contribuente deve dichiarare che la nuova dilazione favorisce il riequilibrio economico e finanziario della sua posizione.
L’Istituto non concede una seconda dilazione soltanto nei casi in cui, nei sei mesi precedenti, abbia adottato un provvedimento di revoca o quando risultino già due dilazioni in corso.
Revoca e decadenza dalla rateazione
Il mancato pagamento della prima rata comporta l’annullamento del piano e impedisce di presentare una nuova domanda di rateizzazione.
La rateizzazione viene revocata dopo tre rate non pagate anche non consecutivamente oppure quando trascorrono più di 30 giorni dalla scadenza dell’ultima. La revoca scatta anche se il contribuente smette di versare la contribuzione corrente, a meno che non la regolarizzi con una seconda dilazione.
La dilazione non estingue né modifica il debito originario e non esclude le sanzioni civili previste per l’omissione o l’evasione contributiva.
Rideterminazione dei piani in corso entro il 20 giugno
Le nuove regole valgono anche per le domande di rateizzazione presentate dal 12 gennaio 2025 e ancora aperte al 21 maggio 2026, quando risultano più favorevoli al contribuente. Chi rientra in questa platea può chiedere la rideterminazione del numero di rate del piano già concordato.
La richiesta va inoltrata entro 30 giorni dalla pubblicazione della Circolare n.60, quindi entro il 20 giugno 2026, sempre dal Cassetto previdenziale. Oltre quella data, il piano prosegue secondo le condizioni originarie.