Il buono pasto in formato elettronico o digitale è esente da imposte e contributi fino a dieci euro al giorno, contro i quattro euro del formato cartaceo. La distanza fra i due, che prima valeva quattro euro, è salita a sei euro con l’intervento della Legge di Bilancio 2026 sul solo formato elettronico, spostando la scelta del datore di lavoro in modo difficilmente reversibile.
In sintesi:
- la modifica è disposta dall’art. 1, comma 14, della L. 30 dicembre 2025, n. 199, che ha sostituito l’importo di otto euro con quello di dieci nell’art. 51, comma 2, lettera c), del TUIR;
- la nuova soglia si applica alle erogazioni dal 1° gennaio 2026;
- il limite dei buoni cartacei è fermo a quattro euro dalla Legge di Bilancio 2020;
- la parte eccedente la soglia concorre al reddito di lavoro dipendente ed è assoggettata a IRPEF e contributi.
Soglie di esenzione dei buoni pasto
Il valore del buono non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente entro un limite giornaliero che dipende dal formato di erogazione.
| Formato | Soglia giornaliera esente |
|---|---|
| Elettronico o digitale | 10 euro |
| Cartaceo | 4 euro |
L’esenzione opera sul valore facciale del buono e per singola giornata, quindi un ticket elettronico da dodici euro è esente per dieci e imponibile per due. L’innalzamento riguarda l’importo erogabile senza prelievo e non impone alcun adeguamento automatico del valore facciale, che il datore di lavoro continua a fissare liberamente.
Quanto vale il plafond annuo per dipendente
Poiché il buono matura sulle giornate di lavoro effettivo, il valore esente su base annua dipende dal calendario di presenza del singolo lavoratore.
| Giornate lavorate in un anno | Plafond esente con il formato elettronico |
|---|---|
| 200 | 2.000 euro |
| 220 | 2.200 euro |
| 250 | 2.500 euro |
Su 220 giornate il plafond esente del formato elettronico arriva a 2.200 euro contro gli 880 euro del cartaceo: 1.320 euro di differenza per dipendente, che su un organico di venti persone valgono oltre ventiseimila euro di valore erogabile senza imposte né contributi.
Effetti su aziende e lavoratori
Per l’azienda il costo dei buoni erogati a dipendenti e collaboratori è integralmente deducibile dal reddito d’impresa e non concorre alla base contributiva, quindi l’innalzamento della soglia amplia il valore riconoscibile senza alcun aggravio fiscale o previdenziale. Per il lavoratore il beneficio si traduce in maggiore potere d’acquisto netto, che il buono non alimenta però TFR, tredicesima e montante contributivo.
La scelta fra cartaceo ed elettronico assume di conseguenza un rilievo strategico nelle politiche di welfare aziendale, insieme ai costi di gestione, alla tracciabilità delle spese e alle condizioni praticate dalla società emittente dopo l’introduzione del tetto alle commissioni sui buoni pasto.
Quello che la Legge di Bilancio non ha modificato
L’intervento riguarda soltanto la soglia del formato elettronico. Sono confermate senza variazioni le regole su maturazione, beneficiari, cumulabilità fino a otto buoni per singola spesa, divieto di conversione in denaro e di cessione a terzi, che il D.M. 7 giugno 2017, n. 122 fissa per qualunque emittente e formato.
Sono confermate anche le condizioni che regolano il diritto al buono per part time, collaboratori e lavoratori in smart working, trattate nell’approfondimento su a chi spettano i buoni pasto.