Fondo Perseo Sirio, la pensione complementare per PA e Sanità

di Teresa Barone

10 Luglio 2026 07:01

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Fondo Perseo Sirio per la previdenza complementare dei lavoratori della Pubblica Amministrazione: adesione, vantaggi e costi.

Il Fondo Perseo Sirio è il fondo pensione complementare dei lavoratori di Pubblica Amministrazione e Sanità, previsto dal contratto di lavoro. Rientra tra gli strumenti di previdenza complementare, il secondo pilastro che affianca la pensione pubblica obbligatoria e aiuta il dipendente a costruire una tutela pensionistica integrativa per il futuro.

In sintesi:

  • possono aderire dipendenti e dirigenti di PA e Sanità, in forma volontaria o tramite adesione automatica;
  • la contribuzione minima è dell’1% a carico del lavoratore, cui si aggiunge l’1% del datore di lavoro oltre al TFR;
  • la deduzione fiscale dei contributi sale a 5.300 euro annui dal 2026, per effetto dell’articolo 1, comma 201, della legge n. 199/2025;
  • la prestazione può essere erogata in capitale fino al 60% del montante, con la parte restante in rendita;
  • i costi diretti sono contenuti e azzerati per i familiari fiscalmente a carico.

Destinatari e requisiti di adesione al Fondo Perseo Sirio

Nato nel 2014 dalla fusione di Perseo e Sirio, il Fondo è destinato ai dipendenti pubblici di Ministeri, Regioni, Autonomie Locali, Sanità, Enti pubblici non economici, ENAC, CNEL, Università e Centri di ricerca, Agenzie fiscali e area dirigenziale della Presidenza del Consiglio, insieme ai dirigenti e ai Segretari comunali e provinciali.

Sul fronte pubblico l’adesione riguarda i lavoratori con i seguenti rapporti di lavoro:

  • contratto a tempo indeterminato, anche part-time;
  • contratto a tempo determinato e altre forme flessibili di durata pari o superiore a tre mesi, purché la sottoscrizione avvenga almeno tre mesi prima della scadenza;
  • incarichi dirigenziali e figure richiamate negli accordi istitutivi del Fondo.

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Possono iscriversi anche alcuni lavoratori privati collegati agli accordi istitutivi:

  • dipendenti delle organizzazioni sindacali firmatarie e di UNIONCAMERE;
  • dipendenti delle Pubbliche Assistenze ANPAS e di case di cura e case di riposo private già aderenti;
  • dipendenti di Sport e Salute e delle Federazioni sportive nazionali;
  • dipendenti dei consorzi e degli enti per lo sviluppo industriale aderenti a FICEI;
  • dipendenti di enti e organizzazioni regionali e interregionali, di ANCI e CINSEDO, delle strutture ospedaliere gestite da enti religiosi, dei servizi esternalizzati e delle imprese del privato e del privato sociale che erogano servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi.

Con il calcolo della pensione di PMI.it si stima invece l’assegno pubblico atteso e il divario che la previdenza complementare aiuta a ridurre.

Contribuzione e accantonamento del TFR

La pensione complementare si costruisce con la contribuzione del lavoratore, quella del datore di lavoro e l’accantonamento del TFR, secondo i principi della contribuzione definita e della capitalizzazione individuale. Per i dipendenti pubblici le quote di TFR sono accantonate in forma figurativa presso l’INPS Gestione Dipendenti Pubblici durante il servizio e trasferite al Fondo alla cessazione del rapporto.

Le percentuali versate a cadenza mensile sono le seguenti:

  • 1% a carico del lavoratore, come contribuzione minima per ottenere il contributo del datore;
  • 1% a carico del datore di lavoro;
  • 28,94% del TFR maturato dall’adesione per i dipendenti pubblici già in servizio al 31 dicembre 2000;
  • 100% del TFR maturato dall’adesione per gli assunti dopo il 31 dicembre 2000;
  • un incentivo dell’1,50% della retribuzione utile ai fini TFS per chi era già in servizio al 31 dicembre 2000 e trasforma l’Indennità Premio di Servizio in TFR.

La misura del contributo a proprio carico può essere variata una volta l’anno. La quota figurativa di TFR viene rivalutata e segue il rendimento del comparto scelto dall’aderente, con il criterio del multicomparto.

Comparti di investimento e rendimenti della posizione

Le somme versate confluiscono nel conto individuale e sono investite nei comparti del Fondo, differenziati per rischio e composizione tra obbligazioni e azioni, dal Garantito, orientato alla protezione del capitale, alle linee bilanciate con quota azionaria crescente. Un profilo Lifecycle riduce il rischio con l’avvicinarsi della pensione.

Il rendimento della posizione dipende dalla linea scelta, e lo stesso criterio si applica alla rivalutazione della quota figurativa di TFR. La COVIP vigila sul Fondo e sul mercato della previdenza complementare.

Costi del Fondo Perseo Sirio

Perseo Sirio è un’associazione senza scopo di lucro e applica costi contenuti. Le spese dirette comprendono una quota di iscrizione una tantum e una quota associativa annua, ridotta per gli aderenti contrattuali e azzerata per i familiari fiscalmente a carico.

I costi indiretti di gestione finanziaria sono prelevati dal patrimonio di ciascun comparto e misurati dall’Indicatore sintetico dei costi, l’ISC calcolato con la metodologia COVIP e riportato nella Scheda dei costi del Fondo.

Fiscalità dei contributi e delle prestazioni

I contributi versati al Fondo sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a 5.300 euro annui dal 2026, per effetto della legge n. 199/2025. Il TFR conferito e l’incentivo dell’1,50% non rientrano nel limite di deducibilità.

I rendimenti della gestione sono tassati con aliquota del 20%, ridotta al 12,50% sulla quota investita in titoli di Stato ed equiparati. La prestazione finale sconta un’imposta sostitutiva del 15%, che scende dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a un minimo del 9%.

Prestazioni durante e dopo il rapporto di lavoro

Nella fase di accumulo l’iscritto può chiedere l’anticipazione di parte della posizione: in ogni momento per spese sanitarie di particolare gravità, e dopo otto anni di iscrizione per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa o per congedi e formazione.

Chi ha cessato l’attività e si avvicina alla pensione può accedere alla RITA, la rendita integrativa temporanea anticipata, con almeno venti anni di contributi nel regime obbligatorio, cinque anni di iscrizione alla complementare e un anticipo fino a cinque anni rispetto alla pensione di vecchiaia. È previsto anche il riscatto della posizione in caso di perdita dei requisiti di partecipazione.

Al pensionamento la prestazione può essere erogata in capitale fino al 60% del montante, con la parte restante in rendita, secondo il limite elevato dalla legge di bilancio 2026. In alternativa alla rendita vitalizia è disponibile la rendita a durata definita, per un numero di anni pari alla vita attesa residua.

Adesione al Fondo Perseo Sirio

Il lavoratore aderisce compilando il modulo di adesione e consegnandolo all’amministrazione di riferimento, che lo inoltra al Fondo. Per i dipendenti pubblici assunti dal 2 gennaio 2019 opera l’iscrizione tacita indicata dall’INPS con il messaggio n. 2553/2022: entro sei mesi dall’assunzione il lavoratore può manifestare una diversa volontà, in mancanza è iscritto d’ufficio con facoltà di recesso nei trenta giorni successivi.

Per i dipendenti ancora in regime di trattamento di fine servizio (TFS)  l’adesione richiede l’opzione al TFR, con termine prorogato 2030.

Recesso, trasferimento e sospensione della contribuzione

Oltre al diritto di recesso entro trenta giorni dall’adesione, non è possibile recedere dall’iscrizione finché sussistono i requisiti di partecipazione. Trascorsi due anni di partecipazione l’iscritto può trasferire la posizione a un’altra forma pensionistica complementare, oppure sospendere la contribuzione nei casi previsti.