Dal 1° luglio 2026 scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti del settore privato: con le direttive COVIP del 19 giugno il meccanismo diventa operativo e il TFR maturando va al fondo pensione salvo rinuncia entro 60 giorni. È l’ultimo tassello di un riassetto del 2026 che ridisegna fondi pensione e TFR su adesione, deducibilità, prestazioni e governance. Il grosso delle novità era già arrivato a gennaio con la Legge di Bilancio 2026, che ha rafforzato il secondo pilastro e facilitato la portabilità dei fondi pensione, e poi con il Decreto Lavoro convertito in legge a giugno, che ha ritoccato la quota in capitale e la governance dei fondi.
Ecco in breve le novità in vigore dal 2026:
- la deducibilità dei contributi sale a 5.300 euro dal periodo d’imposta 2026;
- i neoassunti dal 1° luglio 2026 del settore privato sono iscritti in automatico a un fondo pensione, con 60 giorni per rinunciare;
- la quota del montante erogabile in capitale al pensionamento torna al 50% dopo il Decreto Lavoro;
- la portabilità del contributo datoriale verso fondi aperti e PIP decorre dal 31 ottobre 2026;
- la governance dei fondi negoziali e preesistenti cambia dal prossimo rinnovo degli organi.
Previdenza complementare nella Manovra 2026
La Manovra 2026 ha introdotto misure come l’incremento della deducibilità fiscale per i versamenti alla pensione integrativa, che sale a 5.300 euro. A questo si aggiungono le nuove modalità per la destinazione del TFR dei neoassunti. Il TFR maturando è destinato al fondo pensione salvo che il lavoratore esprima la propria volontà contraria entro 60 giorni dalla comunicazione. Questo meccanismo si affianca all’ampliamento della platea di aziende obbligate a versare gli accantonamenti al Fondo di Tesoreria INPS.
Introdotta anche una nuova alternativa che rende più interessante alimentare una pensione integrativa: la rendita a durata definita, affiancata dai prelievi liberamente determinabili e dall’erogazione frazionata del montante per almeno cinque anni. Per orientarsi tra strumenti e opzioni è disponibile anche il portale ministeriale sulla previdenza complementare.
Adesione automatica dei neoassunti e direttive COVIP
La misura della Manovra che cambia il paradigma è l’adesione automatica dei lavoratori di prima assunzione del settore privato, prevista dall’art. 1, commi 204-205, della legge 199/2025 e in vigore dal 1° luglio 2026. Con le direttive COVIP del 19 giugno 2026, che sostituiscono quelle del 2008, il meccanismo è diventato operativo: l’iscrizione scatta dalla data di assunzione e il TFR maturando è destinato al fondo salvo rinuncia del lavoratore entro 60 giorni, con efficacia retroattiva.
Restano esclusi i lavoratori domestici, i dipendenti pubblici e i contratti a tempo determinato inferiori a 60 giorni. In assenza di accordi collettivi il TFR confluisce nel fondo residuale Cometa, mentre chi entra in automatico non è più indirizzato al solo comparto garantito ma a percorsi di investimento legati all’età. La COVIP, nella sua lettura della riforma, indica l’automatismo come leva per ampliare la platea degli iscritti.
Nuova portabilità dei fondi pensione
Una delle misure più rilevanti del capitolo previdenziale in Manovra 2026 riguarda la portabilità dei fondi pensione. Il comma 201 elimina il vincolo che rimandava agli accordi collettivi la scelta sul conferimento del TFR e della quota a carico dell’azienda dopo i primi due anni di versamento al fondo di categoria. Decorsi due anni, il lavoratore può trasferire la posizione verso un fondo aperto o un PIP mantenendo il diritto al contributo datoriale.
L’avvio della nuova disciplina, inizialmente fissato al 1° luglio 2026, è stato rinviato al 31 ottobre 2026 dalla conversione del Decreto PNRR. Per il quadro del TFR tra azienda, INPS e fondo restano utili la guida al calcolo del TFR e il prospetto delle prestazioni per leggere costi e rendimenti della propria posizione.
Quota in capitale e governance dopo il Decreto Lavoro
Sulle prestazioni interviene il Decreto Lavoro convertito a giugno 2026. La quota del montante erogabile in capitale al pensionamento, che la Legge di Bilancio aveva portato al 60%, torna al 50%, e l’erogazione frazionata è rinviata al 31 ottobre. Cambia anche la governance dei fondi negoziali e preesistenti: dal prossimo rinnovo gli organi di amministrazione e controllo durano cinque esercizi e gli incarichi non sono rinnovabili per più di due mandati consecutivi.