La rendita derivante da forme di previdenza complementare va inserita nella dichiarazione dei redditi?
No, la rendita da previdenza complementare non va inserita nella dichiarazione dei redditi perchè è tassata dal fondo con ritenuta alla fonte a titolo d’imposta definitiva, perciò non rileva ai fini del reddito complessivo imponibile IRPEF nel 730. In dichiarazione entra solo la fase di accumulo, quando i contributi versati si deducono, mentre poi la rendita in erogazione rimane fuori essendo stata già tassata. Va invece indicata nell’ISEE.
Rendita tassata alla fonte dal fondo pensione
Il fondo pensione trattiene l’imposta prima di accreditare la rendita, liquidata già al netto. Dunque, trattandosi di una ritenuta a titolo d’imposta definitiva (con aliquota dal 15% al 9%), tale somma non va dichiarata di nuovo tra quelli imponibili IRPEF nel modello 730. Ne trova indicazione sia sui fogli informativi del fondo pensione (è un obbligo imposto dall’autorità di vigilanza COVIP) sia nelle istruzioni di compilazione della dichiarazione dei redditi, che escludono le somme soggette a ritenuta alla fonte.
Nel 730 solo i contributi deducibili
Di contro, i contributi alla previdenza complementare possono essere inseriti nel modello perchè si deducono dal reddito, fino a 5.164,57 euro l’anno fino all’anno d’imposta corrente e fino a 5.300 euro con effetto dal 2027. Si indicano nel quadro E del 730 seguendo le regole di deduzione dei contributi alla pensione integrativa.
La pensione integrativa va indicata nell’ISEE
Sebbene resti fuori dalla dichiarazione dei redditi, la rendita rileva però ai fini dell’ISEE: le istruzioni INPS alla DSU chiedono di riportarla nel quadro FC8, per la parte di prestazione maturata dal 2007. Le prestazioni erogate in capitale, invece, non vanno indicate. La rendita conta quindi per il reddito di riferimento dell’ISEE pur senza subire una seconda imposta. Per eventuali controlli le basta conservare la certificazione annuale del fondo.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz