Se attivo la rendita a durata definita solo a una parte del montante complessivo del fondo pensione (come succede per la RITA), posso continuare a versare contributi deducibili?
No, i due strumenti non sono equivalenti e la rendita a durata definita non consente quello che lei ottiene con la RITA. Chiederla avvia la fase in cui il fondo restituisce il capitale maturato: la posizione lascia la fase di accumulo, e sul montante non sono più ammessi versamenti deducibili. La RITA è l’unico canale che tiene insieme l’uso di una sola parte della posizione e la prosecuzione della contribuzione, riservato però a chi è vicino alla pensione e possiede i requisiti richiesti.
La RITA anticipa la pensione, la rendita a durata definita la accompagna
La differenza nasce dalla natura dei due istituti. La RITA è una prestazione anticipata, un ponte che porta il lavoratore fino alla pensione di vecchiaia: introdotta dall’art. 1, comma 168, della legge n. 205/2017 e disciplinata dall’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 252/2005, opera ancora nell’orbita della fase di accumulo. La rendita a durata definita è invece una delle nuove modalità di erogazione della prestazione in vigore dal 1° luglio 2026, introdotte dalla legge n. 199/2025 sullo stesso art. 11 del D.Lgs. n. 252/2005 e attuate dalla deliberazione COVIP del 25 giugno 2026: è una prestazione pensionistica vera e propria, che scatta al pensionamento e chiude la fase di versamento.
Versamenti deducibili con RITA parziale, esclusi con rendita a durata definita
Con la RITA parziale la contribuzione prosegue: la COVIP, nella circolare n. 4209 del 17 settembre 2020, ha confermato che durante l’erogazione l’iscritto può ancora effettuare versamenti, che alimentano il montante non destinato alla rendita e sono deducibili fino a 5.300 euro l’anno. Con la rendita a durata definita questa via non esiste: la deliberazione COVIP del 25 giugno 2026 esclude, per chi ha avviato una delle nuove prestazioni, le prerogative della fase di accumulo, e con esse i versamenti deducibili sul residuo.
Lo stesso limite vale per i prelievi liberi, l’altra prestazione flessibile della riforma: anche in quel caso la deduzione appartiene alla fase di accumulo e non alla fase in cui il capitale è messo in pagamento.
Il montante si divide tra capitale e prestazione periodica
Qui serve una precisazione, perché la sua domanda presuppone un frazionamento che la norma ammette solo in parte. Al pensionamento il montante può essere diviso tra una quota in capitale, fino al 50% (soglia riportata a questo livello dall’art. 16-ter della legge n. 112/2026, dopo l’innalzamento al 60% previsto dalla manovra), e la parte rimanente destinata a una sola prestazione periodica, che può essere la rendita a durata definita. Le forme periodiche non si combinano tra loro, e non è prevista la facoltà di tenere una parte della posizione in erogazione e un’altra ancora in accumulo con nuovi versamenti: quel meccanismo appartiene solo alla RITA.
Requisiti RITA per unire prelievo parziale e versamenti
Se il suo obiettivo è usare una parte del montante e continuare a versare deducendo, l’unica via è la RITA, praticabile solo con i requisiti richiesti alla data della domanda. La COVIP li organizza in due percorsi alternativi.
Il primo percorso, per chi cessa il lavoro a ridosso della pensione, richiede:
- il raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia entro i cinque anni successivi alla cessazione dell’attività;
- almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori;
- almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare.
Il secondo percorso, per chi è senza lavoro da tempo, richiede:
- una inoccupazione superiore a ventiquattro mesi;
- il raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia entro i dieci anni successivi;
- almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare.
La soglia dei cinque anni di partecipazione scende a tre per chi sposta la residenza in un altro Stato dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 252/2005 come modificato dal D.Lgs. n. 88/2018 di recepimento della direttiva 2014/50/UE. Fuori dai due percorsi RITA, con la rendita a durata definita il prelievo di una parte e la prosecuzione dei versamenti deducibili non possono coesistere.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz