Più tempo per i dipendenti pubblici in regime TFS che vogliono aderire ai fondi pensione negoziali. L’Ipotesi di CCNQ firmata in ARAN il 16 giugno 2026 proroga al 31 dicembre 2030 il termine per esercitare l’opzione al TFR, condizione necessaria per destinare i nuovi accantonamenti alla previdenza complementare di categoria. Gli effetti decorrono dal 1° gennaio 2026, così da coprire anche i mesi successivi alla scadenza precedente del 31 dicembre 2025, mentre l’efficacia definitiva arriverà dopo la certificazione di compatibilità e i pareri prescritti.
In sintesi:
- l’Ipotesi di CCNQ ARAN proroga al 31 dicembre 2030 l’opzione TFR per i lavoratori di comparti e aree in regime TFS, ai fini dell’adesione ai fondi pensione negoziali;
- gli effetti decorrono dal 1° gennaio 2026 con efficacia dell’accordo legata alla sottoscrizione finale, dopo certificazione della compatibilità e acquisizione dei pareri previsti.
Differenza tra TFS e TFR nel pubblico impiego
La distinzione tra TFS e TFR dei dipendenti pubblici incide sia sulla liquidazione sia sulla possibilità di aderire ai fondi negoziali. L’Accordo Quadro Nazionale del 29 luglio 1999 stabilisce che l’opzione per l’iscrizione ai fondi pensione presuppone l’applicazione della disciplina del TFR prevista dall’art. 2120 del Codice civile.
Dalla data dell’opzione, le nuove quote vengono calcolate secondo le regole del TFR. La quota di trattamento di fine servizio maturata fino a quel momento viene computata secondo la disciplina precedente e liquidata al momento della cessazione del rapporto secondo i tempi di pagamento del TFS e TFR dei dipendenti pubblici.
Opzione TFR fino al 2030 nella PA
Nel pubblico impiego, per chi ricade nel regime del TFS, l’adesione al fondo pensione negoziale richiede l’opzione per il TFR. Significa modificare il regime della liquidazione futura per consentire il finanziamento della posizione complementare.
L’accordo interviene sull’art. 2, comma 3, dell’Accordo Quadro Nazionale del 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare per i dipendenti pubblici. Il termine precedente era fissato al 31 dicembre 2025. L’intesa sulla proroga al 31 dicembre 2030 consente ai dipendenti PA ancora in TFS di esercitare l’opzione per il TFR e aderire ai fondi pensione di categoria.
Senza una nuova intesa, i dipendenti pubblici ancora in regime di trattamento di fine servizio avrebbero perso la finestra contrattuale per trasformare la propria posizione in TFR ai fini dell’adesione alla previdenza complementare negoziale.
Da regime TFS a TFR per il fondo pensione
La proroga riguarda i dipendenti pubblici in regime TFS, ossia il personale assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e ancora assoggettato al vecchio trattamento di fine servizio. Senza trasformazione del trattamento, non possono alimentare il fondo negoziale con i flussi previsti dalla disciplina contrattuale. Chi è già in regime TFR, invece, non ha necessità di esercitare questa opzione per aderire alla previdenza complementare.
La scelta tra regime TFS e IFR incide sulla costruzione della posizione complementare e sulla disciplina dei nuovi accantonamenti. Prima di esercitare l’opzione TFS-TFR, quindi, il lavoratore dovrebbe valutare anzianità di servizio, quota già maturata, fondo di categoria applicabile, contributo a proprio carico, contributo datoriale e orizzonte temporale fino alla pensione.
Effetti dal 1° gennaio 2026
Gli effetti dell’accordo decorrono dal 1° gennaio 2026, in modo da permettere l’opzione e l’iscrizione ai fondi pensione anche nel periodo compreso tra la vecchia scadenza del 31 dicembre 2025 e la futura efficacia del contratto definitivo.
ARAN precisa che l’accordo avrà efficacia dopo la sottoscrizione definitiva, una volta conclusa positivamente la fase di certificazione della compatibilità e dopo l’acquisizione dei pareri prescritti. La firma del 16 giugno 2026 è quindi l’ipotesi contrattuale che riapre la finestra, con effetti retroattivi indicati nel testo.
Riforma previdenza complementare
La proroga ARAN si inserisce nel più ampio riassetto della previdenza complementare, che nel 2026 coinvolge adesioni, portabilità, deducibilità e prestazioni. Per orientarsi tra regole, strumenti e novità, c’è anche il nuovo Portale Previdenza Complementare per lavoratori, datori di lavoro e operatori.
Neoassunti PA con silenzio assenso nei fondi pensione
Per i neoassunti nel pubblico impiego, l’adesione ai fondi pensione di categoria segue regole diverse, fondate anche sul silenzio-assenso. Il comma 157 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha affidato alle parti istitutive dei fondi la regolazione delle modalità di espressione della volontà di adesione, compreso il meccanismo tacito e il diritto di recesso.
Per Fondo Perseo Sirio, l’accordo ARAN del 16 settembre 2021 prevede ad esempio che il lavoratore assunto dopo il 1° gennaio 2019 riceva l’informativa al momento dell’assunzione e abbia sei mesi per aderire o comunicare il diniego. Se non esprime alcuna scelta, l’iscrizione avviene automaticamente, con successiva comunicazione del fondo e trenta giorni per recedere.
Per il Fondo Espero, destinato a scuola e AFAM, l’accordo definitivo ARAN del 16 novembre 2023 prevede un termine di nove mesi dopo l’informativa. Alla scadenza, in assenza di adesione espressa o diniego, il lavoratore viene iscritto al fondo e riceve una seconda comunicazione, dalla quale decorre un ulteriore mese per esercitare il recesso.