Assegno Unico anche ai figli maggiorenni non conviventi

di Teresa Barone

9 Marzo 2022 10:00

È possibile ottenere l’Assegno unico anche in presenza di figli maggiorenni non conviventi: l’INPS chiarisce i diversi requisiti di reddito ai fini IRPEF.

L’Assegno Unico Universale viene concesso a chi esercita la responsabilità genitoriale per i figli a carico, indipendentemente dalla condizione lavorativa di questi ultimi. Il beneficio, infatti, spetta sia per ogni figlio minorenne a carico sia per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età.

È l’INPS a chiarire la disciplina che regola la concessione dell’assegno in presenza di figli maggiorenti non conviventi con i genitori, specificando che fanno comunque parte del nucleo familiare dei genitori i figli maggiorenni di età inferiore a 26 anni, a carico ai fini IRPEF dei genitori, non coniugati e senza figli.

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Sono quindi previsti due scenari possibili:

  • figli maggiorenni conviventi con i genitori e quindi rientranti nel nucleo ISEE: i requisiti richiesti per la concessione dell’assegno unico riguardano la condizione di studente o lavoratore con reddito inferiore a 8mila euro, la disoccupazione o lo svolgimento del servizio civile universale;
  • figli maggiorenni non conviventi con i genitori e non rientranti nel nucleo ISEE: viene richiesto che siano a carico IRPEF dei genitori, con un reddito non superiore a 4mila euro.

Più in generale, si considerano fiscalmente a carico i familiari che percepiscono un reddito complessivo annuo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840,51 euro, limite elevato a 4.000 euro per figli di età non superiore a 24 anni (articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26).

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Domanda di Assegno Unico per figli maggiorenni

Salvo quanto previsto per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza (che ricevono la prestazione direttamente sulla RdC Card, calcolata in automatico), la domanda di Assegno Unico può essere presentata da uno dei genitori esercente la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, o anche dal figlio maggiorenne per sé stesso.

I figli maggiorenni fino a 21 anni non copiuti possono dunque presentare la domanda di assegno unico e universale in sostituzione dei loro genitori (o direttamente in caso siano orfani di entrambi i genitori), richiedendo l’accredito integrale della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili (in questo caso, senza il limite dei 21 anni).