Prestiti agevolati al Terzo Settore dal Fondo di Garanzia

di Barbara Weisz

1 Ottobre 2026 12:03

logo PMI+ logo PMI+
Fondo di Garanzia per il Terzo Settore dal 21 settembre 2026: copertura gratuita e all'80% anche sulla liquidità. Esempio di calcolo si un prestito da 50mila euro

Mediocredito Centrale, che gestisce il Fondo di Garanzia PMI per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha avviato la sezione specialeper gli Enti del Terzo Settore. Finora la legge ammetteva alla garanzia soltanto quelli iscritti anche al Registro delle Imprese (cioè quelli che svolgono un’attività economica) e subordinava l’accesso di tutti gli altri a una sezione dedicata che non era ancora partita. Durante la pandemia l’accesso dera stato concesso in via straordinaria mentre adesso la sezione dispone finalmente di risorse dedicate.

Associazioni, fondazioni e organizzazioni di volontariato iscritte al RUNTS anche se prive di iscrizione alla Camera di Commercio possono dunque chiedere alla banca un finanziamento assistito dalla garanzia pubblica senza pagarne il costo. La stessa possibilità spetta agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Sulla quota coperta dal Fondo, la banca che era il prestito non può pretendere ipoteche, polizze o fideiussioni bancarie e la copertura pubblica è la stessa delle linee di credito a scopo liquidità o investimenti.

In sintesi:

  • la sezione speciale Terzo Settore presso il Fondo di Garanzia PMI è attiva dal 21 settembre 2026, con dotazione di 10 milioni di euro stanziati dall’art. 5, comma 7, del DL n. 95/2025;
  • garanzia diretta e riassicurazione coprono l’80% di ciascuna operazione fino a 60mila euro, senza modello di valutazione (circolare Mediocredito Centrale n. 6/2026 del 21 settembre 2026);
  • i premi di garanzia sono a carico della sezione speciale e ogni ente può ottenere la garanzia su più operazioni (Ministero del Lavoro, comunicato del 22 settembre 2026);
  • l’art. 15-bis, comma 1, del DL n. 145/2023, che consente l’accesso a questi enti, si applica fino al 31 dicembre 2026 per effetto dell’art. 14, comma 1, del DL n. 200/2025.

ETS ammessi al Fondo di Garanzia PMI

La garanzia della sezione speciale spetta agli enti iscritti al RUNTS (disciplinato dall’art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017) e non iscritti al REA, nonché agli enti religiosi civilmente riconosciuti non iscritti né al RUNTS né al REA REA (Repertorio economico amministrativo) tenuto presso il Registro delle imprese, che raccoglie i dati degli enti che esercitano anche un’attività economica.

La novità riguarda gli enti che non figurano nel REA. Per gli ETS presenti nel REA, invece, l’accesso al Fondo era già previsto dal 1° gennaio 2024 (alle condizioni ordinarie) dal primo periodo dell’art. 15-bis, comma 1, lett. d), del DL n. 145/2023. Per gli altri e per gli enti religiosi, la stessa norma subordinava la garanzia a una sezione speciale, avviata il 21 settembre 2026: fino a tale data associazioni, fondazioni e organizzazioni di volontariato senza iscrizione camerale erano escluse dal Fondo.

Per gli enti religiosi la domanda di garanzia riporta gli estremi del provvedimento di riconoscimento e la prefettura presso il cui Registro delle persone giuridiche l’ente è iscritto. La circolare esclude inoltre, per questi enti, le regole delle Disposizioni operative sulla dimensione d’impresa e sulla condizione di difficoltà.

Enti Accesso alla garanzia del Fondo
ETS iscritti al RUNTS e al REA Canale ordinario ai sensi dell’art. 15-bis, comma 1, lett. d), primo periodo, del DL n. 145/2023, con il costo della garanzia fissato dalle regole ordinarie del Fondo
ETS iscritti al RUNTS senza REA Sezione speciale Enti del Terzo Settore, con garanzia gratuita (circolare Mediocredito Centrale n. 6/2026)
Enti religiosi civilmente riconosciuti, non iscritto a RUNTS e REA Sezione speciale, con gli estremi del riconoscimento e la prefettura di iscrizione indicati nella domanda
Associazioni non iscritte al RUNTS e prive di riconoscimento come ente religioso Escluse dalla sezione speciale, che ammette solo enti iscritti al RUNTS o enti religiosi civilmente riconosciuti

Garanzia diretta e riassicurazione sui prestiti di liquidità

La sezione speciale copre l’80% di ogni finanziamento fino a 60mila euro con la garanzia diretta chiesta dalla banca e riassicura nella stessa misura la garanzia rilasciata da un confidi, qualunque sia la destinazione del prestito.

Per le PMI il regime ordinario prorogato per il 2026 limita al 50% la copertura dei finanziamenti destinati a esigenze di liquidità e riserva la copertura più alta agli investimenti. Per un ente del terzo settore, un prestito per pagare stipendi e fornitori in attesa dell’incasso di contributi pubblici ottiene quindi la stessa garanzia dell’acquisto di un automezzo o di attrezzature.

Nella riassicurazione la quota del Fondo si calcola sull’importo garantito dal confidi, la cui garanzia verso la banca non può superare la stessa percentuale del finanziamento, come specifica l’avviso del MIMIT del 21 settembre 2026. La controgaranzia segue le Disposizioni operative del Fondo.

Il tetto riguarda la singola operazione: secondo il Ministero del Lavoro ogni ente può ottenere la garanzia su più operazioni. Il limite complessivo lo fissa la legge, che riserva all’insieme dei soggetti della lett. d) al massimo il 5% della dotazione finanziaria annua del Fondo, a fronte dei 5 milioni di euro garantibili per singola impresa nel regime ordinario.

=> Terzo Settore: finanziamenti per progetti di rilevanza nazionale

Esempio di calcolo su un prestito da 50mila euro

Su un finanziamento di 50mila euro chiesto da un’associazione di promozione sociale iscritta al RUNTS, la quota garantita dal Fondo è di 40mila euro. La banca assume in proprio il rischio sui restanti 10mila euro, l’unica parte su cui può chiedere garanzie reali, assicurative o bancarie.

Voce Importo
Finanziamento richiesto dall’associazione 50.000 euro
Quota coperta dalla garanzia diretta della sezione speciale 40.000 euro
Quota a rischio della banca 10.000 euro
Premio di garanzia pagato dall’ente 0 euro
Quota coperta per lo stesso prestito di liquidità a una PMI in regime ordinario 25.000 euro

Se l’associazione si rivolge a un confidi, questo può garantire alla banca fino a 40mila euro e il Fondo ne riassicura la stessa quota, pari a 32mila euro. Il rischio netto del confidi scende così a 8mila euro, un margine che facilita la concessione della garanzia.

Il Fondo non interviene nel rapporto tra banca e cliente: tassi, durata e spese di istruttoria sono concordati tra le parti. Con la dotazione di 10 milioni di euro il Ministero del Lavoro stima finanziamenti attivabili fino a circa 160 milioni, l’equivalente di 3.200 prestiti dell’importo dell’esempio.

Domanda di garanzia tramite banca o confidi

L’ente non presenta la richiesta di garanzia al Fondo: la inoltra la banca che eroga il finanziamento, oppure il confidi che garantisce l’operazione e chiede la riassicurazione. L’iter per un ente iscritto al RUNTS senza REA prevede quattro adempimenti:

  1. verifica dell’iscrizione al RUNTS e dell’assenza di iscrizione al REA, oppure, per gli enti religiosi, raccolta degli estremi del provvedimento di riconoscimento e della prefettura di iscrizione;
  2. richiesta del finanziamento alla banca con indicazione della garanzia della sezione speciale Enti del Terzo Settore, oppure richiesta di garanzia a un confidi;
  3. presentazione della domanda al Fondo da parte della banca o del confidi, senza applicazione del modello di valutazione;
  4. delibera del Consiglio di gestione del Fondo, che si riunisce due volte a settimana e comunica all’ente via e-mail la presentazione della domanda e l’esito.

La valutazione del merito di credito spetta alla banca, che applica i propri criteri anche quando la garanzia pubblica è disponibile. Per gli aspetti non disciplinati, la circolare Mediocredito Centrale n. 6/2026 rinvia alla pagina della sezione speciale sul sito del Fondo.

Accesso Terzo Settore al Fondo fino al 31 dicembre, salvo proroga

La norma che apre il Fondo agli enti del terzo settore privi di REA e agli enti religiosi è la lett. d) dell’art. 15-bis, comma 1, del DL n. 145/2023. Si tratta di un regime transitorio che l’art. 14, comma 1, del DL 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla L. n. 26/2026, ha prorogato fino al 31 dicembre 2026.

Ministero del Lavoro e Mediocredito Centrale definiscono strutturale l’estensione, affidata a una sezione con dotazione propria istituita dall’accordo del 29 maggio 2026 tra MIMIT, MEF e Ministero del Lavoro. Il testo dell’art. 15-bis colloca però l’accesso di questi enti tra le regole transitorie del Fondo. Le garanzie richieste entro il 2026 hanno quindi una base normativa certa; per quelle del 2027 serve una nuova proroga, che negli ultimi due anni è arrivata prima con la legge di bilancio e poi con il Milleproroghe e che può trovare posto nella Manovra 2027.

La stessa lett. d) prevede liberi versamenti alla sezione speciale da parte di fondazioni, enti, associazioni, società e singoli cittadini, secondo le modalità fissate con il provvedimento del MEF previsto dalla norma, così da aumentare le risorse disponibili per le garanzie.