Per i TFS in ritardo l’INPS chiede gli interessi di rivalsa a tutte le amministrazioni pubbliche che hanno trasmesso fuori tempo le pratiche di liquidazione dei propri ex dipendenti: la regola vale per ministeri, enti locali e scuole. Per queste ultime, il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso agli Uffici scolastici regionali il parere dell’Avvocatura di Stato secondo cui gli istituti possono subordinare il pagamento alla prova del danno subito dall’INPS.
L’indicazione è utile alle segreterie che seguono i pensionamenti nella scuola ma gli argomenti poggiano su norme generali e ogni amministrazione può farli valere. In sintesi:
- la rivalsa riguarda ogni amministrazione o ente pubblico datore di lavoro e si prescrive in dieci anni, come ricorda il Messaggio INPS n. 3550 del 10 ottobre 2023;
- per le scuole la nota MIM prot. n. 24223 del 18 settembre 2026 trasmette agli USR il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato CS 19965/24 del 3 luglio 2024;
- il recupero parte quando gli interessi cumulati superano 500 euro nel primo semestre e, nel secondo, 12 euro;
- contro l’avviso di addebito l’ente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica.
Rivalsa INPS su interessi TFS: la regola per le amministrazioni
Quando il TFS o il TFR di un dipendente pubblico è liquidato oltre i termini, l’INPS corrisponde al lavoratore gli interessi legali previsti dall’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dall’art. 3 del D.L. n. 79/1997, convertito dalla legge n. 140/1997, anche se il ritardo dipende dall’amministrazione datrice di lavoro. Per l’ex dipendente, quindi, il diritto agli interessi sul TFS pagato in ritardo è indipendente dalla controversia tra enti.
La rivalsa è il recupero successivo: l’INPS chiede all’amministrazione o all’ente datore di lavoro, quale che sia il comparto, la quota di interessi attribuita al suo ritardo. Il Messaggio INPS n. 3550/2023 chiede alle amministrazioni di presentare le contestazioni nella procedura “Rivalse Ente” dell’Area riservata, l’unico canale da cui la sede territoriale prende in carico i rilievi e, se li accoglie, riduce l’importo richiesto.
Novità per la Scuola: nota MIM e parere dell’Avvocatura
Con la nota prot. n. 24223 del 18 settembre 2026 l’Ufficio VI Contenzioso della Direzione generale per il personale scolastico ha trasmesso agli Uffici scolastici regionali il testo integrale del parere dell’Avvocatura Generale, su espressa richiesta della stessa Avvocatura. Il quesito era stato posto dall’Avvocatura distrettuale dello Stato dell’Aquila per le amministrazioni scolastiche, che ricevono diffide dall’INPS in gran parte del territorio nazionale, e la risposta va diffusa a tutte le scuole.
Le stesse condizioni erano state comunicate alle scuole con la nota MIM n. 5546 del 25 luglio 2024, e le richieste dell’INPS sono proseguite anche dopo. Rispondendo a un istituto comprensivo di Roma che l’aveva interpellata l’11 settembre 2026 (CT 35815/26), l’Avvocatura dello Stato ha chiesto di condizionare il pagamento alla prova del danno e di trasmetterle senza indugio l’eventuale avviso di addebito, così da proporre l’opposizione in tempo.
Per il personale della scuola, come per tutti i dipendenti statali, i termini di invio sono fissati dall’art. 26 del D.P.R. n. 1032/1973: per la cessazione per limite di età il progetto di liquidazione si predispone tre mesi prima e si invia all’INPS almeno un mese prima del compimento del limite; per ogni altra causa di cessazione la trasmissione avviene entro quindici giorni. L’art. 24 dello stesso decreto chiede che la domanda di riscatto, istruita dall’amministrazione, arrivi all’INPS entro sei mesi dalla presentazione.
Su questi termini si innestano i tempi di pagamento del TFS, regolati dall’art. 3 del D.L. n. 79/1997 e dall’art. 12, comma 7, del D.L. n. 78/2010, e il differimento del TFS statali, che la Corte costituzionale con la sentenza n. 130/2023 ha giudicato in contrasto con il principio della giusta retribuzione, rimettendo al legislatore la soluzione.
L’Avvocatura auspica un’intesa a livello centrale tra INPS e Ministero, per evitare un contenzioso tra amministrazioni dello Stato, e richiama gli istituti a istruire le pratiche con maggiore tempestività, a fronte del «sistematico mancato rispetto dei termini fissati dal legislatore».
Prova del danno a carico INPS: argomenti validi per ogni ente
Il parere qualifica l’obbligo dell’amministrazione datrice di lavoro verso l’INPS come obbligazione di fonte legale, regolata dall’art. 1218 del Codice civile. Ne deriva una ripartizione dell’onere della prova: l’amministrazione deve dimostrare l’assenza di colpa, l’INPS deve dimostrare il danno. Dalla sola violazione del termine non discende in automatico un danno risarcibile. Poiché l’art. 1218 del Codice civile e l’art. 16 della legge n. 412/1991 valgono per qualunque datore di lavoro pubblico, ministeri, enti locali e altre amministrazioni possono sollevare le stesse eccezioni, anche se il parere è indirizzato alle scuole.
La Cassazione, con le ordinanze n. 12864 e n. 12865 del 13 maggio 2021, ha riconosciuto che il ritardo dell’amministrazione sul riscatto dei servizi può avere conseguenze risarcitorie verso l’INPS, senza chiarire in cosa consista il danno dell’Istituto. Quei casi riguardavano inoltre gli interessi persi dall’INPS sui contributi di riscatto incassati in ritardo, una fattispecie diversa dalla rivalsa sugli interessi del TFS.
Il parere fonda la conclusione sulla natura degli interessi legali. Secondo l’Avvocatura hanno funzione corrispettiva: remunerano il rendimento delle somme del TFS o del TFR che, fino al pagamento, sono nella disponibilità dell’INPS. Addossarli per intero all’amministrazione procurerebbe all’Istituto un indebito arricchimento. L’INPS deve quindi spiegare perché il danno debba coincidere con l’intero importo degli interessi pagati, invece che con la differenza tra quanto versato al lavoratore e quanto maturato sulle stesse somme nel frattempo. Lo stesso criterio vale quando il lavoratore ha messo formalmente in mora l’Istituto o ha provato un danno maggiore.
Le cinque condizioni per dover pagare la rivalsa
Il parere ammette il pagamento della rivalsa INPS, per intero o in parte, solo quando ricorrono insieme queste condizioni:
| Condizioni del ritardo | Regole e onere della prova |
|---|---|
| Credito non prescritto | Prescrizione decennale: art. 1218 c.c. e Messaggio INPS n. 3550 del 10 ottobre 2023 |
| Importo sopra la soglia di recupero | Oltre 500 euro cumulati nel primo semestre; nel secondo semestre basta superare 12 euro (nota operativa Inpdap n. 22 del 9 settembre 2008 e art. 25 della legge n. 289/2002, richiamati dal Messaggio INPS n. 3550 del 10 ottobre 2023) |
| Ritardo imputabile a colpa dell’amministrazione | Onere a carico dell’amministrazione: prova di aver svolto correttamente le procedure o di cause non imputabili (artt. 1176 e 1218 c.c.) |
| Interessi effettivamente pagati al lavoratore | Interessi legali dalla scadenza del termine di legge per il provvedimento: art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 |
| Danno provato dall’INPS | Onere a carico dell’INPS: prova di un danno pari alla somma richiesta o di un pregiudizio inferiore, dovuto nei limiti provati (parere dell’Avvocatura Generale dello Stato CS 19965/24) |
Lo stesso parere riconosce che la prova dell’assenza di colpa è difficile per l’amministrazione quando i ritardi sono lunghi o riguardano molte posizioni: per questo le ricevute di invio delle pratiche e la documentazione delle cause esterne al ritardo decidono l’esito della contestazione.
Contestazione diffida INPS: procedura per scuole ed enti
La contestazione segue l’ordine indicato dal parere e dal Messaggio INPS n. 3550/2023:
- confrontare la data di arrivo della pratica TFS o TFR all’INPS con il termine di legge, che per i dipendenti statali è quello dell’art. 26 del D.P.R. n. 1032/1973, e raccogliere le prove delle cause non imputabili, per esempio i tempi di sistemazione e certificazione della posizione assicurativa richiesti prima dell’invio dell’ultimo miglio TFR;
- controllare che il credito superi la soglia di recupero e che non sia prescritto;
- presentare la contestazione nella procedura “Rivalse Ente”, chiedendo all’INPS la prova del danno e del suo importo e subordinando il pagamento a quella prova;
- se l’INPS notifica un avviso di addebito, trasmetterlo subito al legale dell’ente per l’opposizione davanti al giudice del lavoro: per le scuole è l’Avvocatura dello Stato.
L’avviso di addebito è il titolo esecutivo con cui l’INPS riscuote le proprie somme: ai sensi dell’art. 30 del DL 78/2010 intima il pagamento entro sessanta giorni dalla notifica, e il comma 14 dello stesso articolo estende all’avviso le regole sulla cartella di pagamento.
L’opposizione segue quindi l’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999, che fissa quaranta giorni dalla notifica per ricorrere al giudice del lavoro: il termine per opporsi scade prima di quello per pagare. Dal 1° gennaio 2027 l’art. 24 è abrogato e la stessa regola passa all’art. 131, comma 5, del Testo unico versamenti e riscossione, allegato al D.Lgs. n. 33/2025.