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TFS statali a rate: la Consulta ne impone la riforma entro gennaio 2027

di Anna Fabi

6 Marzo 2026 16:42

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Una nuova sentenza della Corte Costituzionale fissa entro il 14 gennaio 2027 la riforma del TFS differito e a rate dei dipendenti PA I costi INPS e i rischi economici se il Parlamento non interviene.

La Corte Costituzionale ha fissato un ultimatum. Con l’ordinanza n. 25 del 5 marzo 2026, la Consulta torna per la terza volta sul pagamento differito del TFS ai dipendenti pubblici e cambia registro: non si limita a un monito al legislatore, come aveva fatto nel 2019 e nel 2023, ma fissa una scadenza precisa. Se entro il 14 gennaio 2027 il Parlamento non avrà approvato una riforma strutturale — graduale ma credibile — la Corte dichiarerà l’illegittimità costituzionale della norma. Con un effetto immediato sui conti pubblici che l’INPS quantifica in 15,6 miliardi di euro. Governo e Parlamento hanno tempo fino alla Manovra 2027 per intervenire.

Le precedenti pronunce della Corte sul TFS

La questione della costituzionalità dei tempi di pagamento del TFS nella pubblica amministrazione attraversa tre atti distinti. Con la sentenza 159/2019 la Consulta ha sollecitato per la prima volta il legislatore a intervenire, sottolineando che l’attuale normativa rischia di compromettere «la duplice funzione retributiva e previdenziale delle indennità di fine rapporto», in contrasto con i principi costituzionali che tutelano la dignità della persona umana. Con la sentenza 130/2023 ha ribadito il contrasto con l’articolo 36 della Costituzione: la garanzia della giusta retribuzione, anche differita, «si sostanzia non solo nella congruità dell’emolumento, ma anche nella tempestività della sua corresponsione».

In entrambi i casi la Corte non ha dichiarato l’illegittimità costituzionale immediata, per una ragione precisa: una pronuncia di incostituzionalità comporterebbe l’esigibilità immediata di tutti i TFS arretrati, «compresi quelli maturati anteriormente alla pronuncia e in corso di erogazione», con un «temporaneo, ma assai significativo impatto sulle finanze pubbliche». Ora, con l’ordinanza 25/2026, la Corte prende atto che i due richiami precedenti non hanno prodotto un cambiamento sostanziale e alza il livello della pressione istituzionale: non un nuovo monito, ma una scadenza.

TFS differito: i motivi dell’incostituzionalità

La norma censurata è l’articolo 3, comma 2, del decreto legge 79/1997. Secondo la Corte, l’attuale quadro normativo è in contrasto con l’articolo 36 della Costituzione, che sancisce il diritto a una retribuzione proporzionata e dignitosa. Il punto cruciale è che la liquidazione è un elemento della retribuzione, volta a «sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una particolare e più vulnerabile stagione della esistenza umana». Il pagamento eccessivamente ritardato del TFS «contrasta con la particolare esigenza di tutela avvertita dal dipendente al termine dell’attività lavorativa».

A questo si aggiunge un secondo profilo: «la dilazione non è controbilanciata dal riconoscimento della rivalutazione monetaria». Ricevere la stessa cifra nominale dopo anni di attesa significa, nei fatti, ricevere meno in termini reali. È su questi due elementi — ritardo e mancata rivalutazione — che si fonda la violazione costituzionale, con perdite reali fino a 40.000 euro calcolate dalla CGIL sui profili retributivi più alti.

L’ultimatum al gennaio 2027

Con l’ordinanza 25/2026 la Consulta introduce una deadline istituzionale, fissando una nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale per l’udienza del 14 gennaio 2027. Il legislatore è chiamato a predisporre entro quella data una riforma che, pur nel segno della gradualità, ristabilisca «entro un orizzonte temporale definito e ragionevole, la fisiologica scansione dei pagamenti dei TFS, eventualmente distribuendo su più esercizi l’effetto di cassa correlato alla rimozione del differimento e della rateizzazione».

Non è un aggiornamento tecnico: se il Parlamento non interverrà con una riforma credibile, la Corte sarà chiamata a dichiarare l’illegittimità nella nuova udienza. I costi di un’eliminazione immediata, secondo le stime INPS, si articolano in tre scenari: la sola abolizione del differimento iniziale comporterebbe 4,2 miliardi di euro; lo stop alla rateizzazione 11,6 miliardi; l’eliminazione contestuale di entrambi i meccanismi 15,6 miliardi. È questa la ragione per cui la Corte non dichiara l’illegittimità immediata ma esige un piano graduale e sostenibile. Il compito principale della Manovra 2027 appare già scritto.

Non solo i tempi: la rateizzazione nel mirino

L’ordinanza 25/2026 non contesta soltanto il differimento del pagamento, ma esplicitamente anche la rateizzazione. Un elemento che la riforma attesa per la Manovra 2027 dovrà affrontare integralmente. Le norme vigenti — articolo 12, comma 7 del decreto 78/2010 — prevedono che la liquidazione venga corrisposta in più tranche annuali in base all’importo: una sola rata se inferiore a 50.000 euro; due rate annuali tra 50.000 e 100.000 euro; tre rate annuali oltre i 100.000 euro. Combinata con il differimento iniziale, questa architettura può portare un dipendente pubblico ad attendere fino a cinque anni per incassare l’intera liquidazione.

È proprio su questo meccanismo complessivo — differimento più rateizzazione — che si concentra la lesione dell’articolo 36 della Costituzione: non solo il ritardo nella prima rata, ma l’intera struttura dilazionata che erode il valore reale di una retribuzione già maturata, senza correttivi di rivalutazione monetaria.

L’attuale normativa sul TFS nel pubblico impiego

La prima rata (o l’intera prestazione, per importi sotto i 50.000 euro) è ulteriormente differita dall’articolo 3 del dl 79/1997: 12 mesi dopo le dimissioni per sopraggiunti limiti di età, oppure 24 mesi dopo il licenziamento o le altre tipologie di dimissioni.

La Manovra 2026 ha ridotto a nove mesi i tempi di pagamento nel caso di collocamento a riposo per limiti di età, anticipando di tre mesi il termine precedente, con un effetto fiscale sfavorevole denunciato dalla CGIL. Ma questa modifica, rileva la Corte nell’ordinanza 25/2026, «ha ridotto soltanto in misura esigua i tempi di erogazione del trattamento» e ne ha differito l’operatività al 2027. Manca soprattutto il riferimento a una riforma complessiva che risolva strutturalmente il problema: non un aggiustamento marginale, ma un piano pluriennale che la Corte ora attende entro gennaio 2027.