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Carta Docente agli educatori, Cassazione: spettano gli arretrati

di Teresa Barone

2 Ottobre 2026 11:28

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Carta del Docente agli educatori dal 2025/26: annualità precedenti recuperabili entro cinque anni secondo l'ordinanza n. 25597/2026 di Cassazione.

La Corte di Cassazione riconosce la Carta del Docente al personale educativo dei convitti e degli educandati statali anche per gli anni scolastici in cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito lo ha escluso dal bonus per la formazione. La decisione consente dunque di recuperare gli arretrati per gli anni precedenti, con un ricorso al giudice del lavoro e nei limiti della prescrizione.

In sintesi:

  • la Cassazione (ord. n. 25597/2026) ha annullato la sentenza della Corte d’appello di Firenze che negava la carta ad alcuni educatori a tempo indeterminato e ha rinviato la causa alla stessa Corte;
  • dall’anno scolastico 2025/26 il personale educativo è beneficiario per legge, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 come modificato dall’art. 3, comma 5-bis, del D.L. n. 127/2025, convertito dalla L. n. 164/2025;
  • per le annualità fino al 2024/25 la carta vale 500 euro l’anno e l’azione per ottenerla si prescrive in cinque anni, secondo la Cassazione (sent. n. 29961/2023);
  • chi ha lasciato la scuola può chiedere il risarcimento del danno entro dieci anni dalla cessazione del servizio;
  • l’importo 2026/27 sarà fissato con decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro il 30 gennaio 2027.

L’ordinanza della Cassazione sul personale educativo

La Cassazione (ord. n. 25597/2026) ha confermato che la Carta del Docente spetta anche al personale educativo anche per le annualità anteriori al 2025/26, decorrenza dalla quale anche agli educatori è riconosciuto il diritto, insieme ai docenti di ruolo e ai supplenti annuali.

Gli educatori appartengono all’area professionale docente e, con la funzione educativa, partecipano al processo di formazione e di educazione degli allievi in coordinamento con gli insegnanti.

La causa riguarda alcuni educatori a tempo indeterminato che chiedevano il bonus previsto dall’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015. Il Tribunale di Arezzo aveva accolto la domanda. La Corte d’appello di Firenze l’aveva respinta accogliendo l’appello del Ministero, che limitava il beneficio a chi svolge funzione didattica in senso stretto. La Sezione Lavoro ha cassato la sentenza d’appello e ha rinviato la causa ai giudici fiorentini.

La Corte richiama la funzione docente definita dall’art. 395 del D.Lgs. n. 297/1994 e gli obblighi di aggiornamento che il contratto collettivo del comparto scuola 2016-2018 pone anche a carico degli educatori. La formazione continua, che è la finalità della carta, riguarda quindi entrambe le figure.

L’orientamento era già stato espresso con la sentenza n. 32104/2022, pubblicata il 31 ottobre 2022. In quell’occasione la Cassazione aveva ricondotto al personale educativo della scuola statale il diritto-dovere di aggiornamento e, con esso, la carta. Con la sentenza n. 29961/2023 del 27 ottobre 2023 il diritto è stato poi riconosciuto ai docenti precari con supplenza annuale o fino al 30 giugno.

Carta Docente agli educatori dal 2025/26

La conversione del D.L. n. 127/2025 ha riscritto la norma istitutiva della Carta Docente, che oggi nomina tra i beneficiari il docente di ruolo, il supplente annuale su posto vacante, il supplente fino al termine delle attività didattiche e il personale educativo.

Per gli educatori, l’ordinanza della Cassazione riguarda quindi le annualità precedenti, quando la legge riservava il bonus ai docenti di ruolo. Dal 2025/26 in poi platea e valore della carta sono quelli fissati dalla norma.

Arretrati Carta Docente: annualità e prescrizione

Gli arretrati recuperabili sono le annualità dal 2015/16 al 2024/25 non ancora prescritte. La Cassazione (sent. n. 29961/2023) ha fissato per l’azione di adempimento la prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, del codice civile, decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito.

La tabella riporta lo stato di ciascuna annualità per un educatore di ruolo che agisce a partire da ottobre 2026 senza aver mai inviato diffide né depositato ricorsi, con la prescrizione calcolata dalla data di accredito ai docenti di ruolo.

Anno scolastico Importo e possibilità di recupero
Dal 2015/16 al 2020/21 500 euro l’anno, prescritti perché il diritto all’accredito è sorto da oltre cinque anni
2021/22 500 euro, prescritti a settembre 2026: la carta è stata accreditata ai docenti di ruolo dal 21 settembre 2021
2022/23 500 euro, recuperabili con diffida o ricorso
2023/24 500 euro, recuperabili con diffida o ricorso
2024/25 500 euro, recuperabili con diffida o ricorso
2025/26 383 euro, accreditati per legge senza bisogno di ricorso
2026/27 importo da definire con il decreto annuale

Chi ha già inviato una diffida o avviato una causa negli anni scorsi conserva le annualità coperte da quell’atto, perché ogni atto interruttivo fa decorrere un nuovo termine di cinque anni.

Accredito o risarcimento per educatori in servizio e cessati

Il rimedio dipende dalla posizione dell’educatore al momento della pronuncia, secondo i principi fissati dalla Cassazione con la sentenza n. 29961/2023. Chi è ancora in servizio nella scuola statale ottiene l’accredito sulla carta del valore perduto, oltre interessi o rivalutazione. Chi ne è uscito ottiene il risarcimento del danno, che il giudice liquida in via equitativa entro il valore della carta, con prescrizione decennale dalla data di cessazione.

Un educatore di ruolo in servizio che invia la diffida a ottobre 2026 può chiedere le tre annualità dal 2022/23 al 2024/25, cioè 1.500 euro più interessi o rivalutazione, in aggiunta al bonus 2025/26 già ricevuto. Le somme riconosciute arrivano sul borsellino elettronico e si spendono per la formazione con le regole ordinarie della carta.

Un educatore andato in pensione il 1° settembre 2024 ha invece tempo fino al 1° settembre 2034 per chiedere il risarcimento, che il giudice liquida in denaro.

Diffida e ricorso al giudice del lavoro

Per recuperare gli arretrati l’educatore interrompe prima la prescrizione e poi, se il Ministero non riconosce le somme, si rivolge al giudice del lavoro, secondo questa sequenza:

  1. invio al Ministero dell’Istruzione e del Merito, via PEC, di un atto di messa in mora con l’elenco delle annualità richieste, che interrompe la prescrizione ai sensi dell’art. 2943 del codice civile;
  2. deposito del ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro, allegando il contratto di lavoro e le annualità contestate;
  3. dopo la sentenza favorevole, esecuzione con la procedura già prevista per i docenti a termine, con PEC all’Ufficio scolastico regionale competente e accredito delle somme da sentenza sul portale della Carta del Docente.

Importo della Carta Docente 2026/27

Nella Carta Docente 2025/26 il valore è stato fissato in 383 euro per ciascun beneficiario, accreditati senza domanda a una platea di oltre un milione di persone, secondo il comunicato del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 5 marzo 2026.

L’importo 2026/27 sarà stabilito dal decreto annuale che la legge impone di adottare entro il 30 gennaio di ogni anno. Il valore unitario si ottiene ripartendo le risorse disponibili sul numero di docenti e di personale educativo aventi diritto.

Per il 2025/26 la piattaforma ha aperto il 9 marzo 2026, oltre un mese dopo il termine di legge.