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Riforma 231 sulla responsabilità d’impresa, onere della prova a carico dell’accusa

di Barbara Weisz

6 Agosto 2026 12:29

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Il ddl approvato il 4 agosto supera la distinzione tra apicali e sottoposti e consente al giudice di azzerare la sanzione all'impresa quando l'imprenditore è già condannato

Il Governo riscrive la disciplina della responsabilità delle imprese per i reati interni. Il testo, proposto cancella l’inversione dell’onere probatorio e affida al giudice il potere di azzerare la sanzione pecuniaria alle piccole imprese quando l’imprenditore è già stato condannato di persona. Fino al voto del Parlamento, il decreto 231 continua ad applicarsi nella formulazione vigente.

In sintesi:

  • il Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026 ha approvato il disegno di legge di revisione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come indicato nel comunicato stampa n. 185;
  • la colpa di organizzazione diventa criterio di imputazione soggettiva dell’illecito e viene meno l’inversione dell’onere probatorio a carico dell’ente;
  • per i reati colposi scatta una presunzione di interesse o vantaggio dell’ente quando dall’inosservanza deriva, in misura apprezzabile, un risparmio di spesa o un incremento della produzione;
  • negli enti di piccole dimensioni, quando l’autore del reato coincide con l’ente, il giudice può disapplicare o ridurre la sanzione pecuniaria alla persona giuridica;
  • il Governo ha otto mesi dall’entrata in vigore della legge per il decreto legislativo su sanzioni e reati presupposto.

Colpa di organizzazione e onere della prova a carico dell’accusa

Con il disegno di legge approvato in Consiglio dei ministri l’ente risponde soltanto quando il giudice accerta il nesso di causalità tra la mancata adozione o l’inefficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo e la commissione del reato. La colpa di organizzazione è elevata a criterio di imputazione soggettiva dell’illecito e viene conseguentemente meno l’inversione dell’onere probatorio a carico dell’azienda.

Il meccanismo attuale distingue due situazioni. Gli articoli 6 e 7 del decreto 231 separano il reato commesso da chi occupa una posizione apicale da quello commesso da un dipendente sottoposto all’altrui direzione. Nel primo caso è l’ente a dover dimostrare di avere adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo, di avere affidato la vigilanza a un organismo con autonomi poteri e che l’autore ha eluso fraudolentemente il modello. Nel secondo è l’accusa a dover dimostrare l’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Il ddl supera la distinzione e con essa il regime probatorio più gravoso per l’impresa.

Reati colposi, la presunzione di interesse o vantaggio per l’ente

Per i reati colposi il disegno di legge introduce una presunzione di interesse o vantaggio dell’ente quando dall’inosservanza delle disposizioni sullo svolgimento dell’attività è derivato, in misura apprezzabile, un risparmio di spesa o un incremento della produzione. La previsione riguarda in modo diretto gli infortuni sul lavoro e le violazioni antinfortunistiche, dove il criterio dell’interesse o vantaggio ha alimentato venticinque anni di contenzioso interpretativo.

La formulazione àncora la presunzione a un fatto misurabile, ossia il denaro non speso in sicurezza o i pezzi prodotti in più grazie alla violazione. Per l’azienda significa che la difesa si sposta sulla dimostrazione che il risparmio non c’è stato o non raggiunge la soglia di apprezzabilità.

Modelli presunti adeguati con le linee guida e la norma UNI ISO

Il testo definisce il contenuto essenziale del modello di organizzazione e gestione, la procedura per la sua adozione e revisione e i criteri che orientano il giudice nella valutazione di idoneità. I modelli costruiti in conformità alle linee guida predisposte dalle associazioni rappresentative degli enti si presumono adeguati, e il giudice che intenda discostarsene deve motivare puntualmente evidenziando i profili di inidoneità.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro si presumono conformi, con efficacia esimente, i modelli adottati sulla base della norma UNI ISO. È una qualificazione pesante, perché lega l’esonero da responsabilità a uno standard di certificazione già diffuso in azienda invece che a una valutazione giudiziale caso per caso.

Procedure semplificate per le PMI

L’elaborazione di procedure semplificate per l’adozione e l’efficace attuazione del modello nelle piccole e medie imprese è demandata a un decreto del Ministro della giustizia. Il disegno di legge non fissa il contenuto della semplificazione né un termine per l’adozione del decreto, quindi la portata effettiva della misura si conoscerà solo in sede attuativa.

Il modello 231 per le PMI può già oggi essere vigilato direttamente dall’organo dirigente, per espressa previsione dell’articolo 6, comma 4, del decreto. La semplificazione annunciata riguarda quindi la costruzione del modello, non l’assetto dei controlli, che il legislatore aveva già alleggerito.

Sanzione azzerabile se l’imprenditore coincide con l’impresa

La misura più incisiva per le imprese minori riguarda i casi di coincidenza soggettiva tra autore del reato ed ente. In favore degli enti di piccole dimensioni il giudice, in caso di condanna, può disapplicare o ridurre la sanzione pecuniaria nei confronti della persona giuridica, tenendo conto della pena già irrogata alla persona fisica.

Un esempio chiarisce la portata della novità. In una carpenteria costituita come srl unipersonale con dodici addetti, dove il socio unico è anche amministratore e datore di lavoro, un infortunio grave con violazione antinfortunistica produce oggi due conseguenze patrimoniali sullo stesso soggetto economico. La persona fisica subisce la condanna penale, e in parallelo la società paga la sanzione pecuniaria calcolata per quote ai sensi dell’articolo 10 del decreto 231, che grava sul patrimonio del medesimo imprenditore attraverso la società di cui possiede l’intero capitale.

Con la nuova previsione il giudice può considerare la pena già inflitta e ridurre o annullare la sanzione all’ente, riportando la risposta sanzionatoria a un unico soggetto. La differenza si somma all’eliminazione dell’inversione probatoria, perché nelle imprese con pochi addetti l’autore del reato presupposto è quasi sempre il titolare, cioè un soggetto apicale, quindi proprio le PMI finivano nel regime dell’articolo 6 e non in quello dell’articolo 7.

Condotte riparatorie e nuove cause di estinzione illecito

Il disegno di legge amplia le cause di estinzione di cui l’ente può beneficiare. Alla remissione della querela e all’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ammessa purché l’illecito dell’ente sia occasionale, si aggiunge una causa specifica legata a condotte riparatorie successive al fatto, dirette a eliminare le carenze del modello riscontrate dal pubblico ministero. In presenza di delitti l’ente non può beneficiarne più di due volte.

In materia ambientale e tributaria l’illecito si estingue con l’eliminazione asseverata della carenza organizzativa e, per i reati tributari, con l’integrale pagamento degli importi dovuti. Il testo introduce inoltre l’estinzione decorsi cinque anni dall’irrogazione di una sanzione interdittiva non superiore a un anno, oppure due anni in caso di sola sanzione pecuniaria, a condizione che l’ente non abbia commesso un illecito della stessa indole. I provvedimenti di non punibilità per particolare tenuità e di estinzione per ravvedimento operoso sono iscritti per estratto nel casellario e non compaiono nel certificato richiedibile da terzi.

Responsabilità dell’ente anche con autore del reato non punibile

Il testo interviene sull’autonomia della responsabilità dell’ente, che sussiste anche quando l’autore del reato, pur identificato, è dichiarato non punibile per difetto di colpevolezza rispetto alle carenze organizzative dell’azienda. È l’unica direzione in cui il disegno di legge allarga l’area della responsabilità invece di restringerla.

L’articolo 8 del decreto 231 prevede oggi l’autonomia soltanto quando l’autore non è stato identificato o non è imputabile, oppure quando il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia. La nuova fattispecie chiude una via di fuga che la giurisprudenza aveva già eroso, e la chiude in coerenza con l’impianto della riforma, dove l’illecito dell’ente ha un fondamento proprio nella carenza organizzativa.

Contestazione nulla senza l’indicazione delle carenze organizzative

Sul versante dell’accertamento il pubblico ministero è tenuto a indicare specificamente le carenze organizzative nella richiesta di misura interdittiva e nella contestazione dell’illecito. L’omessa indicazione è causa di nullità, che si estende al decreto che dispone il giudizio.

La regola trasforma in requisito formale ciò che oggi è affidato alla prassi dei singoli uffici, dove la contestazione all’ente segue spesso quella alla persona fisica senza una ricostruzione autonoma del deficit organizzativo. Per la difesa dell’azienda diventa un terreno di eccezione preliminare, prima ancora dell’esame nel merito del modello.

Sequestro preventivo escluso con la cauzione e archiviazione affidata al giudice

Il sequestro preventivo è escluso quando l’ente offre idonea cauzione, e l’archiviazione è disposta con decreto motivato del giudice. Sono due correzioni che incidono sulla fase più delicata per l’impresa, quella in cui il procedimento non ha ancora accertato nulla e la misura cautelare può già bloccare la liquidità.

L’articolo 58 del decreto affida oggi l’archiviazione al pubblico ministero, che la dispone con decreto motivato trasmettendo gli atti al procuratore generale, senza controllo giurisdizionale. L’applicazione della sanzione su richiesta diventa inoltre accessibile all’ente a prescindere dalla definibilità del giudizio verso la persona fisica, con esclusione per i delitti indicati dall’articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, e la confisca può essere disposta anche a fronte di sentenza pronunciata su richiesta delle parti.

Le regole in vigore e quelle del ddl a confronto

Il confronto tra la disciplina vigente e il testo approvato in Consiglio dei ministri mostra dove la modifica incide sulla posizione dell’azienda.

Decreto 231 in vigore Disegno di legge del 4 agosto
Autore del reato, due regimi distinti a seconda che sia apicale o sottoposto, secondo gli articoli 6 e 7 Autore del reato, distinzione superata e criterio di imputazione unico
Onere probatorio, l’ente deve dimostrare idoneità del modello ed elusione fraudolenta se il reato è dell’apicale Onere probatorio, l’accusa deve dimostrare il nesso tra carenza organizzativa e reato
Colpa di organizzazione, categoria elaborata dalla giurisprudenza senza definizione normativa Colpa di organizzazione, criterio di imputazione soggettiva scritto nella legge
Reati colposi, interesse o vantaggio accertati caso per caso dal giudice Reati colposi, presunzione legata al risparmio di spesa o all’incremento della produzione
Linee guida associative, valutate dal giudice senza automatismi Linee guida associative, presunzione di adeguatezza e obbligo di motivazione puntuale per discostarsene
Sicurezza sul lavoro, conformità presunta nei limiti dell’articolo 30, comma 5, del Testo Unico Sicurezza sul lavoro, conformità presunta con efficacia esimente per i modelli su norma UNI ISO
Autonomia della responsabilità, autore non identificato, non imputabile o reato estinto Autonomia della responsabilità, anche con autore identificato e non punibile per difetto di colpevolezza
Contestazione dell’illecito, nessun obbligo di indicare le carenze organizzative a pena di nullità Contestazione dell’illecito, indicazione obbligatoria delle carenze e nullità in caso di omissione
Sequestro e archiviazione, sequestro preventivo ammesso e archiviazione disposta dal pubblico ministero Sequestro e archiviazione, sequestro escluso con idonea cauzione e archiviazione con decreto del giudice
Piccole imprese, sanzione all’ente cumulata alla pena della persona fisica anche se coincidono Piccole imprese, sanzione pecuniaria disapplicabile o riducibile in caso di coincidenza soggettiva

Iter parlamentare e delega di otto mesi su sanzioni e reati presupposto

Il provvedimento deve ancora iniziare l’esame parlamentare e diventerà applicabile solo con l’approvazione definitiva delle Camere. Dopo l’entrata in vigore della legge il Governo avrà otto mesi per adottare un decreto legislativo di revisione del sistema sanzionatorio e del catalogo dei reati presupposto.

I criteri di delega limitano il catalogo agli illeciti attinenti alla criminalità d’impresa e riservano le sanzioni interdittive ai soli reati più gravi. È la parte destinata a incidere di più sul rischio effettivo delle aziende, perché l’interdittiva può fermare l’attività, e arriverà con almeno un anno di scarto rispetto alla legge.

Sindacati critici e Governo soddisfatto

La Cgil contesta l’impianto del provvedimento e chiede l’apertura di un confronto con l’esecutivo. Secondo Alessandro Genovesi, responsabile contrattazione inclusiva, appalti e lotta al lavoro nero del sindacato, il Governo introdurrebbe «surrettiziamente dei veri e propri scudi» a favore delle imprese committenti.

Il timore riguarda le catene di appalti e subappalti, dove il sindacato chiede modelli organizzativi di filiera capaci di responsabilizzare il committente sui controlli lungo tutta la catena, invece di alleggerirne la posizione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica un intervento a costo zero che taglia gli oneri amministrativi delle aziende più piccole e difende la continuità aziendale, e sintetizza l’obiettivo con la formula per cui «la responsabilità di impresa non può trasformarsi automaticamente in criminalizzazione di impresa».

Fino all’approvazione della legge vale il decreto del 2001

Le imprese continuano ad applicare il decreto legislativo 231/2001 nella formulazione vigente, comprese le regole sull’inversione dell’onere probatorio per i reati degli apicali. Un modello adottato oggi va costruito sulle norme attuali, non su quelle annunciate.

Nel frattempo il catalogo dei reati presupposto continua ad allargarsi per effetto di interventi separati dalla riforma, dai reati ambientali alle violazioni delle misure restrittive europee. Un modello organizzativo fermo a un catalogo superato è privo di efficacia esimente proprio sulle fattispecie aggiunte di recente, e questo vale a prescindere dall’esito del disegno di legge.