Il concordato semplificato può essere utilizzato soltanto dopo una composizione negoziata condotta secondo correttezza e buona fede, quando le soluzioni di risanamento e gli accordi con i creditori risultano impraticabili. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 chiarisce i controlli che precedono l’omologa di questa procedura liquidatoria senza voto, inserita tra gli strumenti di gestione della crisi d’impresa.
- Accesso entro 60 giorni dalla relazione finale
- Le trattative devono essere reali e documentate
- La matrice di ammissibilità
- Il piano ha natura esclusivamente liquidatoria
- L’omologa concentra cinque controlli
- L’utilità deve raggiungere ogni creditore
- Surplus e finanza esterna seguono regole diverse
- Effetti dell’omologa e risoluzione
Accesso entro 60 giorni dalla relazione finale
La domanda di concordato semplificato deve essere depositata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto, ai sensi dell’articolo 25-sexies del D.Lgs. n. 14/2019.
L’accesso richiede tre condizioni cumulative:
- le trattative della composizione negoziata si sono svolte secondo correttezza e buona fede;
- le soluzioni indicate dall’articolo 23 risultano realmente impraticabili;
- la domanda, la proposta e il piano sono depositati entro 60 giorni dalla relazione finale.
Il Correttivo-ter consente di presentare anche una domanda con riserva. Il deposito successivo della proposta e del piano deve comunque avvenire entro i medesimi 60 giorni, poiché la riserva non prolunga il termine decadenziale.
Le trattative devono essere reali e documentate
La composizione negoziata deve contenere un confronto effettivo con i creditori, basato su dati completi, proposte valutabili e tempi adeguati per formulare osservazioni o controproposte.
Il Tribunale di Bologna, con decreto del 13 gennaio 2026, ha escluso l’accesso quando la relazione dell’esperto non dimostra un’interlocuzione fondata su informazioni complete. Il Tribunale di Milano, con decreto del 29 settembre 2025, ha ricondotto la buona fede alla disponibilità a discutere e riformulare le proposte.
La relazione finale dovrebbe documentare:
- le proposte trasmesse ai creditori interessati dal piano;
- le informazioni economiche e finanziarie messe a loro disposizione;
- le osservazioni e controproposte ricevute durante il confronto;
- le ragioni che hanno impedito il raggiungimento di un’intesa.
Il coinvolgimento può essere limitato ai creditori destinati a subire una riduzione o altri effetti sfavorevoli. La Corte d’Appello di Venezia, con decreto del 28 marzo 2024, ha ritenuto compatibile con la buona fede l’esclusione dalle trattative dei creditori destinati al pagamento integrale.
La matrice di ammissibilità
La combinazione tra qualità delle trattative, contenuto del piano e rispetto dei termini determina il rischio di inammissibilità:
| Situazione | Accesso | Motivazione |
|---|---|---|
| proposte complete, confronto effettivo, alternative fallite e ricorso entro 60 giorni | compatibile | sono documentati correttezza, buona fede e carattere residuale della procedura |
| piano liquidatorio predisposto fin dall’avvio della composizione negoziata | alto rischio di inammissibilità | la composizione risulta usata come accesso programmato alla liquidazione semplificata |
| mancato coinvolgimento dei creditori destinati al pagamento integrale | compatibile | i creditori esclusi non subiscono effetti sfavorevoli dal piano negoziato |
| informazioni incomplete, assenza di proposte valutabili o tempi insufficienti | incompatibile | manca la prova di trattative sostanziali condotte secondo buona fede |
Il piano ha natura esclusivamente liquidatoria
Il concordato semplificato è una procedura concorsuale destinata alla cessione dei beni. Coinvolge l’intero patrimonio del debitore e l’intero ceto creditorio, con applicazione delle regole del concorso e dell’ordine delle prelazioni.
Una prosecuzione temporanea dell’attività è ammessa soltanto quando serve a preservare il valore dell’azienda in vista della vendita. Il Tribunale di Milano, con decreto del 12 aprile 2025, e la Corte d’Appello di Firenze, con decreto del 5 febbraio 2025, hanno escluso un piano fondato sulla continuità diretta quale obiettivo principale.
Rispetto al concordato preventivo liquidatorio, la procedura presenta alcune differenze:
- manca una fase formale di ammissione distinta dall’esame del tribunale;
- i creditori non votano sulla proposta;
- non è prevista una percentuale minima di soddisfacimento;
- non è richiesto l’incremento del 10% dell’attivo tramite risorse esterne.
Il carattere semplificato viene compensato dal controllo giudiziale concentrato nell’omologazione e dalla facoltà dei creditori di proporre opposizione.
L’omologa concentra cinque controlli
Il tribunale omologa il concordato soltanto dopo aver verificato cinque condizioni previste dall’articolo 25-sexies:
- la regolarità del contraddittorio e del procedimento;
- la corretta formazione delle eventuali classi di creditori;
- il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione;
- la fattibilità giuridica ed economica del piano di liquidazione;
- l’assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione e la presenza di un’utilità per ogni creditore.
Tra il termine assegnato all’ausiliario per il deposito del parere e l’udienza di omologazione devono intercorrere almeno 45 giorni. I creditori e gli altri interessati possono proporre opposizione entro dieci giorni prima dell’udienza.
L’utilità deve raggiungere ogni creditore
Ogni creditore deve ricevere un vantaggio riconoscibile rispetto allo scenario liquidatorio, anche quando il piano non prevede un pagamento monetario rilevante.
L’utilità può derivare dalla conservazione di un rapporto di fornitura o di lavoro attraverso la cessione dell’azienda, oppure da un diverso beneficio collegato alla continuità indiretta. Il vantaggio deve essere riferibile alla posizione del singolo creditore e risultare dal piano.
Il recupero dell’IVA sul credito rimasto insoluto non costituisce da solo un’utilità, poiché lo stesso effetto fiscale si produrrebbe nella liquidazione giudiziale. La Cassazione, con sentenza n. 624/2026 del 12 gennaio 2026, ha inoltre escluso che la sola maggiore rapidità della procedura sia sufficiente per i creditori chirografari privi di qualsiasi forma di soddisfazione.
Surplus e finanza esterna seguono regole diverse
Il valore prodotto dalla vendita dell’azienda oltre il ricavato stimato nella liquidazione è soggetto alla priorità assoluta e all’ordine delle cause di prelazione.
La Corte d’Appello di Torino, con decreto del 23 settembre 2025, ha escluso che tale surplus possa essere distribuito secondo la priorità relativa prevista per il concordato in continuità oppure qualificato come finanza esterna liberamente distribuibile.
La finanza esterna autentica deve provenire da risorse nuove ed estranee al patrimonio del debitore. La Cassazione, con sentenza n. 620/2026 del 12 gennaio 2026, ha escluso da questa categoria la semplice rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti già erogati.
Effetti dell’omologa e risoluzione
L’omologazione rende inesigibile nei confronti del debitore la quota falcidiata dei crediti anteriori alla pubblicazione del ricorso. I diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in regresso conservano efficacia.
La risoluzione può essere chiesta in presenza di un inadempimento di rilievo entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto dal concordato. La domanda è esclusa quando gli obblighi sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
Le regole generali del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza continuano quindi a tutelare creditori e terzi anche dopo l’omologa della proposta liquidatoria.