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Codice crisi impresa e insolvenza in vigore: cosa cambia

di Alessandra Gualtieri

15 Luglio 2022 12:18

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in vigore a regime: nuovi assetti e segnali ma anche garanzie per la continuità aziendale.

Entra in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019). Con il Dlgs 83/2022 è stata intanto recepita anche la Direttiva UE 2019/1023, con l’armonizzazione del complessivo nuovo quadro normativo.

Il nuovo Codice prevede il definitivo addio al sistema di allerta, l’arrivo dei nuovi assetti per rilevare i primi segnali di crisi (da gestire eventualmente tramite composizione negoziata), il divieto per i creditori che godono di tutele di non rispettare i contratti pendenti o di ottenerne la risoluzione, il ricorso al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio entro 60 giorni dalla relazione dell’esperto indipendente.

Assetti da adottare

L’imprenditore, anche individuale, è chiamato ad adottare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili per:

  • rilevare squilibri patrimoniali o economico-finanziari;
  • verificare sostenibilità dei debiti e continuità aziendale;
  • seguire la lista di controllo dei segnali di allarme;
  • effettuare il test di perseguibilità del risanamento.

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Segnali di allarme da controllare

  • Esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni,
  • esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti,
  • esistenza di esposizioni nei confronti di banche e altri intermediari finanziari scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti se rappresentano almeno il 5% delle esposizioni,
  • esistenza di una o più esposizioni debitorie nei confronti di creditori pubblici (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e AdER).

Creditori e continuità aziendale

L’accesso alla composizione negoziata della crisi non comporta in automatico la sospensione o la revoca degli affidamenti, opzione che può essere disposta e attivata soltanto previa comunicazione che ne motivi la necessità. Intermediari finanziari e istituti di credito sono inoltre parte attiva nel percorso di uscita dalla crisi, per orientare l’azienda verso scelte che non interrompano l’attività di business, così da incrementare le opportunità di risanamento. Per salvaguardare la continuità aziendale, inoltre, i creditori nei cui confronti operano le misure protettive sono tenuti al rispetto dei contratti ed alle forniture derivanti da accordi presi prima dell’accesso alla composizione negoziata.