Un professionista non iscritto ad alcun ordine ha diritto al compenso pattuito se ha eseguito attività non riservate per legge ad alcuna categoria. Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza n. 7128/2026. La decisione favorisce i professionisti senza albo, perché chiarisce dove finisce l’attività liberamente esercitabile e dove inizia quella che richiede un’iscrizione obbligatoria. Un principio confermato anche da un emendamento al Ddl delega di riforma delle professioni.
In sintesi:
- l’ordinanza n. 7128/2026 della Corte di Cassazione riconosce il diritto al compenso per attività non riservate per legge;
- la nullità del contratto e il mancato pagamento scattano solo per le prestazioni riservate, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 del codice civile;
- la gestione di una pratica di finanziamento non rientra nell’attività riservata al commercialista dall’art. 1 del DPR n. 1067/1953;
- l’iscrizione all’elenco OAM è obbligatoria solo per la mediazione creditizia in senso proprio, disciplinata dal D.Lgs. n. 141/2010;
- il Ddl delega di riforma delle professioni (A.S. 1663) ribadisce il principio delle attività libere con l’emendamento approvato in Commissione Giustizia al Senato il 4 giugno 2026.
Attività non riservate agli ordini professionali
Seguire per conto di un cliente una pratica di finanziamento presso una banca non è un’attività riservata ai commercialisti e può essere svolta anche da chi non è iscritto ad alcun albo. Nel caso deciso dalla Cassazione una società aveva rifiutato il pagamento concordato dopo aver scoperto che il professionista incaricato non era commercialista. I giudici di merito avevano dato ragione alla società, negando il compenso; la Suprema Corte ha ribaltato quella lettura.
Per la Corte la predisposizione e la conduzione di una domanda di finanziamento non integrano l’attività di consulenza riservata al commercialista dall’art. 1 del DPR n. 1067/1953, che disciplina l’ordinamento della professione. Si tratta di una prestazione priva di riserva legale, distinta da quelle che impongono l’iscrizione all’albo.
La pronuncia distingue anche rispetto alla mediazione creditizia. L’iscrizione all’elenco tenuto dall’OAM, l’Organismo Agenti e Mediatori, è richiesta a chi mette in contatto in modo professionale e indipendente cliente e banca, secondo la disciplina del D.Lgs. n. 141/2010. Chi si limita a presentare una domanda di prestito per conto di un cliente, senza svolgere intermediazione in senso proprio, non rientra in quella categoria e non ha l’obbligo di iscrizione.
Il diritto al compenso del professionista non iscritto
Il compenso spetta perché il contratto è valido: l’attività svolta non rientra tra quelle riservate, quindi non c’è alcuna nullità a renderla non remunerabile. Secondo i principi desumibili dagli artt. 1418 e 2231 del codice civile, il contratto d’opera intellettuale è nullo e il pagamento è precluso solo quando la prestazione è riservata a iscritti a un albo.
La Corte ha aggiunto due precisazioni rilevanti per chi opera senza iscrizione all’albo. Il fatto che il professionista si fosse inizialmente presentato come commercialista non cambia la natura della prestazione effettivamente resa. E l’iscrizione tardiva al registro dei revisori, avvenuta dopo la conclusione dell’incarico, non incide sul diritto a percepire quanto pattuito, trattandosi comunque di un’attività libera.
Il principio delle attività libere
Fuori dalle attività riservate in via esclusiva a una categoria, con esercizio subordinato per legge all’iscrizione in un albo o ad abilitazione, vale il principio generale di «libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi». La Cassazione si muove nel solco di un orientamento già espresso da pronunce precedenti, che assegnano alla riserva di legge un carattere di eccezione da interpretare in senso stretto.
È lo stesso confine che regge la coesistenza fra professioni ordinistiche e professioni non organizzate in Ordini: ciò che la legge non riserva può essere offerto sul mercato dei servizi da chiunque, con pieno diritto al corrispettivo concordato.
Il confine con l’esercizio abusivo della professione
Il principio si rovescia quando l’attività rientra nella riserva di legge: in quel caso il professionista non iscritto non ha diritto al compenso e rischia l’esercizio abusivo della professione. Pochi mesi dopo la 7128, con l’ordinanza n. 18764 del 9 giugno 2026, la stessa Cassazione ha negato il pagamento a un contabile non iscritto che aveva tenuto la contabilità e curato le dichiarazioni fiscali in modo continuativo e organizzato, attività tipiche del commercialista.
In quel secondo caso la prestazione riservata, svolta da chi non ne ha titolo, configura il reato previsto dall’art. 348 del codice penale e, sul piano civile, la nullità assoluta del contratto per il combinato disposto degli artt. 1418 e 2231 del codice civile. Il discrimine, quindi, non è la qualifica dichiarata, ma la natura della prestazione: amministrativa e libera nel primo caso, riservata e protetta nel secondo.
La riforma delle professioni e il Ddl delega al Senato
Lo stesso principio passa ora anche dal legislatore. Il Ddl delega di riforma delle professioni (A.S. 1663), con un emendamento approvato in Commissione Giustizia al Senato il 4 giugno 2026, chiarisce che è libero tutto ciò che la legge non indica come espressamente riservato a una o più professioni.
La modifica corregge una formulazione iniziale che confondeva le attività riservate per legge con quelle genericamente attribuite alla competenza di una categoria, con il rischio di comprimere il raggio d’azione di chi opera in ambiti non coperti da riserve. Sul risultato hanno spinto le associazioni delle professioni non ordinistiche, dalla Lapet a Confcommercio Professioni. Nel pacchetto è entrato anche il richiamo al test di proporzionalità previsto dal D.Lgs. n. 142/2020, che impone una valutazione preventiva prima di introdurre nuovi vincoli all’accesso o all’esercizio delle professioni.