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Professioni senza Ordine, la regolamentazione

di Barbara Weisz

Pubblicato 20 Dicembre 2014
Aggiornato 12 Gennaio 2016 13:00

Regolamentazione delle professioni non organizzate in Ordini o Collegi: definizione, attività, associazioni e attestazioni.

Pubblicitari, grafici, tributaristi, consulenti, periti assicurativi, guide turistiche: sono le cosiddette professioni non regolamentate da Ordini professionali o Collegi (ovvero senza Albo). Anche queste hanno una loro disciplina di riferimento, che prevede, fra le altre cose, la possibilità di riunirsi in associazioni professionali. La legge sulle professioni non organizzate è la n. 4/2013, Disposizioni in materia di professioni non organizzate. L’Italia ha adeguato così la legislazione ai mutamenti degli ultimi decenni, nel mondo delle professioni, rispondendo agli stimoli arrivati in questo senso dall’Unione Europea.

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La Legge parte dalla definizione delle professioni non ordinistiche per regolamentarne poi la formazione di associazioni professionali, la qualificazione della prestazione professionale, il sistema di attestazione, la certificazione. La legge definisce le professioni non regolamentate nel seguente modo (art. 1 comma 2):

«l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in Albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative».

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Le professioni comprese in questa definizione sono moltissime (oltre 200 attività) alcune anche molto tradizionali (amministratori di condominio, tributaristi, consulenti di investimento, traduttori, bibliotecari), altre più recenti (pubblicitario, grafico, consulente aziendale, educatori, pedagogisti, guide turistiche).

Associazioni

Una parte importante della legge sancisce la libertà di riunirsi in associazioni professionali e la regolamenta. I professionisti possono:

«costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza».

Le associazioni assicurano la piena conoscibilità dei seguenti elementi:

  • atto costitutivo e statuto;
  • precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce;
  • composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
  • struttura organizzativa dell’associazione;
  • requisiti per la partecipazione dei professionisti all’associazione (titoli di studio, obblighi di aggiornamento professionale, quote da versare);
  • assenza di scopo di lucro.

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Le associazioni garantiscono trasparenza, deontologia, promuovono la formazione permanente degli iscritti, adottano un codice di condotta (ai sensi dell’articolo 27-bis del Dlgs 206/2005, il codice del consumo), stabiliscono le sanzioni per chi viola le regole professionali, promuovono forme di garanzie per il cittadino-consumatore.  Le associazioni possono riunirsi in forme aggregative, pubblicano nel proprio sito web «gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità», hanno un legale rappresentante che garantisce a correttezza di tali informazioni. Nei casi in cui autorizzano gli associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale, hanno l’obbligo di garantire la conoscibilità dei seguenti elementi:

  • codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
  • elenco iscritti, aggiornato annualmente;
  • sedi dell’associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
  • presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
  • l’eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell’associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
  • le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello.

Sistema di attestazione

Le associazioni possono rilasciare agli iscritti un’attestazione che assicura:

  • la regolare iscrizione del professionista all’associazione;
  • i requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa, gli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare;
  • le garanzie fornite dall’associazione all’utente;
  • l’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
  • l’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

Autoregolamentazione

La legge promuove e disciplina anche «l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attività» dei professionisti «indipendentemente dall’adesione degli stessi» a un’associazione. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità alle norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010. Le associazioni professionali e le forme aggregative collaborano all’elaborazione della normativa tecnica UNI. Gli organismi di certificazione accreditati possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.