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Ricongiunzione dei contributi professionali: dalla svolta INPS al vincolo della cessazione

di Barbara Weisz

18 Giugno 2026 07:56

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Dopo lo sblocco di febbraio, il messaggio INPS del 7 maggio 2026 limita la ricongiunzione tra Gestione Separata e casse alle posizioni con iscrizione cessata

A febbraio l’INPS aveva sbloccato la ricongiunzione dei contributi tra Gestione Separata e casse professionali; a pochi mesi di distanza arriva un paletto. Con il messaggio n. 1535 del 7 maggio 2026 l’Istituto ha precisato che si trasferiscono solo i contributi delle gestioni con iscrizione cessata, mentre una posizione previdenziale ancora attiva non si sposta, neppure per i versamenti già maturati alla data della domanda. Per i professionisti cambia il modo di pianificare l’operazione, che resta onerosa e va decisa prima di chiudere una posizione.

In sintesi

  • la ricongiunzione unifica i contributi in un’unica gestione che eroga l’intera pensione, con un onere a carico del professionista;
  • dal 2026 è ammessa tra Gestione Separata e casse professionali nelle due direzioni, in entrata verso l’INPS e in uscita verso la cassa;
  • il messaggio INPS n. 1535 del 7 maggio 2026 la consente solo per le gestioni con iscrizione cessata, escludendo le posizioni ancora attive;
  • verso la Gestione Separata si trasferiscono solo i contributi successivi al 1° aprile 1996, senza ricongiunzioni parziali;
  • l’onere della ricongiunzione in entrata si calcola con il metodo a percentuale, con aliquota al 33% sulla retribuzione recente meno i contributi trasferiti.

La ricongiunzione dei contributi e le due direzioni del trasferimento

La ricongiunzione consente di spostare tutti i contributi in un’unica gestione previdenziale, che poi eroga l’intera pensione, dietro pagamento di un onere. Lo sblocco arriva con la circolare INPS n. 15 del 9 febbraio 2026, che recepisce la Cassazione n. 26039/2019 e una nota del Ministero del Lavoro, dopo l’annuncio di fine 2025. Riguarda il rapporto tra la Gestione Separata e le casse professionali private dei d.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996, come Inarcassa, Cassa Forense o ENPAM, e funziona in due direzioni:

Direzione del trasferimento Ente che eroga la pensione Regole applicate
in uscita, dalla Gestione Separata alla cassa professionale la cassa professionale quelle della legge 45/1990
in entrata, dalla cassa professionale alla Gestione Separata l’INPS le nuove regole della circolare 15/2026

La differenza con il cumulo e la totalizzazione è la seguente: in quei casi i contributi restano divisi e ogni ente paga la sua quota senza costi, mentre la ricongiunzione accentra tutto in un’unica gestione a pagamento.

Iscrizione cessata, il vincolo del messaggio INPS

Con il messaggio n. 1535 del 7 maggio 2026 l’INPS ha precisato che la ricongiunzione riguarda solo le gestioni nelle quali l’iscrizione è cessata. Una posizione previdenziale ancora attiva non può essere trasferita, neppure limitatamente ai contributi già maturati alla data della domanda. È una lettura coerente con l’indirizzo ministeriale del 1991, che lega il trasferimento alla chiusura della posizione di provenienza.

La conseguenza pratica è rilevante: per spostare i contributi occorre prima cessare l’iscrizione nella gestione di partenza, una scelta da valutare con attenzione, dato che la ricongiunzione è onerosa e difficilmente reversibile.

Esclusi i professionisti con contributi ante 1996

Verso la Gestione Separata si possono ricongiungere solo i contributi successivi al 1° aprile 1996, data di nascita della gestione. Poiché la legge 45/1990 vieta la ricongiunzione parziale e impone di trasferire l’intera posizione, chi possiede anche un solo contributo anteriore a quella data in una delle gestioni coinvolte resta escluso, con il divieto di ricongiunzione parziale che blocca l’intera domanda.

Il calcolo dell’onere di ricongiunzione

Per la ricongiunzione in entrata verso l’INPS l’onere è a carico del professionista e si determina con il metodo a percentuale, in tre passaggi:

  • si individua la base di calcolo, cioè la retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi più recenti rispetto alla domanda, comprese le voci non legate alla Gestione Separata, entro i massimali annui;
  • si applica l’aliquota dei collaboratori, oggi al 33%;
  • si sottrae l’ammontare dei contributi trasferiti dalla cassa di provenienza.

Il risultato è la somma da versare. Per la ricongiunzione in uscita verso la cassa, invece, l’onere segue le regole della cassa di destinazione.

Calcolo e decorrenza della pensione

Una volta ricongiunti, i periodi mantengono la collocazione temporale originaria, come se fossero stati versati da subito nella gestione di destinazione. Il montante contributivo si ottiene applicando l’aliquota dell’anno di presentazione della domanda, da cui parte anche la rivalutazione. La decorrenza della pensione non può essere anteriore al primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Esempi pratici

Due casi chiariscono il vincolo temporale:

  • professionista iscritto alla cassa dal 2022 e alla Gestione Separata dal 2005, può ricongiungere, perché tutti i periodi sono successivi al 1996;
  • professionista iscritto alla cassa dal 1995 e alla Gestione Separata dal 1999, non può, perché un contributo anteriore al 1996 blocca l’intera operazione.

Ricongiunzione, cumulo e totalizzazione a confronto

La ricongiunzione si distingue da cumulo e totalizzazione, strumenti gratuiti in cui ogni gestione conserva i propri contributi e liquida la sua quota. Nella ricongiunzione i contributi confluiscono in un’unica gestione, con un costo ma con un’unica pensione calcolata secondo le regole di quell’ente. In alcuni casi la ricongiunzione conviene rispetto al cumulo, soprattutto per chi può accentrare la posizione nella cassa di categoria; in altri il cumulo gratuito resta preferibile, e la scelta si fa confrontando costi e pensione attesa.