È una svolta storica per le pensioni dei professionisti: la ricongiunzione dei contributi verso la Gestione Separata è finalmente ammessa, a patto che i versamenti siano successivi al primo aprile 1996. Questa è la regola fondamentale prevista dal nuovo documento di prassi con cui l’INPS recepisce gli orientamenti di Cassazione e sblocca la ricongiunzione in entrata dalle le Casse previdenziali dei professionisti verso la Gestione Separata.
Cade dunque un veto decennale: le istruzioni per procedere sono contenute nella circolare 15/2026. Il testo disciplina le regole per il trasferimento dei contributi dalle Casse private (come Inarcassa o Cassa Forense) verso l’INPS e si applica anche alle domande eventualmente inviate prima del 9 febbraio, data di pubblicazione della circolare.
- Come funziona la ricongiunzione dei contributi
- Esclusi i professionisti con carriere pre-1996
- Calcolo dell’onere di ricongiunzione in entrata INPS
- Calcolo e decorrenza pensione cumulata presso l’INPS
- Come funziona la ricongiunzione dei contributi
- Contributi professionali ammessi a ricongiunzione presso l’INPS
- Calcolo dell’onere di ricongiunzione in entrata INPS
- Calcolo e decorrenza pensione cumulata presso l’INPS
Come funziona la ricongiunzione dei contributi
La ricongiunzione è l’istituto che consente di spostare tutti i contributi in un’unica gestione previdenziale, accentrando tutto in un solo ente che poi pagherà l’intera pensione. L’operazione prevede il pagamento del cosiddetto onere di ricongiunzione perché il trasferimento ha un impatto diretto sulla quantificazione dell’assegno finale. Si differenzia da altre forme come la totalizzazione e il cumulo tra gestioni della stessa cassa, dove invece i contributi restano divisi e ogni ente paga la sua quota senza costi per il lavoratore.
Va fatta a monte una distinzione fondamentale sulla direzione del trasferimento:
- per la ricongiunzione in uscita (da INPS a Cassa privata), ossia se il professionista vuole spostare i soldi dalla Gestione Separata verso la sua Cassa di categoria, le regole non cambiano (restano quelle della legge 45/1990) ed in questo caso sarà la Cassa professionale a erogare la pensione finale;
- per la ricongiunzione in entrata (da Cassa privata a INPS) scatta la vera novità, perché finora l’INPS bloccava chi voleva portare i contributi esterni dentro la Gestione Separata mentre ora è possibile farlo e l’INPS diventa l’unico ente erogatore della pensione, a patto di pagare un onere calcolato con le nuove regole.
Esclusi i professionisti con carriere pre-1996
Su questo punto è intervenuto un chiarimento tramite una nota del Ministero del Lavoro, che fissa un paletto insuperabile per l’accesso alla misura. Dovendo rispettare la natura nativa della Gestione Separata (nata il 1° aprile 1996), l’INPS non può accettare contributi riferiti a periodi precedenti.
E poiché la legge sulla ricongiunzione (Legge 45/1990) vieta la ricongiunzione parziale (obbligando il professionista a trasferire l’intera posizione assicurativa e non solo degli spezzoni), si crea un effetto bloccante “a monte”.
Chi possiede anche un solo contributo antecedente al 1° aprile 1996 nella Cassa privata non potrà accedere alla ricongiunzione.
Il Ministero specifica infatti che “non saranno ammesse le domande per una ricongiunzione in entrata verso la gestione separata di Inps di chi possiede periodi contributivi precedenti al primo aprile 1996”. Il diniego riguarda l’intera domanda: questi professionisti non potranno spostare nemmeno la parte di contributi recenti con il nuovo strumento .
Calcolo dell’onere di ricongiunzione in entrata INPS
Ma come si determina l’onere dovuto per chi rientra nei requisiti (ossia chi ha contributi solo post-1996)? Il costo di questa sorta di riscatto, ossia la somma che il lavoratore deve pagare di tasca propria per unificare la posizione nell’INPS, è determinato con il meccanismo del calcolo a percentuale. Ecco i passaggi:
- si individua la base di calcolo: è la retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda (i più recenti) e rilevano tutte le retribuzioni, anche quelle non legate alla Gestione Separata, nei limiti dei massimali annui;
- si applica l’aliquota contributiva vigente per i collaboratori (attualmente il 33%);
- dalla cifra ottenuta si sottrae l’ammontare dei contributi che vengono fisicamente trasferiti dalla Cassa di provenienza.
Il risultato di questa sottrazione è l’onere che il professionista deve versare.
Calcolo e decorrenza pensione cumulata presso l’INPS
Una volta ricongiunti i periodi rispettano la collocazione temporale originaria, quindi è come se fossero stati versati sin dall’inizio alla Gestione Separata. Il montante contributivo (il capitale accumulato) si ottiene applicando l’aliquota relativa all’anno di presentazione della domanda e anche la rivalutazione parte da quella data.
Queste regole si applicano sia alle nuove domande sia a quelle pendenti. La decorrenza della pensione non può essere anteriore al primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda.
È una svolta storica per le pensioni dei professionisti: la ricongiunzione dei contributi verso la Gestione Separata è finalmente ammessa, a patto che i versamenti siano successivi al primo aprile 1996. Questa è la regola fondamentale prevista dal nuovo documento di prassi con cui l’INPS recepisce gli orientamenti di Cassazione e sblocca la ricongiunzione in entrata dalle le Casse previdenziali dei professionisti verso la Gestione Separata.
Cade dunque un veto decennale: le istruzioni per procedere sono contenute nella circolare 15/2026. Il testo disciplina le regole per il trasferimento dei contributi dalle Casse private (come Inarcassa o Cassa Forense) verso l’INPS e si applica anche alle domande eventualmente inviate prima del 9 febbraio, data di pubblicazione della circolare.
- Come funziona la ricongiunzione dei contributi
- Esclusi i professionisti con carriere pre-1996
- Calcolo dell’onere di ricongiunzione in entrata INPS
- Calcolo e decorrenza pensione cumulata presso l’INPS
- Come funziona la ricongiunzione dei contributi
- Contributi professionali ammessi a ricongiunzione presso l’INPS
- Calcolo dell’onere di ricongiunzione in entrata INPS
- Calcolo e decorrenza pensione cumulata presso l’INPS
Come funziona la ricongiunzione dei contributi
La ricongiunzione è l’istituto che consente di spostare tutti i contributi in un’unica gestione previdenziale, accentrando tutto in un solo ente che poi pagherà l’intera pensione. L’operazione prevede il pagamento del cosiddetto onere di ricongiunzione perché il trasferimento ha un impatto diretto sulla quantificazione dell’assegno finale. Si differenzia da altre forme come la totalizzazione e il cumulo gratuito tra gestioni della stessa cassa, dove invece i contributi restano divisi e ogni ente paga la sua quota senza costi per il lavoratore.
Va fatta a monte una distinzione fondamentale sulla direzione del trasferimento:
- per la ricongiunzione in uscita (da INPS a Cassa privata), ossia se il professionista vuole spostare i soldi dalla Gestione Separata verso la sua Cassa di categoria, le regole non cambiano (restano quelle della legge 45/1990) ed in questo caso sarà la Cassa professionale a erogare la pensione finale;
- per la ricongiunzione in entrata (da Cassa privata a INPS) scatta la vera novità, perché finora l’INPS bloccava chi voleva portare i contributi esterni dentro la Gestione Separata mentre ora è possibile farlo e l’INPS diventa l’unico ente erogatore della pensione, a patto di pagare un onere calcolato con le nuove regole.
Contributi professionali ammessi a ricongiunzione presso l’INPS
Per quanto riguarda questa nuova possibilità (ricongiunzione in entrata), il documento chiarisce come si calcola la pensione, che resterà interamente contributiva.
La domanda deve riguardare tutti i contributi versati nelle diverse gestioni, non essendo consentita la ricongiunzione parziale. Sono escluse le somme che hanno già dato luogo a una pensione.
Il vincolo più importante è quello temporale: si possono ricongiungere solo contributi versati successivamente al primo aprile 1996. Questo, in considerazione del divieto di ricongiunzione parziale, esclude chi ha versamenti precedenti in una delle gestioni coinvolte.
Esempi pratici
- Professionista iscritto alla Cassa dal 2022 e alla Gestione Separata dal 2005: può effettuare la ricongiunzione (tutti i periodi sono successivi al 1996).
- Professionista iscritto alla Cassa dal 1995 e alla Gestione Separata dal 1999: non può chiedere la ricongiunzione, perché possiede contributi anteriori alla data limite del 1996 che bloccano l’intera operazione.
Calcolo dell’onere di ricongiunzione in entrata INPS
Ma come si determina l’onere dovuto? Il costo di questa sorta di riscatto, ossia la somma che il lavoratore deve pagare di tasca propria per unificare la posizione nell’INPS, è determinato con il meccanismo del calcolo a percentuale. Ecco i passaggi:
- si individua la base di calcolo: è la retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda (i più recenti) e rilevano tutte le retribuzioni, anche quelle non legate alla Gestione Separata, nei limiti dei massimali annui;
- si applica l’aliquota contributiva vigente per i collaboratori (attualmente il 33%);
- dalla cifra ottenuta si sottrae l’ammontare dei contributi che vengono fisicamente trasferiti dalla Cassa di provenienza.
Il risultato di questa sottrazione è l’onere che il professionista deve versare.
Calcolo e decorrenza pensione cumulata presso l’INPS
Una volta ricongiunti i periodi rispettano la collocazione temporale originaria, quindi è come se fossero stati versati sin dall’inizio alla Gestione Separata. Il montante contributivo (il capitale accumulato) si ottiene applicando l’aliquota relativa all’anno di presentazione della domanda e anche la rivalutazione parte da quella data.
Queste regole si applicano sia alle nuove domande sia a quelle pendenti. La decorrenza della pensione non può essere anteriore al primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda.