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Tirocinio professionale, primo sì ai compensi per i praticanti

di Teresa Barone

17 Giugno 2026 11:24

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Approvato in Commissione Giustizia l’emendamento alla riforma degli ordinamenti: rimborso spese e possibile indennità con contratto.

Il tirocinio professionale per l’accesso alle professioni ordinistiche si avvicina a un riconoscimento economico più chiaro. La Commissione Giustizia del Senato ha approvato l’emendamento 2.53 testo 2 al DDL S.1663 sulla riforma degli ordinamenti professionali: il testo introduce il rimborso delle spese sostenute dal praticante per conto dello studio e apre alla possibilità di un’indennità o di un compenso collegati all’attività svolta.

In sintesi, il testo approvato in Commissione prevede:

  • il rimborso delle spese sostenute dal tirocinante per conto dello studio o del professionista ospitante;
  • la possibilità di riconoscere un’indennità o un compenso per l’attività svolta durante la pratica;
  • la richiesta di un apposito contratto per disciplinare il riconoscimento economico;
  • la commisurazione dell’importo all’effettivo apporto professionale dato nell’esercizio delle prestazioni;
  • l’esclusione degli enti pubblici dalla previsione su indennità e compenso.

Primo sì del Senato ai compensi per i praticanti

La Commissione Giustizia del Senato ha approvato l’emendamento 2.53 testo 2 al disegno di legge n. 1663, recante delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali. La modifica inserisce un nuovo criterio di delega sulla riorganizzazione del tirocinio professionale.

Il testo approvato prevede che al tirocinante sia dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio o del professionista ospitante e che, fuori dagli enti pubblici, possano essere riconosciuti un’indennità o un compenso tramite contratto.

Rimborso spese e compenso con contratto

La novità distingue il rimborso spese dal riconoscimento economico dell’attività svolta. Il rimborso riguarda le spese anticipate dal praticante per conto dello studio, mentre indennità e compenso si collegano al contributo professionale dato durante la pratica.

Il criterio approvato in Commissione non fissa un importo minimo nazionale. Il testo parla di somme commisurate all’effettivo apporto professionale, lasciando ai successivi decreti legislativi il compito di definire criteri applicabili alle singole professioni.

Voce Contenuto della modifica Effetto per praticante e studio
Rimborso spese è dovuto per le spese sostenute per conto dello studio o del professionista ospitante riconosce i costi anticipati dal tirocinante durante la pratica
Indennità o compenso può essere riconosciuto con apposito contratto collega il riconoscimento economico al contributo professionale dato dal praticante
Enti pubblici sono esclusi dalla previsione su indennità e compenso la regola economica riguarda la pratica presso studi e professionisti privati
Decreti attuativi dovranno tradurre il principio in disciplina applicabile le regole effettive arriveranno dopo l’approvazione della legge delega

Professioni interessate dalla riforma ordinistica

Il DDL S.1663 riguarda quindici ordinamenti professionali non sanitari. L’elenco comprende agrotecnici, architetti, assistenti sociali, attuari, consulenti del lavoro, consulenti in proprietà industriale, dottori agronomi e forestali, geologi, geometri, giornalisti, ingegneri, periti agrari, periti industriali, spedizionieri doganali e tecnologi alimentari.

Per queste categorie, il tirocinio professionale rappresenta una fase di accesso alla professione regolamentata. La riforma interviene su accesso, formazione, regole deontologiche, ordinamenti, funzioni degli Ordini e strumenti di tutela, con una ricaduta diretta sul rapporto tra giovani praticanti e studi professionali.

Tirocinio professionale diverso dagli stage aziendali

Il tirocinio professionale non coincide con gli stage curriculari o extracurriculari svolti in azienda. In questo caso si parla della pratica necessaria per accedere a una professione ordinistica, svolta presso un professionista, uno studio o altre strutture abilitate dai singoli ordinamenti.

La distinzione è utile anche rispetto alla direttiva UE su stage e tirocini retribuiti, che riguarda soprattutto la qualità dei tirocini nel mercato del lavoro europeo. L’emendamento al DDL S.1663 interviene invece sulla pratica ordinistica e sul rapporto tra tirocinante e professionista ospitante.

Regole effettive dopo legge delega e decreti

Il compenso ai praticanti non è ancora una disciplina immediatamente applicabile. L’emendamento è stato approvato in Commissione nell’ambito di un disegno di legge delega: serviranno l’approvazione parlamentare del testo e i successivi decreti legislativi del Governo.

Il DDL S.1663 prevede che il Governo adotti uno o più decreti legislativi entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge delega. Solo quella fase chiarirà forma del contratto, criteri di calcolo, eventuali limiti, trattamento fiscale e coordinamento con le regole dei singoli Ordini.

Il precedente del rimborso dopo sei mesi

Il riconoscimento economico ai praticanti non nasce da zero. Il D.P.R. n. 137/2012, sulla riforma degli ordinamenti professionali, già prevede che al tirocinante sia riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

La modifica approvata in Commissione amplia questa impostazione, perché affianca al rimborso spese la possibilità di un’indennità o di un compenso collegati all’attività svolta. Il tirocinio conserva la natura formativa, senza trasformarsi automaticamente in rapporto di lavoro subordinato.

Commercialisti e praticanti tra borse e contributi

Il dibattito sul tirocinio retribuito incrocia anche il caso dei commercialisti, pur esclusi dall’elenco delle quindici professioni direttamente richiamate dal DDL S.1663 perché già oggetto di una riforma specifica. PMI.it ha già ricostruito le novità sulla riforma della professione di commercialista, che interviene su pratica, formazione e accesso all’esame di Stato.

Un precedente di categoria arriva anche dal bonus tirocinio da 500 euro per i commercialisti, riconosciuto dalla Cassa ai dominus che erogano borse di studio non inferiori a 1.000 euro lordi mensili. Si tratta di una misura di welfare professionale, distinta dalla riforma generale degli ordinamenti in esame al Senato.

Effetti per studi e giovani professionisti

Se la riforma arriverà a regime, il rapporto tra studio professionale e tirocinante dovrà essere regolato con maggiore chiarezza anche sul piano economico. Gli studi dovranno distinguere formazione, spese anticipate dal praticante e attività professionale effettivamente svolta durante la pratica.

Per i giovani professionisti, il riconoscimento economico del tirocinio può ridurre la barriera di accesso alle professioni ordinistiche, soprattutto nei percorsi lunghi e nelle città con costi elevati. L’effetto dipenderà dai decreti legislativi, dai regolamenti dei singoli Ordini e dai criteri scelti per misurare l’apporto professionale.

Nel quadro più ampio dell’accesso alle professioni, il percorso si lega anche alla stagione delle lauree abilitanti e nuove regole per l’accesso alla professione. Formazione universitaria, pratica ordinistica, esame di Stato e riconoscimento economico del tirocinio diventano così parti dello stesso processo di revisione.