Tratto dallo speciale:

Ravvedimento operoso, calcolo sanzioni e interessi sui versamenti tardivi

di Noemi Ricci

29 Giugno 2026 08:13

logo PMI+ logo PMI+
Dal versamento omesso alla dichiarazione tardiva, il ravvedimento taglia le sanzioni in base al ritardo: fasce, interessi all'1,60% e codici tributo per l'F24.

Il ravvedimento operoso permette di sanare spontaneamente quasi ogni violazione tributaria, non solo i versamenti tardivi: anche dichiarazioni inviate in ritardo, infedeli o da integrare, errori di fatturazione e omissioni del quadro RW. Si paga l’imposta dovuta, gli interessi legali e una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. L’istituto è disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, segue le sanzioni più leggere della riforma del D.Lgs. n. 87/2024. La riduzione è tanto maggiore quanto prima si interviene, a condizione che la violazione non sia già stata contestata.

In sintesi:

  • il ravvedimento copre qualsiasi violazione tributaria salvo eccezioni di legge, dai versamenti alle dichiarazioni (art. 13 D.Lgs. 472/1997);
  • per le violazioni dal 1° settembre 2024 la sanzione base dell’omesso versamento è il 25%, ridotta al 12,5% entro 90 giorni (D.Lgs. 87/2024);
  • la riduzione del ravvedimento va da un decimo a un quinto del minimo, in base al momento della regolarizzazione;
  • gli interessi legali sono dovuti al tasso dell’1,60% annuo dal 1° gennaio 2026 (DM 10 dicembre 2025).

Cosa si può sanare con il ravvedimento operoso

Il ravvedimento è ammesso per qualsiasi violazione tributaria, salvo le eccezioni previste dalla legge. Rientrano nello strumento le situazioni più ricorrenti per imprese e professionisti:

  • l’omesso, insufficiente o tardivo versamento di imposte, ritenute e acconti;
  • la dichiarazione tardiva, presentata entro 90 giorni dalla scadenza;
  • la dichiarazione infedele, che espone redditi o imposte inferiori al dovuto;
  • la dichiarazione integrativa, per correggere errori a sfavore del contribuente;
  • gli errori di fatturazione, registrazione e liquidazione ai fini IVA;
  • l’omessa o infedele compilazione del quadro RW sul monitoraggio delle attività estere.

La regolarizzazione richiede sempre la rimozione della violazione, per esempio l’invio della dichiarazione integrativa, insieme al pagamento di imposta, interessi e sanzione ridotta.

Quando il ravvedimento è precluso

Il ravvedimento non è più ammesso quando la violazione è già stata contestata: la notifica di un atto di accertamento o di liquidazione, di una cartella o di una comunicazione di irregolarità da controllo automatico (articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972) chiude la strada per quella specifica violazione. Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate la regolarizzazione è invece possibile anche dopo l’avvio di accessi, ispezioni e verifiche. Chi ha ricevuto un avviso bonario può aderire alla definizione agevolata con sanzione a un terzo, un canale distinto dal ravvedimento.

Le sanzioni piene per tipo di violazione dopo la riforma

La riforma del 2024 ha alleggerito le sanzioni ordinarie su cui il ravvedimento applica le proprie riduzioni. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 i valori di riferimento sono questi.

Violazione Sanzione piena
Omesso o tardivo versamento 25% (12,5% entro 90 giorni)
Dichiarazione tardiva (entro 90 giorni) da 250 a 1.000 euro in misura fissa
Dichiarazione infedele 70% della maggiore imposta (minimo 150 euro)
Dichiarazione integrativa a sfavore 50% dell’imposta non versata
Dichiarazione omessa (oltre 90 giorni) 120% delle imposte, non sanabile

La dichiarazione presentata oltre 90 giorni diventa omessa a tutti gli effetti e non rientra più nel ravvedimento. Le sanzioni proporzionali del quadro RW sul monitoraggio fiscale, dal 3% al 15%, non sono state toccate dalla riforma.

Le riduzioni del ravvedimento per fascia temporale

Sulla sanzione piena il ravvedimento applica una frazione che cresce con il ritardo. Le percentuali indicate valgono per l’omesso versamento con violazione dal 1° settembre 2024.

Momento della regolarizzazione Riduzione della sanzione
Entro 14 giorni 0,0833% per ogni giorno (un quindicesimo di un decimo)
Da 15 a 30 giorni un decimo, pari all’1,25%
Da 31 a 90 giorni un nono, pari all’1,39%
Entro la dichiarazione dell’anno della violazione un ottavo, pari al 3,125%
Entro la dichiarazione dell’anno successivo un settimo, pari al 3,571%
Dopo uno schema di atto o un verbale di constatazione un sesto o un quinto del minimo

Agli importi si aggiungono gli interessi legali, calcolati giorno per giorno al tasso dell’1,60% annuo dal 1° gennaio 2026, con la formula imposta per tasso per giorni divisa per 36.500.

Scarica il modello per calcolare il ravvedimento operoso

Il ravvedimento delle dichiarazioni e dei tributi locali

Per le dichiarazioni il termine è stretto: quella inviata entro 90 giorni è tardiva ma valida, con sanzione fissa di 250 euro ridotta a un decimo, cioè 25 euro (codice tributo 8911); oltre i 90 giorni diventa omessa e il ravvedimento non è più ammesso. La sanzione per la tardività non sostituisce quella sull’eventuale imposta non versata, che va sanata a parte.

Per il ravvedimento operoso dell’IMU, della TARI e degli tributi locali la procedura cambia: sanzione e interessi si sommano all’imposta e si versano con il codice del tributo originario, barrando la casella del ravvedimento.

Il versamento e i codici tributo

Il pagamento avviene in un’unica soluzione, con imposta, sanzione e interessi su righe separate. I modelli variano per tributo: il modello F24 per imposte sui redditi, sostitutive, IVA, IRAP, ritenute e successioni autoliquidate; il modello F24 ELIDE per l’imposta di registro su locazioni e affitti; il modello F23 per gli altri tributi indiretti.

Le sanzioni dei tributi erariali usano codici della serie 89, gli interessi quelli della serie 19, ciascuno nella propria sezione, mentre per le dichiarazioni si impiega il codice 8911. Disponibile l’elenco di dettaglio dei codici tributo IVA per l’F24.

Il cumulo giuridico introdotto dalla riforma

Dal 1° settembre 2024 al ravvedimento si applica il cumulo giuridico: a fronte di più violazioni della stessa indole si versa un’unica sanzione ridotta invece della somma delle singole, calcolata distintamente per ciascun tributo e periodo d’imposta. La frazione di riduzione si individua in base alla data della prima violazione. Sono escluse dal cumulo le violazioni sugli obblighi di versamento e le indebite compensazioni, che si ravvedono singolarmente.