Il riordino degli incentivi alle imprese entra in vigore dal 18 agosto 2026 e rivede il sistema delle agevolazioni di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, concentrando molte misure nel Fondo per la crescita sostenibile e cancellando quattro strumenti gestiti da altri ministeri. È il secondo decreto attuativo della legge delega, dopo quello sul Codice degli incentivi.
In sintesi:
- il Decreto Legislativo 26 giugno 2026, n. 138 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2026;
- attua l’articolo 3, commi 1 e 2, lettera a) della legge delega 27 ottobre 2023, n. 160 e affianca il Codice degli incentivi, in vigore dal 1° gennaio 2026;
- l’articolo 3 concentra gli strumenti del MIMIT su Fondo crescita sostenibile, Fondo di garanzia PMI, Fondo di sostegno al venture capital, Nuova Sabatini e aerospazio;
- l’articolo 11 sopprime il voucher per l’internazionalizzazione TEM, due crediti d’imposta sull’economia circolare e le misure del Fondo rotativo nazionale self-employment;
- l’articolo 12, comma 1 salvaguarda i procedimenti già avviati fino alla loro conclusione, mentre i decreti attuativi sul Fondo arrivano entro 180 giorni dalla legge di bilancio.
Riordino e abrogazione incentivi MIMIT
Il decreto legislativo di revisione del sistema degli incentivi alle imprese di competenza MIMIT interviene sulla mappa degli strumenti agevolativi dopo l’entrata in vigore del Codice degli incentivi, che ha già fissato regole comuni, bando tipo, definizioni e principi di accesso.
La riforma rientra tra gli impegni del PNRR assunti con la Commissione europea e il suo completamento è atteso con la prossima Legge di Bilancio 2027. L’articolo 1, comma 4 esclude dall’applicazione del decreto i settori agricolo e forestale, la pesca e l’acquacoltura.
Incentivi soppressi e disposizioni abrogate
Il decreto sopprime quattro misure facenti capo ad amministrazioni diverse dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, abrogando le relative disposizioni di riferimento. L’articolo 11 elenca:
- il voucher per l’internazionalizzazione – TEM con competenze digitali, di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 3623/1544 del 18 agosto 2020;
- il credito d’imposta in materiali di recupero, previsto dall’art. 1, comma 73 e seguenti della L. n. 145/2018;
- il credito d’imposta sui prodotti da riciclo e da riuso, previsto dall’art. 26-ter, comma 1 del D.L. n. 34/2019;
- le misure a valere sul Fondo rotativo nazionale self-employment, previsto dall’art. 45, comma 1 della L. n. 144/1999.
Le prime tre facevano capo al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, l’ultima al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per chi puntava sull’export manager digitale o sui crediti legati all’economia circolare il decreto non indica una misura sostitutiva.
Domande e regole transitorie
Le domande di incentivo già avviate alla data di entrata in vigore del decreto seguono la disciplina precedente fino alla chiusura del procedimento. La clausola transitoria dell’articolo 12, comma 1 protegge le pratiche in corso durante istruttoria, concessione e recupero, totale o parziale, delle agevolazioni indebitamente percepite.
Il discrimine è la data di avvio del procedimento, non quella della concessione. Le quattro posizioni più frequenti si risolvono così.
| Posizione dell’impresa | Effetto sulla domanda |
|---|---|
| Domanda su misura soppressa presentata prima del 18 agosto 2026 | si applicano le norme abrogate fino alla chiusura del procedimento, incluse le fasi di recupero (art. 12, comma 1) |
| Domanda su misura soppressa non ancora presentata | lo sportello non riapre, le disposizioni di riferimento sono abrogate dal 18 agosto 2026 (art. 11) |
| Investimento programmato su Brevetti+, Marchi+ o Disegni+ | le misure non sono soppresse, le risorse confluiscono nei bandi del Fondo crescita sostenibile (art. 10, comma 2) |
| Domanda su Nuova Sabatini o Fondo di garanzia PMI | nessun effetto, i due strumenti sono confermati tra quelli del Ministero (art. 3, comma 1) |
Cinque strumenti per i contributi dal Ministero
Gli incentivi di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono stati razionalizzati attorno a un numero ridotto di strumenti, per ridurre la frammentazione normativa. La logica adottata è quella della concentrazione dell’offerta.
| Strumento | Riordino |
|---|---|
| Fondo crescita sostenibile (art. 23 D.L. 83/2012) | contenitore centrale, assorbe e organizza più linee di intervento |
| Fondo di garanzia PMI (art. 2, c. 100, lett. a L. 662/1996) | conserva autonomia e sostiene l’accesso al credito |
| Fondo di sostegno al venture capital (art. 1, c. 209 L. 145/2018) | conserva autonomia su venture capital e imprese innovative, è il Fondo nazionale per l’innovazione |
| Nuova Sabatini (art. 2 D.L. 69/2013) | mantiene la funzione sui beni strumentali |
| Aerospazio (L. 808/1985) | disciplina distinta per la filiera ad alta specializzazione |
A regime le misure gestite dalla Direzione incentivi passano da 33 a una decina, con circa venti strumenti le cui risorse confluiscono nel Fondo per la crescita sostenibile. L’operazione non è disposta da questo decreto: l’articolo 9 la rinvia al disegno di legge di bilancio successivo, che dovrà abrogare le autorizzazioni di spesa e definire gli stanziamenti annuali di ciascuna sezione. Fino ad allora il rifinanziamento della Nuova Sabatini e le altre misure aperte restano governati dalle regole attuali.
Il Fondo crescita sostenibile assorbe le risorse
Il Fondo per la crescita sostenibile diventa il principale veicolo della riforma. Il decreto lo articola in quattro sezioni dedicate a ricerca, sviluppo e innovazione, start up d’impresa, investimenti produttivi per la transizione verde e digitale, accesso al credito e mercato dei capitali. L’architettura sposta molte misure da una logica di interventi separati a una logica di bandi tematici e discipline quadro.
La sezione su ricerca e innovazione opera attraverso gli IPCEI, bandi tematici, procedure negoziali per i progetti di maggiore dimensione e interventi sulla proprietà industriale, favorendo le aggregazioni tramite contratto di rete. La sezione sugli investimenti produttivi conserva i contratti di sviluppo (art. 43 D.L. 112/2008) per i grandi programmi e affianca bandi con attenzione riservata alle PMI. L’ultima sezione interviene sulle imprese in temporanea difficoltà, comprese quelle sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.
Per le imprese il vantaggio atteso è una maggiore leggibilità dell’offerta pubblica; il rischio è che strumenti troppo ampi rendano meno immediato capire quali requisiti, spese e progetti siano finanziabili.
Misure che cambiano regia
Oltre alle soppressioni, l’articolo 10 ridisegna la governance di alcuni strumenti che continuano a esistere. La modifica meno visibile riguarda la proprietà industriale: il comma 11 dell’articolo 32 del D.L. n. 34/2019 non prevede più un atto di programmazione dedicato ai bandi brevetti, marchi e disegni, sostituito dall’individuazione delle risorse da destinare a bandi adottati nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile.
Per le PMI che usano Brevetti+, Marchi+ e Disegni+ le misure rimangono, mentre la programmazione delle aperture segue la logica dei bandi tematici del Fondo. Lo stesso articolo abroga i commi 8-bis e 9 dell’articolo 27 del D.L. n. 83/2012 sui progetti di riconversione industriale nelle aree di crisi complessa, e riduce l’ambito del Fondo per il trasferimento tecnologico gestito da ENEA, cancellando il riferimento ai programmi su settore biomedicale e telemedicina.
Microimprese e PMI alla prova dei bandi
Per microimprese e PMI il risultato dipenderà dalla chiarezza dei bandi attuativi. Strumenti più concentrati funzionano solo se indicano con chiarezza beneficiari, spese ammissibili, criteri di valutazione, tempi e documenti richiesti.
I decreti ministeriali con la disciplina quadro delle quattro sezioni sono attesi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio.
La questione tocca soprattutto le imprese con minore capacità amministrativa, che spesso accedono agli aiuti tramite consulenti, associazioni o sportelli territoriali: la riduzione della frammentazione sarà utile solo se renderà più semplice riconoscere il bando giusto e presentare una domanda completa. La platea è ampia, perché il decreto include nella nozione di impresa anche il lavoratore autonomo, il libero professionista iscritto agli ordini e l’esercente una professione non organizzata ai sensi della L. n. 4/2013.