Nuova stretta sui controlli fiscali: i versamenti bancari sono presunzione di reddito

di Teresa Barone

12 Maggio 2026 10:59

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Con l'ordinanza 7389/2026 la Cassazione ribadisce che i versamenti bancari valgono come presunzione di maggior reddito per tutti i contribuenti. Come contestarla.

I versamenti sui conti correnti valgono come presunzione di maggior reddito non dichiarato per qualsiasi contribuente, non soltanto per i titolari di reddito d’impresa. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7389 del 27 marzo 2026, confermando un orientamento già consolidato che acquista così un peso crescente nelle indagini bancarie sulle presunzioni fiscali condotte dall’Agenzia delle Entrate.

Versamenti con indagini su tutti i contribuenti

L’art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600/1973 attribuisce alle movimentazioni bancarie un valore presuntivo ai fini dell’accertamento del reddito, ma con una distinzione netta tra i due tipi di operazione. All’esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014, i prelevamenti hanno valore presuntivo di ricavi non contabilizzati esclusivamente per i titolari di reddito d’impresa: ai lavoratori autonomi quella presunzione non si applica.

I versamenti, invece, operano nei confronti della generalità dei contribuenti, a prescindere dalla categoria reddituale di appartenenza. La persona fisica che non svolge alcuna attività economica è quindi soggetta alla stessa regola dell’imprenditore: ogni accredito non giustificato può essere qualificato dal Fisco come reddito imponibile.

In tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti.

Prova contraria singola, documentale e analitica

La presunzione è relativa: il contribuente può contestarla, ma l’onere della prova è gravoso. Non bastano giustificazioni generiche. La Cassazione richiede una prova analitica, capace di ricondurre ogni singola movimentazione contestata a una causa non imponibile: prestiti tra privati, donazioni, rimborsi spese, somme già incluse nel reddito dichiarato. Documenti con data certa — contratti, scritture private, estratti conto con causali verificabili — sono lo strumento concreto per neutralizzare la presunzione in sede di contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la contribuente operava su conti correnti intestati ai dipendenti di una società e aveva partecipato alla gestione di un’attività fraudolenta emersa nel corso di un’indagine penale. I giudici hanno precisato che chi agisce per conto di una società di fatto vede il proprio reddito qualificato come reddito d’impresa: in questo caso, anche i prelevamenti assumono valore presuntivo. L’ordinanza si allinea a una pronuncia di pochi giorni precedente, la n. 6740 del 20 marzo 2026, che aveva ribadito lo stesso principio in un caso distinto.