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Bonus TARI più basso dopo gli sconti del Comune

di Teresa Barone

24 Marzo 2026 10:31

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ARERA chiarisce il bonus TARI: il 25% si calcola sulla tassa dovuta, senza TEFA, e il 30 giugno non coincide col pagamento.

Il bonus TARI promette uno sconto del 25%, ma il taglio in bolletta può risultare più leggero di quanto molti contribuenti immaginano. Nei chiarimenti pubblicati da ARERA a marzo, il punto che pesa di più è questo: la riduzione non si applica sempre sull’intera tassa rifiuti, perché va calcolata sulla somma effettivamente dovuta dopo eventuali agevolazioni comunali già riconosciute.

Il 25% si riduce se il Comune ha già tagliato la tassa

Il chiarimento più rilevante riguarda la base di calcolo del bonus. ARERA precisa che lo sconto nazionale va determinato sulla TARI 2026 o tariffa corrispettiva dovuta per l’anno di riferimento, ma al netto del bonus sociale eventualmente già corrisposto dal Comune per lo stesso anno.

Questo significa che il bonus nazionale resta pari al 25%, ma può tradursi in uno sconto più basso quando sulla tassa sono già presenti riduzioni locali. Il nodo non è quindi la percentuale in sé, che non cambia, ma la somma su cui quella percentuale viene applicata.

Il TEFA resta fuori dal conteggio dello sconto

ARERA chiarisce anche che il TEFA, cioè il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali, non rientra nella base di calcolo del bonus. In pratica, lo sconto si applica solo sulla quota TARI o tariffa corrispettiva, mentre il tributo provinciale va escluso.

Anche questo passaggio incide sul valore finale dell’agevolazione. Chi legge il 25% come una riduzione calcolata su tutto l’importo richiesto in bolletta rischia quindi di aspettarsi un beneficio più alto di quello che poi compare nel documento di riscossione.

Il 30 giugno riguarda la bolletta emessa

Un altro punto che ARERA ha dovuto precisare riguarda il termine del 30 giugno. La data non coincide con la scadenza di pagamento né con l’incasso da parte dell’ente, ma con l’emissione del documento di riscossione nel quale il bonus viene riconosciuto.

Se la bolletta utile viene emessa entro il 30 giugno, il termine è rispettato anche quando le rate scadono più avanti. Se invece il gestore emette un solo documento dopo quella data, il bonus deve essere pagato con rimessa diretta tracciabile, come assegno o altra modalità equivalente, sempre entro il 30 giugno.

La morosità può assorbire il bonus

ARERA conferma poi che il gestore ha la facoltà, ma non l’obbligo, di trattenere il bonus se l’utente è moroso. La compensazione può riguardare solo debiti maturati fino all’anno precedente rispetto a quello di erogazione del bonus, nel rispetto dei termini di prescrizione.

Il principio di fondo resta però netto: l’agevolazione esiste solo in presenza di una TARI effettivamente dovuta. Se non c’è un addebito della tassa rifiuti o della tariffa corrispettiva, il bonus non può essere riconosciuto.

Una sola utenza domestica per ogni nucleo ISEE

I chiarimenti ARERA ribadiscono anche i requisiti essenziali per l’ammissione al beneficio. L’utenza deve essere domestica, deve essere intestata a uno dei componenti del nucleo ISEE e il bonus può essere riconosciuto a una sola utenza attiva per ogni anno di competenza della DSU.

Restano fermi anche i limiti economici oggi indicati da ARERA: ISEE non superiore a 9.796 euro, soglia che sale a 20mila euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico. La novità di marzo, però, non sta nei requisiti: sta nel fatto che adesso è stato chiarito in modo più netto quanto vale davvero lo sconto e quando deve arrivare.