TARI ed esclusione dal calcolo per disabili con Legge 104

Risposta di Barbara Weisz

20 Marzo 2026 09:28

Salvatore chiede:

Al fini del calcolo della TARI afferente le utenze domestiche, il Comune per la determinazione del numero degli occupanti l’unità immobiliare, ha previsto nel proprio regolamento una norma così formulata:
1) Per le utenze domestiche condotte/possedute da persone fisiche che vi hanno stabilito la residenza anagrafica il numero degli occupanti è quella del nucleo familiare risultante dall’anagrafe del Comune.
2) Non sono presenti nel nucleo familiare le persone con disabilità di cui all’art.3, commi 1 e 3, della L.104/92.
3) Per le utenze domestiche diverse dell’abitazione principale, condotte/possedute da soggetti residenti nel Comune, si applica ai fini del calcolo della tariffa lo stesso numero di occupanti del nucleo familiare risultante dall’anagrafe comunale.

La norma agevolativa al punto 2 trova applicazione solo per l’immobile adibito ad abitazione principale o va anche applicata, per i soggetti residenti, alle unità abitative di proprietà tenute a disposizione ad uso discontinuo?

Sulla base del Regolamento Comunale che lei descrive, l’agevolazione sulla TARI si applica soltanto all’abitazione principale. La norma del punto 2 — che esclude dal nucleo familiare i componenti con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 3, della Legge 104/1992 — è inserita nella disciplina delle utenze domestiche con residenza anagrafica e non anche in quella delle seconde case.

Una scelta discrezionale del Comune

Vale innanzitutto chiarire che questa agevolazione non esiste a livello nazionale. La disciplina statale della TARI — contenuta nella Legge n. 147/2013 — non prevede alcuna esclusione automatica dei componenti con disabilità dal calcolo degli occupanti. La legge si limita ad attribuire ai Comuni la facoltà di introdurre riduzioni ed esenzioni in favore di specifiche categorie, lasciando a ciascun ente la scelta se adottarle e con quali modalità. Chi non risiede nel Comune che ha introdotto questa norma, o risiede in un Comune che non l’ha adottata, non ha titolo per richiederla.

Il criterio: la differenziazione tra le due fattispecie

Il punto 3 del regolamento da lei citato stabilisce che per le utenze diverse dall’abitazione principale il numero degli occupanti è quello risultante dall’anagrafe comunale. Non richiama, né lo fa per estensione, l’esclusione dei disabili prevista al punto 2. Se il legislatore locale avesse inteso applicare la medesima agevolazione anche alle seconde case, avrebbe avuto due strade: richiamare espressamente il meccanismo del punto 2 oppure formulare un’unica regola valida per tutte le utenze. L’aver differenziato le due fattispecie con disposizioni distinte e autonome indica che la scelta è stata deliberata. L’agevolazione per i soggetti con disabilità rimane circoscritta all’abitazione principale.

Il rischio di un’interpretazione estensiva

Un’applicazione della norma agevolativa anche alle seconde case tenute a disposizione sarebbe difficilmente sostenibile in sede di contenzioso, proprio perché il regolamento comunale contiene una differenziazione esplicita. In assenza di un’espressa previsione che estenda il beneficio, l’interpretazione estensiva di norme agevolative in materia tributaria non trova in genere supporto né nella prassi degli enti locali né nella giurisprudenza. Chi ritenesse di avere diritto all’agevolazione anche sulla seconda casa dovrebbe verificare preventivamente con il proprio Comune la diversa lettura ufficiale della norma regolamentare.

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