Il rimborso spese sostenute da un lavoratore dipendente per il taxi rientra nel reddito da lavoro in assenza della tracciabilità del pagamento. In altre parole, non è possibile beneficiare della non imponibilità IRPEF se il taxi viene pagato in contanti. Lo sottolinea l’Agenzia delle Entrate con risposta a specifico interpello.
In assenza di tracciabilità, il rimborso delle spese per trasporto tramite autoservizi pubblici non di linea come taxi ed NCC, viaggio, vitto e alloggio sostenute sul territorio nazionale sono dunque assoggettate a ritenuta. Non concorrono al reddito, invece, solo i pagamenti effettuati utilizzando strumenti tracciabili. Se il taxi è pagato in contanti, il rimborso va tassato.
Tassazione spese dei dipendenti
La risposta ad interpello n. 302 del 4 dicembre 2025 riguarda le missioni di lavoro in Italia e all’estero con relativa spesa per i taxi. Secondo l’Agenzia, per evitare la tassazione il rimborso delle spese per taxi (così come per vitto, alloggio e altri costi di trasferta) deve basarsi su pagamenti tracciabili, come bonifico, carta di credito o altri sistemi elettronici di pagamento riconosciuti dalla normativa fiscale. In assenza di tracciabilità, il rimborso è considerato reddito di lavoro dipendente e va incluso nella base imponibile IRPEF.
I rimborsi delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Le corrette regole fiscali da applicare
Il principio deriva dall’interpretazione dell’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che stabilisce come i rimborsi spese concorrano alla formazione del reddito del lavoratore, salvo specifiche condizioni. La risposta dell’Agenzia ribadisce che la «non concorrenza al reddito» per i rimborsi di spese sostenute nel territorio italiano è subordinata alla tracciabilità dei pagamenti.