Il rimborso spese taxi pagato in contanti va tassato

di Teresa Barone

12 Dicembre 2025 11:03

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Il Fisco chiarisce il trattamento fiscale del rimborso taxi: non è possibile beneficiare della non imponibilità IRPEF se si paga in contanti.

Il rimborso spese sostenute da un lavoratore dipendente per il taxi rientra nel reddito da lavoro in assenza della tracciabilità del pagamento. In altre parole, non è possibile beneficiare della non imponibilità IRPEF se il taxi viene pagato in contanti. Lo sottolinea l’Agenzia delle Entrate con risposta a specifico interpello.

In assenza di tracciabilità, il rimborso delle spese per trasporto tramite autoservizi pubblici non di linea come taxi ed NCC, viaggio, vitto e alloggio sostenute sul territorio nazionale sono dunque assoggettate a ritenuta. Non concorrono al reddito, invece, solo i pagamenti effettuati utilizzando strumenti tracciabili. Se il taxi è pagato in contanti, il rimborso va tassato.

Tassazione spese dei dipendenti

La risposta ad interpello n. 302 del 4 dicembre 2025 riguarda le missioni di lavoro in Italia e all’estero con relativa spesa per i taxi. Secondo l’Agenzia, per evitare la tassazione il rimborso delle spese per taxi (così come per vitto, alloggio e altri costi di trasferta) deve basarsi su pagamenti tracciabili, come bonifico, carta di credito o altri sistemi elettronici di pagamento riconosciuti dalla normativa fiscale. In assenza di tracciabilità, il rimborso è considerato reddito di lavoro dipendente e va incluso nella base imponibile IRPEF.

I rimborsi delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Le corrette regole fiscali da applicare

Il principio deriva dall’interpretazione dell’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che stabilisce come i rimborsi spese concorrano alla formazione del reddito del lavoratore, salvo specifiche condizioni. La risposta dell’Agenzia ribadisce che la «non concorrenza al reddito» per i rimborsi di spese sostenute nel territorio italiano è subordinata alla tracciabilità dei pagamenti.